Sentenza n. 7075/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, oggetto della sentenza semplificata del TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, Sez. I, n. 794/2026, che aveva respinto il ricorso
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il cittadino straniero ha appellato la sentenza semplificata del TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, Sez. I, n. 794/2026, che aveva respinto il ricorso contro il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Dal testo non sono riportate le specifiche articolazioni dei motivi d’appello; emerge la contestazione della valutazione negativa delle prospettive lavorative e della situazione familiare. L’appellante aveva invocato il tirocinio extracurriculare previsto dal 14 maggio al 13 novembre 2025, con indennità mensile di € 1.000, interrotto il 20 agosto 2025 in occasione della sua uscita volontaria dall’Italia, e la necessità di assistere la madre affetta da depressione. Il giudice ha inoltre rilevato che non era stata specificamente censurata la valutazione del TAR circa l’anomalia della documentazione sanitaria prodotta: un certificato rilasciato in Marocco da un medico generale, senza documentazione proveniente dal sistema sanitario nazionale.
La decisione
L’appello è respinto e resta ferma la sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso contro il diniego di rinnovo. Il Consiglio di Stato conferma che il rinnovo del permesso per attesa occupazione, una volta scaduto il titolo, richiede la dimostrazione dei requisiti reddituali. Nella valutazione prospettica delle concrete possibilità di inserimento lavorativo, ha ritenuto insufficiente che il ricorrente avesse lavorato soltanto quattro settimane nel 2023, conseguendo € 655, e ha osservato che il tirocinio, pur prevedendo un’indennità di € 1.000 mensili, era cessato il 20 agosto 2025 per la sua partenza volontaria dall’Italia, prima di consentire il raggiungimento del requisito reddituale. L’assistenza alla madre non è stata adeguatamente comprovata: risultavano conviventi altri familiari, senza prova della loro inidoneità o dell’impossibilità di completare il tirocinio; inoltre, le prolungate assenze dall’Italia nei periodi indicati nel preavviso di rigetto non deponevano per l’indispensabilità della sua presenza. Il successivo respingimento alla frontiera del 21 novembre 2025 non giustificava l’interruzione del tirocinio, già avvenuta il 20 agosto. È stata inoltre rilevata la mancata specifica contestazione di un passaggio della sentenza di primo grado sulla documentazione medica della madre. Il Collegio ha concluso che non era stata dimostrata una fattiva volontà di intraprendere un nuovo percorso lavorativo idoneo a conseguire stabilità occupazionale e reddituale. Spese del grado d’appello compensate.
Norme richiamate
art. 29, comma 3, lett. b), d.lgs. 286/1998
il tirocinio extracurriculare presso la società Elettromeccanica Moderna di Gonella U. & C. s.a.s., il quale avrebbe dovuto svolgersi nel periodo 14 maggio 2025 – 13 novembre 2025 e che prevedeva la corresponsione al tirocinante di un’indennità di partecipazione mensile di € 1.000,00, si è interrotto il 20 agosto 2025, in occasione della volontaria uscita del ricorrente dal territorio nazionale, non consentendo allo stesso di maturare il prescritto requisito reddituale di cui all’art. 29, comma 3, lett. b) d.lvo n. 286/1998;
Il requisito reddituale previsto dall’art. 29, comma 3, lett. b), non risultava maturato, poiché il tirocinio che avrebbe potuto produrre reddito era stato interrotto per la partenza volontaria dell’interessato.
artt. 38 e 60 c.p.a.
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata all’esito della camera di consiglio, dopo aver sentito le parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
Massime di principio
- Il rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione, una volta scaduto il titolo, è subordinato alla dimostrazione dei requisiti reddituali previsti; il permesso non costituisce una misura umanitaria o solidaristica né giustifica il soggiorno in assenza di reddito sufficiente.
- Nel valutare la sussistenza del requisito reddituale e le prospettive di inserimento lavorativo, il giudice può compiere un’analisi prospettica, considerando gli elementi concretamente documentati sulla possibilità di acquisire o recuperare una posizione lavorativa, oltre alla situazione reddituale già maturata.
- Il permesso per attesa occupazione presuppone un comportamento attivo nella ricerca di un lavoro regolare o nell’avvio di un’attività autonoma; la protratta disoccupazione o l’occupazione irregolare oltre limiti ragionevoli non legittimano il rinnovo del titolo.
- L’interruzione volontaria del percorso lavorativo prima del conseguimento del reddito necessario non è giustificata da un successivo respingimento alla frontiera; l’assistenza a un familiare può rilevare solo se la necessità addotta è adeguatamente comprovata, anche quanto all’indispensabilità della presenza dell’interessato.
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