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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23316/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I risparmiatori avevano convenuto il Ministero per omessa o ritardata vigilanza, ai sensi della legge n. 1966/1939, sulle fiduciarie Reno spa e Previdenza spa, riconducibili a Luciano Sgarlata, che avevano raccolto denaro con gravi irregolarità determinando la perdita degli investimenti. La responsabilità del Ministero era già stata accertata da sentenza di condanna generica n. 31709/2003; il giudizio qui impugnato riguardava esclusivamente la liquidazione del danno per i singoli investitori, sulla base della prova della stipula dei contratti fiduciari e dei versamenti. In appello la Corte di Roma aveva liquidato il danno riferendosi al valore nominale del capitale versato alla data della messa in liquidazione coatta amministrativa della società Previdenza (16.10.1985), detraendo i frutti incassati, rivalutando gli importi e applicando interessi legali. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo insufficiente motivazione circa l'utilizzabilità e la significatività della documentazione probatoria (fotocopie, tabella B, dati CTU), errori nell'accertamento del nesso causale e nell'interpretazione del criterio risarcitorio, sostenendo che il danno dovesse tener conto del valore effettivo delle quote all'epoca della condotta lesiva e non automaticamente del capitale nominale versato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale del Ministero in parte rilevante. Ha cassato la sentenza di appello per carenza di motivazione in ordine all'utilizzabilità e alla significatività della documentazione usata dai consulenti d'ufficio per quantificare i singoli versamenti, rilevando che la Corte di Appello si era limitata a un generico richiamo alla CTU senza affrontare le contestazioni specifiche del Ministero. Ha altresì statu­ito che il criterio di liquidazione adottato in appello (valore nominale tout court del capitale versato) è stato applicato come regola automatica invece che come criterio residuale; il criterio principale deve essere la perdita del valore delle quote alla data del fatto lesivo, e solo in mancanza di elementi idonei la liquidazione può essere parametrata al capitale nominale. La Corte ha quindi cassato e rinviato la causa per nuovo esame sulle prove e sulla corretta quantificazione del danno. Ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale di Accomando e altri per tardività. Ha disposto che la Corte di rinvio provveda anche sulle spese di lite e ha fatto riferimento all'applicazione di norme sulle spese processuali.

Norme richiamate

  • legge n. 1966/1939

    norma che imponeva al Ministero la vigilanza sulle società fiduciarie; la violazione di tale obbligo è stata alla base dell'azione di responsabilità degli investitori

  • art. 2043 c.c.

    fonte della responsabilità extracontrattuale invocata dai risparmiatori per il danno subito per omissione della pubblica amministrazione

  • art. 1223 c.c.

    principio secondo cui il danno risarcibile è il danno conseguenza immediata e diretta della condotta illecita; utilizzato per precisare che il valore da considerare è quello delle quote alla data del fatto produttivo del danno

  • art. 2056 c.c.

    richiamato tra le norme sul risarcimento e sulla quantificazione del danno; utilizzata nella censura della corretta applicazione dei criteri di liquidazione

  • art. 2697 c.c.

    norma sull'onere della prova; centrale nella discussione sull'utilizzabilità dei documenti e sulla necessità che la Corte affronti le contestazioni probatorie

  • art. 2704 c.c.

    riguarda la prova per presunzioni o scritture private, richiamata nel contesto della valutazione della documentazione contabile e fotocopie

  • art. 2719 c.c.

    norma sulla prova della data dei documenti, rilevante rispetto all'uso di copie fotografiche di scritture contestate

  • art. 2909 c.c.

    richiamata tra le norme sul regime probatorio dei documenti e sul loro valore probatorio

  • art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.

    termine per la produzione dei documenti in primo grado; la mancata rituale produzione è stata oggetto di contestazione sull'utilizzabilità di alcuni documenti in CTU

  • art. 132 c.p.c. c.2 n.4

    regola la motivazione della decisione; invocata per censurare omissione di motivazione su punti essenziali (nesso causale e valutazione probatoria)

  • art. 360 n.4 c.p.c.

    motivo di cassazione per vizio di motivazione; utilizzato dal ricorrente per denunciare omissione totale di motivazione

  • art. 155 c.p.c., co. 4

    richiamata in relazione al computo dei termini processuali quando il giorno finale è festivo a Roma (San Pietro e Paolo), giustificando la tardività inizialmente contestata come superata

  • Cass. n. 7531/2009

    il danno ... puo essere solo quello della perdita del valore, alla data del fatto produttivo del danno, delle quote di investimento che le societa fiduciarie avrebbero dovuto restituire

    precedente fondamentale che stabilisce il criterio principale per la liquidazione del danno: valore delle quote alla data del fatto lesivo; il valore nominale del capitale versato è criterio residuale quando non e possibile determinare il valore delle quote

  • Cass. 5320/2020 e Cass. 5895/2015

    precedenti utilizzati per risolvere la questione della decorrenza del termine di impugnazione in relazione al giorno festivo di Roma

  • D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1 quater

    norma richiamata in relazione all'applicazione di agevolazioni o sanzioni sulle spese di lite nei giudizi promossi da risparmiatori o consumatori

Massime di principio

  • Quando la responsabilita della pubblica amministrazione e gia stata accertata con sentenza passata in giudicato, i giudizi successivi possono limitarsi alla quantificazione del danno ma il giudice deve motivare chiaramente la valutazione delle prove offerte per ciascun creditore
  • La prova della stipula di contratti fiduciari e dei versamenti grava sui risparmiatori; tuttavia il giudice puo utilizzare documentazione contabile ed extracontabile se da essa emerge con ragionevole certezza l'avvenuta stipula e i relativi versamenti; il ricorso a fotocopie e tabelle compilate in CTU richiede adeguata spiegazione e riscontro
  • Per la quantificazione del danno in caso di omissione di vigilanza il criterio principale e il valore delle quote di investimento alla data del fatto produttivo del danno; il valore nominale del capitale versato e criterio residuale da usare solo se non e possibile determinare il valore effettivo alla data del fatto lesivo
  • Gli oneri processuali e i provvedimenti sull'ammissibilita delle impugnazioni nei procedimenti con piu parti seguono il principio di unita dell'impugnazione: chi poteva proporre impugnazione incidentale deve rispettare termini e modalita, altrimenti il ricorso autonomo puo essere dichiarato inammissibile
  • Il giudice deve affrontare espressamente e motivare le contestazioni rilevanti mosse contro la consulenza tecnica d'ufficio; l'omessa trattazione delle doglianze probatorie essentiali e motivo di cassazione per vizio di motivazione
  • Nel liquidare il risarcimento il giudice deve considerare rivalutazione e interessi secondo le regole applicabili, ma deve comunque collegare strettamente l'ammontare al nesso causale temporale tra condotta lesiva e perdita effettiva

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