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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22211/2025 del 12/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità dei motivi. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per fatti avvenuti nel corso di un controllo da parte di pubblici ufficiali. In particolare, nel ricorso si censurava la motivazione della decisione di merito, ritenuta sostanzialmente sovrapponibile a quella di primo grado, soprattutto nella parte in cui aveva dato credito alle dichiarazioni dei verbalizzanti/pubblichi ufficiali. Secondo il ricorrente, tali dichiarazioni non sarebbero state adeguatamente valutate. La Corte di cassazione rileva però che i motivi erano manifestamente infondati e soprattutto generici, perché non si confrontavano con le testimonianze dei verbalizzanti circa il rifiuto di esibire la carta precettiva e non spiegavano in modo specifico perché sarebbe errata la ricostruzione secondo cui l'imputato non si era limitato a divincolarsi, ma aveva anche minacciato e spintonato i pubblici ufficiali.

Norme richiamate

  • art. 610 c.p.

    La sentenza descrive fatti di minaccia e spinta contro pubblici ufficiali, condotte che si collocano nell'alveo della violenza privata o comunque di resistenza a pubblico ufficiale, ma il testo non indica espressamente l'articolo contestato; la norma non è quindi ricavabile con certezza dal solo estratto.

  • art. 591 c.p.p.

    Il ricorso è dichiarato inammissibile perché i motivi sono generici e non contengono una precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono generici, cioè non sviluppano una precisa critica in fatto o in diritto alla decisione impugnata.
  • Non è sufficiente contestare in modo apodittico la motivazione di merito come meramente ripetitiva di quella di primo grado: occorre confrontarsi puntualmente con gli elementi probatori richiamati dalla sentenza impugnata.
  • La censura sulla valutazione della prova testimoniale deve misurarsi con il contenuto specifico delle dichiarazioni valorizzate dal giudice di merito; in difetto, il motivo resta generico e manifestamente infondato.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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