Cassazione Civile, Ordinanza n. 29563/2021 del 22/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento catastale relativo alla variazione di classamento di un immobile sito nel Comune di Cava dei Tirreni, emesso all'esito di procedura DOCFA. La Commissione tributaria regionale aveva annullato l'atto ritenendolo carente di motivazione, perché l'Ufficio si sarebbe limitato a formule generiche sulle modalità comparative adottate senza indicare le ragioni del mancato recepimento delle indicazioni fornite dal contribuente. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990 e dell'art. 7 l. n. 212/2000, sostenendo che la CTR aveva errato nel ritenere insufficiente la motivazione dell'avviso di classamento. Nel controricorso il contribuente aveva anche eccepito vizi della notificazione e della sottoscrizione digitale del ricorso, che la Corte ha esaminato e respinto come infondati.
La decisione
La Corte ha preliminarmente escluso le eccezioni del controricorrente sulla validità della notifica PEC e sulla firma digitale del ricorso, ritenendo il ricorso ammissibile. Nel merito ha accolto il motivo dell'Agenzia, osservando che, in tema di classamento catastale conseguente a procedura DOCFA, la motivazione dell'avviso può essere limitata alla indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo quando l'Ufficio non disattenda gli elementi di fatto indicati dal contribuente e la divergenza tra rendita proposta e rendita attribuita dipenda da una valutazione tecnica. Poiché la CTR aveva annullato l'atto senza accertare che l'Ufficio avesse fondato la diversa classificazione su fatti diversi da quelli emersi nella procedura DOCFA, la decisione è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Campania anche per le spese.
Norme richiamate
art. 3 l. n. 241/1990
È richiamato come parametro del dovere generale di motivazione degli atti amministrativi; la Corte, però, applica alla fattispecie la regola speciale elaborata in materia di classamento DOCFA.
art. 7 l. n. 212/2000
È richiamato come norma sul contenuto motivazionale degli atti dell'amministrazione finanziaria, ma la Corte ribadisce che in materia catastale la motivazione è sufficiente se congrua rispetto ai presupposti del classamento e alle osservazioni del contribuente.
art. 2 d.l. 23 gennaio 1993, n. 16
È indicato come base normativa della procedura DOCFA per l'attribuzione della rendita catastale.
l. 24 marzo 1993, n. 75
È richiamata come legge di conversione del d.l. n. 16/1993, nel quadro della disciplina della procedura DOCFA.
d.m. 19 aprile 1994, n. 701
È richiamato quale fonte regolamentare della procedura DOCFA per il classamento degli immobili.
Cass. n. 6519/2017
È citata per affermare che la mancata firma digitale della relata di notifica PEC non determina inesistenza dell'atto se la provenienza è comunque desumibile da altri elementi.
Cass. S.U. n. 22438/2018
È richiamata per sostenere l'ammissibilità del ricorso per cassazione redatto in formato .pdf, sottoscritto digitalmente e notificato via PEC, con successivo deposito della documentazione attestante autenticità e provenienza.
Cass. n. 19434/2019
È citata in materia di ammissibilità e validità del ricorso notificato e depositato in formato informatico con attestazione di conformità.
Cass. n. 2709/2014
È richiamata come precedente che impone una motivazione, anche sommaria, dell'atto con cui l'amministrazione disattende le indicazioni del contribuente sul classamento di un fabbricato.
Cass. n. 3394/2014
È richiamata nello stesso senso: l'atto di classamento deve contenere motivazione adeguata quando l'Ufficio non recepisca le indicazioni del contribuente.
Cass. n. 23237/2014
È richiamata per il principio secondo cui, nella procedura DOCFA, la motivazione può essere minimale solo se la divergenza tra rendita proposta e attribuita dipende da valutazione tecnica e non vi è disattesa degli elementi di fatto del contribuente.
Cass. n. 12497/2016
È richiamata a conferma dell'orientamento secondo cui, in caso di disallineamento rispetto agli elementi di fatto prospettati dal contribuente, la motivazione dell'avviso di classamento deve essere più approfondita.
Massime di principio
- In tema di classamento catastale effettuato all'esito della procedura DOCFA, l'avviso è adeguatamente motivato con l'indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se l'Ufficio non ha disatteso gli elementi di fatto rappresentati dal contribuente e la divergenza rispetto alla rendita proposta dipende da una valutazione tecnica.
- Se l'Ufficio non recepisce le indicazioni del contribuente o fonda il diverso classamento su elementi ulteriori o difformi da quelli dichiarati, la motivazione deve essere più puntuale, almeno sommaria ma idonea a spiegare le differenze riscontrate e a delimitare l'oggetto del contenzioso.
- Nel giudizio di legittimità, la validità della notifica del ricorso via PEC e la mancanza della firma digitale nella relata non comportano di per sé inesistenza dell'atto quando la provenienza del difensore sia comunque desumibile e lo scopo legale della notifica risulti raggiunto.
- Un ricorso per cassazione in formato informatico può essere ritenuto ammissibile se il documento originario e la procura sono stati scansionati, firmati digitalmente, notificati via PEC e depositati con la necessaria attestazione di conformità.
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