Cassazione Civile, Ordinanza n. 19624/2025 del 16/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La controversia origina dalla notifica, da parte dell’agente della riscossione, di un’intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973 relativa a somme indicate in nove cartelle di pagamento e quindici avvisi di addebito. La società contribuente impugnava l’intimazione e le cartelle presupposte, ma sia la CTP sia la CTR respingevano le censure. In cassazione la società deduceva cinque motivi: (1) violazione delle norme sul contenuto e sulla specificità dei motivi di appello, per avere la CTR ritenuto aspecifico l’appello; (2) violazione delle norme processuali sul valore della mancata contestazione e del dovere di prova, per avere la CTR ignorato l’eccezione di nullità dell’intimazione e delle cartelle per omessa notifica; (3) violazione dell’art. 112 c.p.c. per asserita omessa pronuncia sulla nullità derivante dalla mancata notifica dell’intimazione e delle cartelle; (4) violazione delle norme sul contenuto motivazionale degli atti amministrativi e tributari, per mancata allegazione degli atti prodromici; (5) violazione delle stesse norme per difetto di trasparenza nel calcolo degli interessi intimati.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo e il quinto motivo per difetto di specificità e autosufficienza, nonché, quanto al secondo e al quinto, anche per novità della questione e mancata indicazione puntuale degli atti e delle cartelle interessate. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che la CTR si era comunque pronunciata sulla questione della notifica delle cartelle e che il vizio di omessa pronuncia non è configurabile rispetto a questioni meramente processuali. Ha ritenuto infondato anche il quarto motivo, ribadendo che l’intimazione di pagamento ha contenuto vincolato e che è sufficiente il richiamo alla cartella di pagamento precedentemente notificata. Quanto agli interessi, ha richiamato l’orientamento secondo cui, se l’atto successivo segue un precedente atto impositivo che ha già determinato il quantum del debito, è sufficiente il richiamo all’atto presupposto e la quantificazione degli accessori maturati. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 50 d.P.R. n. 602/1973
L’intimazione di pagamento emessa dall’agente della riscossione deve essere notificata ai sensi della disciplina della riscossione esattoriale e ha contenuto vincolato, essendo sufficiente il richiamo alle cartelle presupposte.
artt. 53 e 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Richiamati come parametri della specificità dei motivi di appello nel processo tributario, in combinazione con le regole del codice di procedura civile.
art. 342 c.p.c.
Il motivo di appello deve essere specifico; la censura generica è inidonea a superare il vaglio di ammissibilità.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare in modo puntuale le norme violate e il contenuto delle censure, pena l’inammissibilità.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Opera il principio di autosufficienza: gli atti e i documenti rilevanti devono essere indicati o trascritti nei passaggi essenziali.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge va articolato con riferimento preciso alla norma asseritamente violata e al contrasto con la sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia richiede la totale mancanza di decisione su un capo di domanda o eccezione di merito.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nel contesto delle conseguenze processuali dell’omessa contestazione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
art. 112 c.p.c.
L’omessa pronuncia non è configurabile rispetto a mere questioni processuali, ma solo su domande o eccezioni di merito.
art. 7, comma 1, l. n. 212/2000
L’obbligo di motivazione degli atti tributari è soddisfatto, per l’intimazione successiva a un precedente atto impositivo, dal richiamo alla cartella presupposta e dalla quantificazione degli accessori.
art. 3 l. n. 241/1990
La motivazione dell’atto amministrativo può essere soddisfatta dal richiamo all’atto presupposto e dalla indicazione dell’importo richiesto per gli accessori maturati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato ai fini del regime delle spese/contributo unificato conseguente al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico e autosufficiente: chi denuncia vizi di motivazione o violazione di legge deve indicare con precisione gli atti e i documenti rilevanti, riportandone o sintetizzandone il contenuto essenziale; il rinvio generico agli atti di merito non è sufficiente.
- La censura di violazione di legge è inammissibile se non vengono individuate con chiarezza le norme asseritamente violate e il loro contrasto con la decisione impugnata; non spetta alla Corte svolgere indagini esplorative per ricostruire la doglianza.
- Il vizio di omessa pronuncia sussiste solo quando manchi del tutto una decisione su una domanda o eccezione di merito; non è configurabile con riguardo a mere questioni processuali.
- In materia di riscossione, l’intimazione di pagamento ha contenuto vincolato e può considerarsi congruamente motivata con il semplice richiamo alla cartella di pagamento o all’atto impositivo presupposto, quando questi abbiano già determinato il quantum del debito.
- Quanto agli interessi accessori, se l’atto successivo segue un precedente atto che ha già fissato il debito principale e gli interessi, è sufficiente l’indicazione dell’importo degli ulteriori accessori maturati; non occorre la specificazione analitica dei singoli criteri di calcolo.
- Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove che richiedano accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito.
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