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Sentenza

Sentenza n. 3180/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento - del decreto n. 0372445 del 29 agosto 2022 del MIPAAF – Direzione generale dello sviluppo rurale di rigetto della richiesta formulata da ANAMES di riconoscimento quale ente selezionatore e di approvazione di un secondo programma genetico per la razza equina maremmana; - degli atti del Comitato Nazionale Zootecnico, istituito con decreto del MIPAAF n. 2108 del 26 febbraio 2020, costituiti in particolare dal verbale del 12 luglio 2022, quest’ultimo tanto nella parte in cui esprime parere negativo all’accoglimento dell’istanza di ANAMES, che nella parte in cui approva le linee guida per la presentazione dei programmi genetici con riferimento in particolare alla prevista esclusione di approvazione di più programmi genetici per le razze a rischio di erosione genetica; - delle “Linee guida per la valutazione ed il corretto svolgimento dei programmi generici”, allegate al decreto direttoriale n. 0334888 del 28 luglio 2022, nella parte in cui stabiliscono che per le razze a rischio di erosione genetica è sempre preclusa la possibilità di autorizzare un nuovo programma genetico e in ogni altra parte che possa disporre in senso preclusivo all’accoglimento dell’istanza del ricorrente e lo stesso decreto direttoriale n. 0334888 del 28 luglio 2022 quale atto di approvazione delle suddette linee guida; - degli ulteriori atti e provvedimenti antecedenti, collegati, successivi e consequenziali e, in ogni caso, lesivi dell’interesse del raggruppamento ricorrente ad ottenere il riconoscimento del finanziamento di sostegno, compresi, ove occorra: - nota prot. n. 0326854 del 22 luglio 2022 del MIPAAF di comunicazione ex art. 10-bis della L. n. 241/90 dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di ANAMES.

Giustizia amministrativa202213826

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del riconoscimento quale ente selezionatore e dell'approvazione di un secondo programma genetico per la razza equina maremmana, nonché gli atti presupposti, il parere del Comitato Nazionale Zootecnico e le linee guida che escludevano automaticamente ulteriori programmi per razze a rischio di erosione genetica

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ente selezionatore aspirante)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto, il parere del Comitato Nazionale Zootecnico, le linee guida approvate con decreto direttoriale e la comunicazione dei motivi ostativi. Ha dedotto, in particolare, la violazione degli artt. 10 e 11 del regolamento (UE) 2016/1012 e degli artt. 3 e 4 della l. n. 194/2015, nonché difetto di motivazione, illogicità, contraddittorietà, travisamento dei fatti, carenza dei presupposti e difetto di istruttoria. Secondo la ricorrente, l'iscrizione della razza maremmana nell'Anagrafe nazionale della biodiversità e la sua qualificazione come razza a rischio di erosione genetica non consentivano di escludere automaticamente un secondo programma genetico: l'amministrazione avrebbe dovuto svolgere una valutazione concreta, considerando il numero dei programmi già approvati, le dimensioni delle popolazioni riproduttrici coinvolte e gli eventuali apporti genetici provenienti da altri programmi. È stato inoltre contestato che il Ministero avesse subordinato il riconoscimento quale ente selezionatore all'approvazione del programma genetico, anziché esaminare separatamente e in successione le due domande. Il Ministero e la controinteressata hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per asserita genericità delle censure e hanno sostenuto la discrezionalità tecnica della valutazione amministrativa. La domanda cautelare era stata precedentemente respinta.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità, ritenendo che le linee guida e il parere del Comitato fossero stati specificamente contestati nella parte in cui introducevano il divieto di approvare più programmi genetici per razze a rischio di estinzione o erosione genetica. Nel merito, ha accolto le censure relative alla motivazione e all'istruttoria. L'art. 10 del regolamento (UE) 2016/1012 non consente automatismi fondati sul solo status di razza a rischio di erosione genetica o sull'esistenza di un programma già approvato. Il rifiuto di un ulteriore programma richiede una valutazione concreta del rischio di compromissione della conservazione della razza, della diversità genetica o dell'efficace attuazione del programma esistente, alla luce dei criteri indicati dalla norma. Il decreto impugnato si era invece limitato a richiamare l'iscrizione della razza nel registro della biodiversità e il suo rischio di erosione genetica, senza esplicitare le ragioni scientifiche del pregiudizio e senza dar conto, in particolare, delle dimensioni delle popolazioni riproduttrici interessate. Il giudice ha quindi ravvisato difetto di motivazione e carenza istruttoria, precisando che il controllo esercitato non incide sul merito tecnico, ma riguarda la correttezza del percorso istruttorio e motivazionale. È stato invece respinto il quarto motivo, relativo alla pretesa necessità di riconoscere l'ente selezionatore prima di esaminare il programma genetico: il TAR ha ritenuto fondata la censura nella parte in cui contestava la sovrapposizione delle due fasi, ma ha comunque accolto il ricorso complessivamente, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione. Il Ministero dovrà ripronunciarsi all'esito del procedimento di riconoscimento dell'ente selezionatore, ove favorevole alla ricorrente. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 10 e 11 regolamento (UE) 2016/1012

    art. 10: l'autorità competente può rifiutare l'approvazione di un programma genetico quando vi sia un rischio di compromissione del programma già approvato per la stessa razza, tenendo conto dei criteri indicati dal paragrafo 2; art. 11: in caso di rifiuto deve essere fornita una spiegazione motivata

    Il rischio di compromissione deve essere valutato concretamente, considerando numero dei programmi già approvati, dimensioni delle popolazioni riproduttrici ed eventuali apporti genetici esterni; non è ammissibile il diniego automatico fondato sul solo rischio di erosione genetica della razza.

  • art. 4 regolamento (UE) 2016/1012

    Il riconoscimento dell'ente selezionatore presuppone la presentazione della domanda di approvazione di un programma genetico, non la sua previa approvazione

    Il riconoscimento dell'ente selezionatore e l'approvazione del programma genetico costituiscono fasi distinte e successive; la mancata approvazione del programma non è requisito ostativo al riconoscimento iniziale.

  • art. 6 regolamento (UE) 2016/1012

    L'ente selezionatore cui sia stato rifiutato un programma genetico può presentare una versione modificata entro i sei mesi successivi al rifiuto

    L'amministrazione non può invertire le fasi procedimentali negando contestualmente il riconoscimento dell'ente e l'approvazione del programma, poiché deve essere preservata la possibilità di presentare un programma modificato.

  • art. 8 regolamento (UE) 2016/1012

    Un programma genetico può perseguire uno o più scopi, tra cui miglioramento, conservazione, creazione o ricostituzione della razza

    Le soglie minime relative ai riproduttori riguardano i programmi aventi come scopo esclusivo il miglioramento della razza e non dimostrano, da sole, l'impossibilità di più enti selezionatori o programmi genetici.

  • art. 3, commi 2 e 3, d.lgs. n. 52/2018

    Il Ministero riconosce gli enti selezionatori in possesso dei requisiti e, acquisito il parere del Comitato nazionale zootecnico, approva i programmi genetici presentati dagli enti selezionatori

    La norma nazionale attribuisce al Ministero sia il riconoscimento degli enti sia l'approvazione dei programmi, secondo una sequenza coerente con il regolamento europeo.

  • art. 74 c.p.a.

    Il giudice può motivare la sentenza mediante rinvio a precedenti conformi

    Il TAR ha richiamato una propria precedente sentenza relativa a un caso analogo, ritenendone applicabili le statuizioni.

Massime di principio

  • L'iscrizione di una razza animale tra quelle a rischio di estinzione o di erosione genetica non consente, da sola, di negare automaticamente l'approvazione di un ulteriore programma genetico per la medesima razza.
  • Il diniego di un secondo programma genetico ai sensi dell'art. 10 del regolamento (UE) 2016/1012 deve fondarsi su una valutazione concreta del rischio di compromissione della conservazione della razza, della diversità genetica o dell'efficace attuazione del programma già approvato.
  • Nel valutare la compatibilità di un ulteriore programma genetico, l'autorità competente deve considerare e motivare in relazione al numero dei programmi già approvati, alle dimensioni delle popolazioni riproduttrici coinvolte e agli eventuali apporti genetici provenienti da programmi svolti in altri Stati membri o in Paesi terzi.
  • Il rifiuto dell'approvazione di un programma genetico deve contenere una spiegazione motivata e puntuale delle ragioni scientifiche del diniego; il mero richiamo allo stato di rischio della razza o alla presenza di un programma preesistente non soddisfa tale obbligo.
  • Il riconoscimento dell'ente selezionatore e l'approvazione del programma genetico sono fasi procedimentali distinte e successive: l'amministrazione deve prima verificare i requisiti per il riconoscimento e solo dopo esaminare il programma, senza negare contestualmente entrambe le domande sulla base della mancata approvazione del programma.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-scientifiche dell'amministrazione può verificare la completezza dell'istruttoria e la puntualità della motivazione, senza sostituire la propria valutazione tecnica a quella amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrimato del diritto UE e disapplicazione

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