Cassazione Penale, Sentenza n. 16372/2024 del 18/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso concerneva l'annullamento, da parte del tribunale per il riesame, dell'ordinanza del GIP che aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il tribunale per il riesame aveva ritenuto che la sostituzione fosse viziata per violazione dell'art. 299 comma 3-bis c.p.p., poiché l'ordinanza era stata adottata senza attendere il parere del pubblico ministero, con conseguente violazione del diritto di partecipazione della parte pubblica e nullità assoluta dell'atto. Il difensore del ricorrente deduceva violazione di legge, sostenendo che, essendo il procedimento in fase avanzata, dovesse applicarsi il comma 4-bis dell'art. 299 c.p.p., e comunque che l'invio dell'istanza difensiva alla cancelleria del pubblico ministero prima dell'ordinanza avrebbe reso la procedura legittima anche in assenza del parere formale. Il Pubblico Ministero aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso. Il ricorrente ha poi rinunciato personalmente al ricorso in data 26/02/2024.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma equitativamente determinata in euro 500. Non sono state trattate nel merito le questioni sostanziali sollevate sul corretto riferimento tra i commi 3-bis e 4-bis dell'art. 299 c.p.p., essendo il ricorso rimasto inammissibile e il ricorrente avendo altresì rinunciato personalmente al gravame.
Norme richiamate
art. 299 c.p.p. comma 3-bis
Il tribunale per il riesame aveva interpretato il comma 3-bis nel senso che la sostituzione della misura cautelare richiede il previo intervento/partecipazione del pubblico ministero; l'adozione dell'ordinanza senza attendere il parere del PM comporta violazione del diritto di partecipazione della parte pubblica e può determinare la nullità assoluta dell'atto.
art. 299 c.p.p. comma 4-bis
Richiamato dal ricorrente come norma applicabile se il procedimento è in fase avanzata; la questione della prevalenza del comma 4-bis rispetto al 3-bis è stata sollevata ma non risolta nel merito, dato che il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la conseguenza della dichiarata inammissibilità: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 23 comma 8 d.l. n. 137 del 2020
La celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto ai sensi di questa norma era il contesto procedurale in cui si è svolta la vicenda; implica forme scritte di partecipazione delle parti, ma non esonera il giudice dal rispetto degli specifici adempimenti previsti dall'art. 299 c.p.p.
Massime di principio
- La sostituzione di una misura cautelare che incide sulla libertà personale richiede il rispetto degli adempimenti procedurali previsti dall'art. 299 c.p.p.; l'adozione dell'ordinanza senza acquisire il parere del pubblico ministero, quando questo è richiesto, può comportare nullità assoluta.
- Se il procedimento è definito "in fase avanzata", è necessario valutare la possibile applicazione del comma 4-bis dell'art. 299; tuttavia l'affermazione dell'applicabilità del 4-bis non è automatica e spetta al giudice motivare la scelta normativa.
- L'invio dell'istanza difensiva alla cancelleria del pubblico ministero non sostituisce automaticamente l'acquisizione formale del parere del PM richiesta dalla norma; la regolarità formale della partecipazione della parte pubblica è essenziale.
- La rinuncia personale al ricorso in Cassazione o la richiesta di inammissibilità del Pubblico Ministero possono determinare la dichiarazione di inammissibilità, impedendo la trattazione nel merito delle questioni sollevate.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta normalmente condanna alle spese processuali e, secondo l'art. 616 c.p.p., il versamento di una somma alla Cassa delle ammende; è quindi importante valutare il costo processuale prima di proseguire con ricorsi strategici.
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