Cassazione Penale, Sentenza n. 46196/2023 del 16/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso ex art. 625-bis c.p.p. avverso l'ordinanza della Corte di cassazione del 5 aprile 2023 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla difesa della Smopech avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze confermativa della condanna per furto aggravato. La difesa contestava: 1) la mancata corretta notificazione dell'avviso di udienza presso il domicilio processuale (studio dell'avv.ssa), che le avrebbe impedito di partecipare e di esercitare la difesa; 2) la presenza negli atti della rimessione della querela da parte della persona offesa, regolarmente accettata dal procuratore speciale, che avrebbe dovuto determinare l'improcedibilità del procedimento e il proscioglimento. È stata altresì richiesta la sospensione degli effetti dell'ordinanza per l'eccezionale gravità dovuta all'esecuzione della pena.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto prima del deposito delle motivazioni dell'ordinanza impugnata. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il termine per proporre il ricorso straordinario ex art. 625-bis decorre dalla data di deposito della motivazione e non dalla mera pubblicazione del dispositivo; poiché al momento della proposizione del ricorso le motivazioni non risultavano depositate, la impugnazione è intempestiva. Conseguentemente la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
il termine perentorio di centottanta giorni, fissato dal comma 2, decorre dalla data di deposito della motivazione del provvedimento
Il termine di 180 giorni per proporre il ricorso straordinario per errore di fatto decorre dal deposito delle motivazioni della decisione della Corte di cassazione; pertanto un ricorso presentato prima di quel deposito è intempestivo e inammissibile.
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato come base normativa per la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di Cassa delle ammende.
Corte di cassazione, Sez. IV pen., 12 settembre 2019, n. 37783
Precedente giurisprudenziale richiamato per affermare che il termine di cui all'art. 625-bis decorre dal deposito delle motivazioni e non dalla sola pubblicazione del dispositivo.
Massime di principio
- Il termine di 180 giorni per il ricorso ex art. 625-bis c.p.p. decorre dal deposito delle motivazioni dell'atto impugnato della Corte di cassazione, non dalla pubblicazione del dispositivo: prima del deposito la impugnazione è prematura e inammissibile.
- Prima di proporre un ricorso straordinario per errore di fatto contro un provvedimento della Cassazione, verificare sempre che le motivazioni siano state effettivamente depositate e datate, e conservare prova di tale deposito o del relativo avviso.
- Se si lamentano vizi di notificazione (es. mancata consegna dell'avviso d'udienza al domicilio processuale) occorre documentare puntualmente le circostanze e segnalare tempestivamente tali irregolarità nei termini utili, ma comunque dopo il deposito delle motivazioni dell'atto impugnato se si usa la via ex art. 625-bis.
- La remissione della querela accettata in atti può incidere sull'improcedibilità del procedimento, ma tale questione deve essere trattata nei modi e nei tempi processuali corretti: rilevarla prematuramente in un ricorso presentato prima del deposito delle motivazioni non evita l'inammissibilità per intempestività.
- La proposizione intempestiva di ricorsi contro provvedimenti della Cassazione può comportare condanne alle spese e sanzioni (es. somma alla Cassa delle ammende); valutare quindi la tempestività prima di agire e, se necessario, riproporre l'impugnazione dopo che le motivazioni sono depositate.
- In caso di esecuzione della pena o di danno grave derivante dall'ordinanza impugnata, è opportuno valutare anche rimedi cautelari specifici e tempestivi (es. istanze di sospensione) nelle sedi e nei tempi appropriati, senza anticipare il ricorso principale rispetto alla disponibilità delle motivazioni.
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