Cassazione Civile, Ordinanza n. 34613/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (destinatario sanzione)
La controversia
La controversia origina da un'opposizione a ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti dei ricorrenti. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione; in appello la corte territoriale ha dichiarato l'impugnazione tardiva ritenendo applicabile il rito del lavoro e, conseguentemente, l'inapplicabilità della sospensione feriale dei termini, sul presupposto che la causa fosse in materia di lavoro e previdenza ai sensi degli artt. 409 e 442 c.p.c. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza deducendo, in sostanza, la violazione dell'art. 327 c.p.c. e della l. n. 742/1969, sostenendo che, trattandosi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativa a violazioni in materia di lavoro/previdenza ma non rientrante, per natura, nelle controversie di cui agli artt. 409 e 442 c.p.c., doveva applicarsi la sospensione feriale; pertanto il termine semestrale per proporre appello non era spirato al momento del deposito dell'atto di appello. Hanno inoltre censurato il rilievo della corte d'appello secondo cui la qualificazione del rito sarebbe stata coperta da giudicato per mancata specifica impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha chiarito che, nel regime introdotto dall'art. 6 del d.lgs. n. 150/2011, le opposizioni a ordinanza-ingiunzione aventi ad oggetto violazioni in materia di tutela del lavoro, igiene del lavoro, prevenzione infortuni e previdenza/assistenza obbligatoria, diverse dall'omissione contributiva totale o parziale, non rientrano tra le controversie di cui agli artt. 409 e 442 c.p.c. ai fini dell'inapplicabilità della sospensione feriale prevista dall'art. 3 l. n. 742/1969. La corte territoriale, invece, aveva escluso la sospensione e dichiarato tardivo l'appello; tale decisione è stata quindi cassata. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, perché esamini il merito dell'impugnazione e provveda anche sulle spese del giudizio di cassazione. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 327 c.p.c.
Il termine lungo per proporre appello decorre dalla pubblicazione della sentenza; ai fini del computo occorre considerare la sospensione feriale quando applicabile.
art. 3 l. n. 742/1969
L'inapplicabilità della sospensione feriale riguarda le cause e i procedimenti in materia di lavoro e previdenza e assistenza obbligatoria; non si estende, secondo il principio affermato, alle opposizioni a ordinanza-ingiunzione solo perché trattate con rito del lavoro.
art. 1 l. n. 742/1969
I termini processuali sono sospesi di diritto nel periodo feriale e riprendono a decorrere al termine della sospensione.
artt. 409 e 442 c.p.c.
La qualificazione della controversia come rientrante in tali disposizioni non deriva automaticamente dal mero rito adottato; occorre distinguere tra natura della controversia e rito processuale applicato.
art. 6 d.lgs. n. 150/2011
Nel regime delle opposizioni a ordinanza-ingiunzione, la scelta del rito del lavoro non comporta automaticamente l'assimilazione della controversia alle cause di lavoro e previdenza ai fini dell'esclusione della sospensione feriale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato escluso il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
Cass. SS.UU. n. 2145/2021
Le opposizioni a ordinanza-ingiunzione aventi ad oggetto violazioni in materia di lavoro/previdenza, diverse dall'omissione contributiva, non rientrano tra le controversie di cui agli artt. 409 e 442 c.p.c. ai fini dell'inapplicabilità della sospensione feriale.
Cass. SS.UU. n. 23535/2019
Richiamata per affermare l'insussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini della tempestività dell'impugnazione contro una sentenza resa in materia di opposizione a ordinanza-ingiunzione, non basta che il giudizio sia stato trattato con il rito del lavoro: occorre verificare la natura sostanziale della controversia, perché il rito adottato non determina di per sé l'esclusione della sospensione feriale.
- Le opposizioni a ordinanza-ingiunzione relative a violazioni in materia di tutela del lavoro, igiene del lavoro, prevenzione infortuni e previdenza/assistenza obbligatoria, diverse dall'omissione contributiva, non sono automaticamente assimilabili alle controversie di lavoro e previdenza di cui agli artt. 409 e 442 c.p.c. ai fini dell'art. 3 l. n. 742/1969.
- Quando la sospensione feriale è applicabile, il termine lungo per impugnare va computato tenendo conto del periodo di sospensione; la declaratoria di tardività fondata sull'assunto contrario è errata.
- La qualificazione del mezzo di impugnazione e la disciplina dei termini devono essere ricostruite in modo coerente con la natura della controversia e non solo con il rito processuale formalmente seguito.
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