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Sentenza

Sentenza n. 832/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento, previsa sospensione dell’efficacia: del bando relativo alla procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di trasporto sanitario di pazienti ed emodializzati in ambulanza (trasporti secondari), nell’ambito dell’Azienda ULSS n. 9 Scaligera identificata con CIG BA8FDAEC82, pubblicata in GU in data 25 febbraio 2026, del disciplinare di gara, del capitolato tecnico, di tutti gli allegati alla documentazione di gara, ivi inclusi gli Allegati A, B, B2, C, D, D1, D2, G, I, L, del DGUE e di ogni altro atto e/o provvedimento comunque lesivo dei diritti e degli interessi della società ricorrente, ivi compresi, quali atti presupposti, la deliberazione n. 65 del 23 gennaio /2026, recante la delibera a contrarre, e la nota della Commissione Regionale per Investimento in Tecnologia ed Edilizia prot. 0075766 del 28 aprile 2025.

Giustizia amministrativa202600625

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Bando, disciplinare, capitolato tecnico e ulteriori atti della procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto sanitario ordinario di pazienti ed emodializzati in ambulanza, compresa la delibera a contrarre e l'atto presupposto regionale

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti di indizione della gara, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha dedotto plurimi vizi della lex specialis, sostenendo che clausole e previsioni rendessero la partecipazione eccessivamente onerosa, rischiosa o impossibile. In particolare, ha censurato la sottostima del costo della manodopera, l'indeterminatezza del corrispettivo, l'irragionevolezza della stima dei costi per la sicurezza da rischi interferenziali, la presenza di una clausola escludente contrastante con il principio di massima partecipazione, la violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, la mancata suddivisione dell'appalto in lotti e l'incongruenza delle clausole relative ai termini di pagamento.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., rilevando che, dopo la proposizione del ricorso, l'Azienda ULSS ha ritirato in autotutela il bando impugnato con deliberazione del Direttore Generale n. 390 del 31 marzo 2026. Poiché l'interesse azionato dalla ricorrente è stato integralmente soddisfatto, il Collegio ha dichiarato cessata la materia del contendere, senza esaminare nel merito i singoli vizi dedotti. Le spese sono state poste a carico dell'Azienda ULSS, in quanto il ritiro è stato determinato anche dalla proposizione del ricorso, oltre che dall'assenza di offerte sulla piattaforma Sintel, circostanza ritenuta sintomatica della fondatezza dei plurimi vizi denunciati. Le spese sono state liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori se dovuti, con refusione del contributo unificato ove versato.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa informazione alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.

  • art. 34 c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando l'amministrazione adotta un provvedimento satisfattivo dell'interesse azionato, determinando l'integrale soddisfazione della parte ricorrente.

Massime di principio

  • Il ritiro in autotutela dell'atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere quando elimina integralmente l'utilità perseguita dal ricorrente attraverso l'azione di annullamento.
  • Quando il ritiro dell'atto impugnato interviene anche in conseguenza della proposizione del ricorso, la regolazione delle spese può seguire il criterio della soccombenza virtuale o causale, con addebito all'amministrazione che ha adottato l'atto poi ritirato.
  • L'assenza di offerte in una procedura di gara, unitamente al ritiro in autotutela disposto anche a seguito dell'impugnazione, può essere valorizzata ai fini della regolazione delle spese quale elemento sintomatico della fondatezza delle censure rivolte contro la lex specialis.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRito appalti e sorte del contrattoEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesseConcorrenza ed evidenza pubblica

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