Sentenza n. 10072/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del decreto della Regione Siciliana – Assessorato della Salute – Dipartimento Pianificazione Strategica n. 1247/2022 del 13 dicembre 2022, pubblicato in pari data, avente ad oggetto “Individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e dei relativi allegati; - della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e 15 e 16 della legge regionale 14/2014 in merito all’adozione della determinazione del Direttore della Direzione Sanità e Welfare relativa agli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, del D.M. 6 luglio 2022 e del D.M. 6 ottobre 2022, pubblicata sul sito istituzionale e sul Bollettino ufficiale della Regione in data 24 novembre 2022; - del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze 6 luglio 2022 recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. (22A05189)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022; - del decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018. (22A06146)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022; - di qualsiasi altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, inclusi: l’intesa sancita dalla Conferenza Stato – Regioni – Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022 recante “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.1.42, sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018”; l’accordo della Conferenza Stato – Regioni Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 recante “Accordo, ai sensi dell’articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018”; la circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, recante “Indicazioni operative per l’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9-ter, commi 8 e 9, del decreto legge 18 giugno 2015, n. 78”; la nota esplicativa del Ministero della Salute – Direzione Generale della Programmazione sanitaria del 5 agosto 2022; tutti gli atti istruttori e ricognitivi, incluse le deliberazioni adottate dai direttori generali delle aziende sanitarie richiamate nella delibera di ripiano adottata dalla Regione con le quali sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici recanti i dati esposti nei modelli di rilevazione economica caricati sul sistema NSIS e comunicati al Ministero della Salute con nota prot.n. 66228 del 16 settembre 2019 e successiva nota prot.n. 80494 del 23 dicembre 2019. per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 24 ottobre 2023: - del decreto della Regione Siciliana – Assessorato della Salute – Dipartimento Pianificazione Strategica n. 741/2023 del 21 luglio 2023, avente ad oggetto “Aggiornamento individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e dei relativi allegati; - della nota della Regione Siciliana prot.n. 32784 del 12 giugno 2023, richiamata nella delibera di ricalcolo del ripiano, nonché delle delibere adottate dalle singole aziende ed enti del SSR relativamente agli anni 2015-2018 contenenti la quantificazione degli importi di ripiano aggiornati addebitati alle imprese fornitrici di dispositivi medici, di estremi e data non noti; - di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti regionali e statali di determinazione e aggiornamento del payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018, inclusi gli atti presupposti e le comunicazioni procedimentali
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, il decreto della Regione Siciliana relativo all'individuazione della quota di payback per gli anni 2015-2018, il successivo decreto di aggiornamento, gli atti ministeriali di certificazione del superamento del tetto di spesa e di adozione delle linee guida, nonché gli ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenti. Sono stati dedotti diciassette motivi, riguardanti sia vizi propri degli atti impugnati sia l'illegittimità della normativa primaria disciplinante il sistema del payback nel settore dei dispositivi medici. Nel corso del giudizio, l'impresa ha dichiarato di avere aderito al meccanismo definitorio previsto dall'art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118, pagando il 25 per cento dell'importo originariamente addebitato, e ha chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L'adesione dell'impresa al meccanismo definitorio e il pagamento della quota ridotta hanno fatto venir meno l'interesse alla decisione di merito, poiché l'integrale versamento del 25 per cento estingue l'obbligazione relativa agli anni 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse a tale obbligo. Il giudice ha escluso di poter dichiarare formalmente la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, poiché mancava il deposito da parte della Regione della documentazione prevista dalla disposizione. Ha tuttavia ritenuto che la sopravvenuta adesione fosse autonomamente sufficiente a determinare la carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio. La qualificazione corretta è stata individuata nell'improcedibilità, anziché nella cessazione della materia del contendere, anche perché il meccanismo definitorio attribuisce un bene della vita diverso da quello originariamente perseguito: non l'eliminazione degli atti impugnati senza pagamento, ma l'estinzione dell'obbligazione mediante pagamento ridotto. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
«per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali»; «l'integrale versamento [...] estingue l'obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale»; «determinando la cessazione della materia del contendere»
La disposizione consente di definire gli obblighi di payback relativi agli anni 2015-2018 mediante il pagamento del 25 per cento dell'importo addebitato; il pagamento integrale della quota ridotta estingue l'obbligazione e preclude ulteriori azioni giurisdizionali. La cessazione della materia del contendere è dichiarabile nei termini previsti dalla norma quando sia depositata la documentazione regionale richiesta; in sua assenza, l'adesione al meccanismo determina comunque la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
La disposizione è richiamata quale fonte degli obblighi di payback gravanti sulle aziende fornitrici di dispositivi medici per le annualità 2015-2018.
art. 8, comma 3, d.l. 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla l. 26 maggio 2023, n. 56
La disposizione è richiamata dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 tra le fonti degli obblighi oggetto della definizione agevolata.
art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
La disposizione è il fondamento della sopravvenuta definizione agevolata e della conseguente improcedibilità per carenza di interesse.
Massime di principio
- L'adesione a un meccanismo legislativo di definizione agevolata che, mediante il pagamento di una quota ridotta, estingue l'obbligazione oggetto del giudizio e preclude ulteriori azioni giurisdizionali determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso originariamente proposto.
- La cessazione della materia del contendere prevista espressamente dalla legge presuppone il perfezionamento degli adempimenti documentali richiesti dalla stessa legge; in mancanza, il giudice può dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando il pagamento o l'adesione abbiano comunque eliminato l'utilità concreta della pronuncia.
- Quando il meccanismo sopravvenuto consente di conseguire un bene della vita diverso da quello originariamente perseguito, la definizione del giudizio va qualificata come improcedibilità per carenza di interesse, e non necessariamente come cessazione della materia del contendere.
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