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Sentenza

Sentenza del 13/12/2021 n. 39657 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Operazione di riassetto societario: i soci della Deiulemar Compagnia di Navigazione S.p.A. (DCN), tra cui G.L., tramite una holding (Altom poi Deiulemar Holding - DH) hanno effettuato cessioni/conferimenti incrociati tali da far risultare agli ex soci l'incasso di somme come rimborso di crediti della DH anziché distribuzione di dividendi. L'Agenzia ha emesso avviso di accertamento per il recupero delle imposte sul presunto dividendo (accertamento notificato nel 2011 riferito al 2005) qualificando l'operazione come elusiva ai sensi dell'art. 37-bis DPR 600/1973. La Curatela ha impugnato la decisione di primo e secondo grado sollevando cinque censure: 1) decadenza per decorrenza termini (art. 43 DPR 600/1973) non applicabilità del raddoppio; 2) effetto vincolante dell'accertamento con adesione del 2004 per gli anni successivi; 3) erronea applicazione di art. 37-bis e riqualificazione della cessione in conferimento/dividendo; 4) qualificazione delle somme come riserve/sovrapprezzo azioni ai sensi di art.47-bis TUIR; 5) applicabilità dell'esimente di cui a D.Lgs. 472/1997 art.6 comma 2 per dubbia sanzionabilità.

La decisione

Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Motivazioni principali: 1) il raddoppio dei termini di accertamento (art. 43 DPR 600/1973 come modificato dal D.L. 223/2006) si applica in presenza dell'obbligo di denuncia per i reati previsti dal D.Lgs. 74/2000 e non richiede l'effettiva presentazione della denuncia; quindi l'avviso del 2011 non è decaduto. 2) L'accertamento per adesione del 2004 vale solo per quell'anno e non vincola l'Amministrazione per anni successivi in assenza di un accordo che comprenda espressamente gli anni successivi o di affidamento dimostrato. 3) La CTR ha correttamente applicato l'art. 37-bis valutando la sostanza economico-commerciale delle operazioni: la transazione è stata ritenuta priva di sostanza e finalizzata ad eludere la tassazione dei dividendi, legittimando la riqualificazione e il recupero d'imposta (tassazione come dividendi secondo art.47 TUIR). 4) Non è stata accolta la tesi che le somme fossero mere restituzioni di riserve/sovrapprezzi azionari; l'Ufficio ha dimostrato che si trattava di distribuzione di utili. 5) L'esimente per dubbia sanzionabilità (D.Lgs. 472/1997 art.6 comma 2) non è applicabile in mancanza di fondate ragioni economico-commerciali e dato il carattere elusivo dell'operazione. Sentenza condanna la ricorrente alle spese di legittimità e prevede il versamento del contributo unificato supplementare ai sensi DPR 115/2002 art.13.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973

    Art. 43: il 'raddoppio' dei termini di accertamento è applicabile quando sussiste l'obbligo di denuncia penale per reati previsti dal D.Lgs. 74/2000 indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia. Art. 37-bis: consente la disapplicazione della qualificazione formale e la riqualificazione di operazioni prive di sostanza commerciale come elusive, permettendo la tassazione secondo la reale natura economica.

  • D.L. n. 223 del 2006

    art. 37, commi 24 e 24 (modifiche a DPR 600/1973 art.43 e DPR 633/1972 art.57)

    Ha introdotto il raddoppio dei termini di accertamento per i casi in cui sussista l'obbligo di denuncia penale per i reati fiscali; rileva la natura del reato e l'obbligo di denuncia, non l'effettiva denuncia.

  • D.Lgs. n. 74 del 2000

    Elenca i reati tributari la cui commissione determina l'obbligo di denuncia che, se ricorre, legittima il raddoppio dei termini di accertamento.

  • Codice di procedura penale

    Stabilisce l'obbligo di denuncia per alcune fattispecie; il richiamo serve a definire quando sorge l'obbligo che attiva il raddoppio dei termini tributari.

  • D.P.R. n. 633 del 1972

    Norma parallela a DPR 600/1973 per l'IVA; il raddoppio dei termini è stato esteso anche in questo ambito dalle modifiche del 2006.

  • D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

    art. 47-bis (e art. 47 richiamato)

    Art.47-bis e art.47 regolano la qualificazione fiscale delle distribuzioni e la tassazione dei redditi da partecipazione: la Corte ha ritenuto che le somme percepite costituiscano dividendi imponibili secondo la disciplina del TUIR.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997

    Art.6 comma 2 (presunta esimente per dubbia sanzionabilità) non è applicabile se l'operazione appare chiaramente elusiva e priva di giustificazione economico-commerciale; art.17 concerne le sanzioni e gli aspetti procedurali collegati.

  • D.P.R. n. 115 del 2002

    art. 13 comma 1-quater e comma 1-bis

    Prevedono l'eventuale versamento aggiuntivo (doppio contributo unificato) in caso di soccombenza del ricorrente.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di accertamento si applica quando sussiste l'obbligo di denuncia per reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000; non è necessaria l'effettiva denuncia: quindi un avviso notificato oltre il termine ordinario può essere valido se ricorre tale obbligo.
  • Un accertamento con adesione vincola l'anno specificamente definito dall'accordo; non impedisce all'Amministrazione di riqualificare operazioni o agire per anni successivi salvo che non esista un accordo espresso o provato affidamento che comprenda anche quegli anni.
  • Ai fini anti-elusione (art. 37-bis DPR 600/1973) conta la sostanza economica dell'operazione: operazioni costituite da artifici privi di sostanza commerciale e finalizzati a vantaggi fiscali possono essere riqualificate e tassate secondo la loro reale natura economica.
  • La mera qualificazione formale dall'interessato (ad es. indicare come rimborso di credito ciò che sostanzialmente è distribuzione di utili) non prevale se emerge che l'operazione è priva di giustificazione economico-commerciale.
  • Per opporre con successo la non applicabilità di sanzioni per dubbia sanzionabilità (D.Lgs. 472/1997 art.6), il contribuente deve fornire rilevanti e concrete ragioni di incertezza, ossia motivazioni economico-giuridiche forti; la complessità o la scelta negoziale non bastano.
  • In operazioni di riassetto societario, la presenza di flussi che trasformano formalmente dividendi in rimborsi/crediti merita un esame della logica di mercato: mancanza di utilità economica oltre il vantaggio fiscale è elemento indiziario rilevante di elusione.
  • La Corte valuta i fatti e le ragioni economiche; i giudizi di fatto compiuti dal giudice di merito sono protetti dalla Cassazione salvo vizio di diritto o grave travisamento probatorio.

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