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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33017/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso il rigetto dell'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione tra varie sentenze irrevocabili: (a) condanna per associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e per reati di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/90) con condotta accertata fino al 01/03/2010; (b) sentenza di riconoscimento di condanna straniera (Tribunale di Madrid) per falsificazione di documenti (artt. 477, 482 c.p. e art. 73 d.P.R. 309/90). Il ricorso deduceva violazione e errata applicazione dell'art. 81 c.p. in relazione all'art. 671 c.p.p., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: si sosteneva che l'uso di documenti contraffatti fosse collegato all'associazione di tipo mafioso e che sussistessero elementi come coincidenza temporale, finalità personale e abitudini di vita che giustificavano il riconoscimento della continuazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile anche la rinuncia al ricorso formulata dal difensore senza procura speciale, con la conseguenza che si è proceduto all'esame del ricorso stesso. Sul merito la Corte ha richiamato il consolidato principio per cui non è applicabile "in executivis" il vincolo della continuazione tra reato giudicato in Italia e reato giudicato con sentenza straniera riconosciuta nell'ordinamento italiano: l'art. 12, comma 1, cod. pen. non contempla la valutazione della continuazione tra sentenze straniere e italiane e il d.lgs. n. 161/2010 vincola il giudice italiano alla natura e durata della pena straniera. Pertanto il tentativo di estendere la continuazione alla fattispecie con sentenza straniera non è ammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Delitto di associazione mafiosa contestato in alcune delle sentenze di condanna; la Corte non ha riconosciuto la possibilità di collegarlo, ai fini della continuazione, con reati oggetto di sentenza straniera riconosciuta.

  • art. 74 d.P.R. 309/90

    Reato di traffico di stupefacenti menzionato tra le condanne; il G.E. aveva ritenuto che, al limite, potesse sussistere un disegno criminoso unico tra l'uso di documenti falsi e il reato di stupefacenti, ma non con l'art. 416-bis.

  • artt. 477, 482 cod. pen. e art. 73 d.P.R. 309/90

    Reati relativi a documenti contraffatti e alla normativa sugli stupefacenti oggetto della sentenza straniera riconosciuta; la Corte ha ritenuto che il riconoscimento della sentenza straniera non legittima l'applicazione del vincolo della continuazione con le sentenze italiane.

  • art. 12, comma 1, cod. pen.

    Interpretato come norma che delimita le finalità del riconoscimento delle sentenze penali straniere e che non contempla la valutazione volta a stabilire il vincolo della continuazione tra sentenze straniere e italiane.

  • d.lgs. 9 settembre 2010, n. 161, art. 10, comma 1, lett. f) e art. 5

    Richiamato per affermare che il giudice italiano, nell'esecuzione di una sentenza straniera, è vincolato a rispettare la natura e la durata della pena fissata nello Stato di condanna, con limitati poteri di adattamento che non consentono l'applicazione della continuazione.

  • d.lgs. 12 maggio 2016, n. 73, art. 3

    Richiamato come norma che estende la possibilità di valutazione alle sentenze straniere non riconosciute in determinate procedure comunitarie, ma senza superare i limiti stabiliti dall'art. 12 cod. pen. circa le finalità del riconoscimento.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella doglianza di errata applicazione, attinente alla disciplina della continuazione nel procedimento esecutivo; la Corte ha comunque ritenuto la domanda non ammissibile rispetto alla sentenza straniera.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che regolano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e motivazione), invocate dal ricorrente per censurare la sentenza del G.E.; la Corte ha ritenuto le questioni inammissibili per i motivi espressi.

  • Giurisprudenza (Sez. U., n. 18 del 5 ottobre 1994; Sez. 5 n. 48059/2019 e altre)

    Richiami giurisprudenziali usati per due ordini di principi: (i) la rinuncia all'impugnazione deve essere personale o per mezzo di procuratore speciale e quindi la rinuncia fatta dal difensore privo di procura speciale è invalida; (ii) consolidato principio di non applicabilità della continuazione "in executivis" tra sentenze italiane e straniere riconosciute.

Massime di principio

  • La continuazione tra reati giudicati in Italia e reati implicati in sentenze straniere riconosciute non è applicabile "in executivis": l'art. 12 cod. pen. non permette di utilizzare il riconoscimento della sentenza straniera per accertare il vincolo di continuazione con sentenze italiane.
  • Quando si chiede il riconoscimento del vincolo di continuazione che coinvolge una sentenza straniera, occorre considerare i limiti del d.lgs. n. 161/2010: il giudice italiano è vincolato alla natura e durata della pena straniera e può solo adattarla nei casi espressamente previsti.
  • La rinuncia all'impugnazione è atto formale che richiede manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato: può essere fatta personalmente o tramite procuratore speciale; una rinuncia sottoscritta da difensore privo di procura speciale è invalida.
  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione tra più reati giudicati nello stesso ordinamento è necessario dimostrare elementi di collegamento (coincidenza temporale, unitarietà del disegno criminoso, finalità comuni, abitudini di vita criminale); tali elementi non possono essere trasposti automaticamente quando uno dei provvedimenti è una sentenza straniera riconosciuta.
  • Promuovere impugnazioni manifestamente infondate o procedurali irregolari può comportare condanne alle spese e o sanzioni pecuniarie alla Cassa delle Ammende.

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