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Ordinanza

Ordinanza n. 1741/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'esecuzione della sentenza n. 9564/2021 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Pangia, resa all’esito del giudizio di cui al R.G. n. 40165/2019, pubblicata in data 17/11/2021, notificata in data 16/12/2021, passata in giudicato nonché con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202503169

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o non specificata esecuzione da parte dell'Amministrazione della sentenza n. 9564/2021 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione della sentenza n. 9564/2021 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata il 17 novembre 2021, notificata il 16 dicembre 2021 e passata in giudicato. Ha inoltre chiesto la fissazione, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., della somma dovuta dall'Amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con efficacia di titolo esecutivo. Dal testo non emergono ulteriori motivi specifici né il contenuto degli obblighi derivanti dalla sentenza da eseguire.

La decisione

Il TAR ha ritenuto necessario acquisire, ai fini della decisione, una relazione dell'Amministrazione sui fatti di causa. Ha quindi disposto un incombente istruttorio, assegnando al Ministero il termine di trenta giorni dalla notificazione o, se precedente, dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare la documentazione richiesta. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 22 aprile 2026. Non è stata ancora decisa la domanda di ottemperanza né la richiesta di astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente

    La disposizione è richiamata quale base della richiesta della ricorrente di fissazione di una somma dovuta per successive violazioni, inosservanze o ritardi nell'esecuzione del giudicato; la relativa domanda non è stata ancora decisa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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