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Sentenza

Sentenza n. 588/2026 - Catania, Sezione 3

per l'annullamento a) del Decreto n° -OMISSIS- emesso dal Ministero dell''''Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione Centrale per i servizi di ragioneria, Ufficio VII – Trattamento pensione e previdenza a firma del Dirigente Reggente in seconda posizione di staff, in data -OMISSIS- e notificato al ricorrente in data 27.12.2022, con il quale la patologia di parte ricorrente non è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio, con conseguente rigetto anche della domanda di equo indennizzo presentata il 14.02.2020; b) del Parere conforme n.-OMISSIS- reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio a seguito della richiesta di riesame del giorno 11.08.2022 da parte del Ministero dell’Interno; c) di ogni ulteriore atto rispetto a quelli suindicati comunque connesso e/o coordinato, anteriore e/o conseguente.

Giustizia amministrativa202300369

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia e del conseguente equo indennizzo, nonché il parere conforme del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio adottato in sede di riedizione del potere

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il nuovo diniego adottato dall’Amministrazione dopo l’annullamento, con precedente sentenza del TAR, del primo diniego relativo alla medesima istanza. Il precedente giudicato aveva rilevato la lacunosità dell’istruttoria e l’insufficiente valutazione della particolare gravosità del servizio svolto, caratterizzato da attività di ordine pubblico, vigilanza e scorta, indagini, arresti e catture, turni prolungati, rilevante lavoro straordinario, mancata fruizione di congedi e riposi, aggressioni e incidenti di servizio. Il ricorrente ha dedotto: nullità per violazione o elusione del giudicato; travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, manifesta illogicità e sviamento, sostenendo che il nuovo parere si sarebbe limitato a riprodurre quello già annullato; erronea valorizzazione di una presunta familiarità per patologie cardiovascolari e di ulteriori fattori di rischio; omessa considerazione dello stress lavorativo quale causa o concausa della patologia; contraddittorietà rispetto al giudizio della CMO che aveva escluso il ricorrente dai ruoli operativi esposti a stress psicofisico e turnazioni; disparità di trattamento rispetto a colleghi cui sarebbe stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio. Le Amministrazioni hanno eccepito l’inammissibilità della domanda di accertamento del riconoscimento della causa di servizio e dell’equo indennizzo e hanno chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto non necessario esaminare l’eccezione processuale delle Amministrazioni, poiché il ricorso era infondato nel merito, e ha lasciato impregiudicati i dubbi sull’ammissibilità della domanda di nullità per violazione o elusione del giudicato proposta nel giudizio di legittimità anziché in ottemperanza. Quanto alla riedizione del potere, il giudice ha interpretato il precedente giudicato nel senso che esso imponeva una più puntuale istruttoria e ponderazione delle attività di servizio, ma non riconosceva giudizialmente il nesso causale o concausale tra servizio e patologia né imponeva l’esito favorevole della rivalutazione. Il nuovo Comitato aveva svolto una rinnovata istruttoria, indicato espressamente la documentazione sanitaria dalla quale risultava la familiarità per patologie cardiovascolari e motivato, sulla base delle linee guida della Società Europea di Cardiologia, perché lo stress psicosociale costituisse un fattore secondario e non determinante in presenza di fattori di rischio primari. La cartella clinica, qualificata come atto pubblico dotato di efficacia probatoria fino a querela di falso ai sensi dell’art. 2700 c.c., costituiva prova della circostanza contestata dal ricorrente. Il TAR ha escluso la violazione del giudicato, rilevando l’autonomia del nuovo procedimento e la sufficienza della motivazione rinnovata. Ha inoltre aderito alle conclusioni del verificatore, nominato per controllare la correttezza delle regole scientifiche applicate e non per sostituire la propria valutazione a quella tecnico-discrezionale del Comitato. Dalla verifica è emersa una patologia multifattoriale, con molteplici fattori biologici e familiari, mentre non è stata dimostrata né una condizione di stress lavorativo in senso medico-legale né la sua efficacia causale o concausale determinante. La mole e la qualità del servizio non consentivano, da sole, di presumere l’esistenza di stress patologico e il nesso eziologico; la patologia, inoltre, si era manifestata a riposo. Il giudizio della CMO è stato ritenuto irrilevante, perché successivo all’insorgenza della patologia e relativo all’idoneità allo svolgimento di mansioni operative, non al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, riservato al Comitato. La censura di disparità di trattamento è stata respinta perché generica e priva della dimostrazione dell’identità delle situazioni comparate. Le spese di giudizio sono state compensate; il compenso del verificatore è stato posto per metà a carico del ricorrente e per metà a carico solidale delle Amministrazioni resistenti.

Norme richiamate

  • art. 21-septies l. 241/1990

    Il ricorrente ha dedotto la nullità per violazione o elusione del giudicato; il TAR ha rilevato dubbi sull’utilizzo della domanda nel giudizio di legittimità, senza decidere in rito perché il ricorso era comunque infondato nel merito.

  • art. 32, comma 1, c.p.a.

    Richiamato con l’art. 114, comma 4, lettera b), c.p.a. per evidenziare che la domanda di nullità per violazione o elusione del giudicato è normalmente riconducibile alla sede dell’ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lettera b), c.p.a.

    Richiamato quale disposizione relativa al giudizio di ottemperanza e alla deduzione della nullità degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato.

  • art. 8, comma 2, c.p.a.

    Il TAR ha precisato che l’avvio di un incidente di falso sulla cartella clinica avrebbe imposto la sospensione del giudizio in attesa della sua definizione.

  • art. 2700 c.c.

    fa piena prova, fino a querela di falso

    La cartella clinica, quale atto pubblico certificativo, prova fino a querela di falso i fatti attestati dal sanitario; il dato relativo alla familiarità patologica è stato quindi ritenuto adeguatamente provato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito, insieme alla normativa europea e all’art. 2-septies d.lgs. 196/2003, la base per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato per la protezione dei dati relativi alla salute e per l’oscuramento disposto in caso di diffusione della sentenza.

Massime di principio

  • L’annullamento giudiziale di un diniego per difetto di istruttoria e motivazione impone all’amministrazione di riesercitare il potere mediante una nuova e più accurata valutazione, ma non attribuisce al privato il diritto all’esito favorevole né consente di desumere dal giudicato il riconoscimento del nesso causale tra il fatto e il pregiudizio.
  • L’effetto conformativo del giudicato deve essere ricostruito considerando unitariamente motivazione e dispositivo: l’obbligo di rivalutare specificamente determinati fatti non trasforma le osservazioni del giudice sull’irragionevolezza dell’atto annullato in un accertamento definitivo del nesso causale o concausale, che resta riservato all’amministrazione titolare della valutazione tecnico-discrezionale.
  • Nel procedimento per il riconoscimento della causa di servizio, il giudice amministrativo può verificare la completezza dell’istruttoria, la logicità della motivazione e la corretta applicazione delle regole scientifiche, anche mediante verificazione, ma non può sostituire la propria valutazione tecnico-scientifica a quella del Comitato di Verifica.
  • La gravosità, la durata e l’intensità dell’attività lavorativa non dimostrano, da sole, l’esistenza di uno stress patologico né il suo ruolo causale o concausale efficiente e determinante nell’insorgenza di una patologia multifattoriale; il dipendente deve provare il nesso tra servizio e infermità, mentre l’amministrazione deve valutare tale nesso alla luce degli atti e dei precedenti di servizio.
  • La cartella clinica, quale atto pubblico certificativo, fa piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal sanitario; la contestazione del contenuto documentale non è sufficiente a neutralizzarne l’efficacia probatoria in assenza della proposizione dell’incidente di falso.
  • Il giudizio della Commissione medica relativo all’idoneità del dipendente allo svolgimento di determinate mansioni, se successivo all’insorgenza della patologia, non dimostra la dipendenza della patologia dal servizio e non si sostituisce alla valutazione causale riservata al Comitato di Verifica. La disparità di trattamento richiede inoltre la dimostrazione concreta dell’identità o sovrapponibilità delle situazioni comparate.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potereDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

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