Cassazione Civile, Ordinanza n. 27464/2023 del 27/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (curatore)
La controversia
Un avvocato, già incaricato quale curatore di un fallimento di società in nome collettivo e dei soci illimitatamente responsabili e poi sostituito da altro professionista, aveva visto respingere dal tribunale una prima istanza di liquidazione del compenso finale. Questa Corte aveva in precedenza cassato senza rinvio quel decreto perché la domanda era stata proposta prima della chiusura della procedura, ritenendola improponibile. Una volta intervenuta la chiusura del fallimento, il professionista ha presentato una nuova istanza di liquidazione del compenso finale. Il tribunale ha nuovamente rigettato l'istanza, richiamando le motivazioni del primo decreto e ritenendo congruo il totale dei compensi già corrisposti ai vari curatori succedutisi. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; il primo deduceva la nullità del decreto per violazione del contraddittorio, sostenendo di non aver avuto notizia dell'istruttoria sulla propria istanza, di quella relativa al compenso del curatore subentrante e della relazione del giudice delegato. Gli altri motivi non sono esaminati perché assorbiti. La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso nonostante la chiusura del fallimento, ma ha accolto il primo motivo perché il provvedimento risultava adottato senza adeguata partecipazione di tutti i curatori succedutisi, necessaria per determinare il riparto del compenso in modo unitario.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato al tribunale di Palermo, in diversa composizione, per un nuovo esame. Il giudice del rinvio dovrà provvedere nel rispetto del principio del contraddittorio e dei criteri già affermati dalla giurisprudenza sulla liquidazione del compenso ai curatori succedutisi nella procedura. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al tribunale del rinvio.
Norme richiamate
terzo comma; quarto comma
la liquidazione del compenso finale al curatore avviene al termine della procedura; il procedimento di liquidazione non è surrogabile da soggetti estranei agli organi fallimentari e richiede il coinvolgimento degli organi della procedura
art. 150 d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5
per la procedura in esame, aperta prima dell'entrata in vigore della riforma, resta applicabile il testo anteriore dell'art. 39 l. fall.
la chiusura del fallimento comporta la cessazione degli organi della procedura, salvo le eccezioni previste per i giudizi pendenti
richiama per il concordato la disciplina dell'art. 39 l. fall., usata dalla Corte come argomento sistematico sulla liquidazione finale al termine della procedura
Massime di principio
- La chiusura della procedura concorsuale non elimina l'interesse del curatore a ottenere la liquidazione del proprio compenso finale né fa venir meno la legittimazione processuale a coltivare il relativo giudizio di impugnazione.
- La liquidazione del compenso del curatore va effettuata al termine della procedura e, quando vi siano più curatori succedutisi, richiede una valutazione unitaria dell'attività svolta e dei risultati conseguiti da ciascuno, con riparto del compenso tra i soggetti interessati.
- Nel procedimento di liquidazione del compenso ai curatori succedutisi è necessario il rispetto del contraddittorio tra tutti i soggetti che hanno rivestito la carica, perché solo così è possibile determinare la quota spettante a ciascuno.
- La determinazione del compenso dei curatori succedutisi deve essere ancorata all'attivo realizzato da ciascuno, applicando poi la percentuale compresa tra il minimo e il massimo astrattamente previsti in relazione ai valori così individuati.
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