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Sentenza

Sentenza n. 12962/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202501540

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: DASPO triennale con divieto di accesso agli stadi, agli impianti sportivi e alle relative aree di transito, sosta e trasporto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Roma che gli aveva imposto, per tre anni, il divieto di accesso previsto dall'art. 6 l. n. 401/1989 in relazione all'accensione e al lancio di un fumogeno dalla Curva Nord dello stadio Olimpico durante una partita di calcio. Con il primo motivo ha dedotto la violazione del diritto di difesa, degli artt. 6 e 6-bis l. n. 401/1989, dei principi di imparzialità, buon andamento e proporzionalità, nonché eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza, difetto di istruttoria e motivazione, difetto dei presupposti, disparità di trattamento e travisamento dei fatti. In particolare, ha lamentato il diniego di accesso agli atti, l'assenza di violenza o minaccia, il mancato verificarsi di interruzioni della partita o danni alle persone e l'assenza di precedenti condotte analoghe, rilevante ai fini della durata della misura. Con il secondo motivo ha dedotto gli stessi vizi contestando l'estensione territoriale del divieto, poiché alcune strade ricomprese nel perimetro interessato erano prossime alla sua abitazione. L'amministrazione ha riferito di avere successivamente autorizzato il transito nella via di residenza.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura relativa al diritto di difesa, poiché l'amministrazione aveva comunicato l'avvio del procedimento, indicato i fatti contestati e consentito all'interessato di interloquire; gli atti del Commissariato non erano nella disponibilità della Questura e risultavano coperti da segreto investigativo. Quanto ai presupposti del DASPO, il Collegio ha affermato che l'art. 6-bis l. n. 401/1989 richiede un concreto pericolo per le persone, da valutare con prognosi postuma ex ante, considerando la situazione esistente al momento della condotta. Per l'adozione della misura preventiva è sufficiente una valutazione prognostica fondata su elementi oggettivi e attendibili secondo il criterio del più probabile che non, senza necessità di raggiungere lo standard probatorio penale dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Il lancio del fumogeno verso il terreno di gioco è stato ritenuto oggettivamente idoneo a porre in pericolo il personale di sicurezza, le forze dell'ordine, i giornalisti, i fotografi e gli altri operatori presenti a bordo campo. L'assenza di danni alle persone o di interruzione della partita non esclude il concreto pericolo, rilevando eventualmente ai fini dell'aggravamento della fattispecie. La durata triennale è stata ritenuta adeguatamente giustificata dall'amministrazione in rapporto alla maggiore gravità del lancio rispetto alla mera introduzione o accensione del fumogeno. Anche la censura relativa all'estensione territoriale è stata respinta, poiché l'amministrazione aveva autorizzato il transito nell'area di residenza e il ricorrente non aveva dimostrato l'esistenza di concrete e rilevanti limitazioni residue all'accesso o all'allontanamento dalla propria abitazione. Il provvedimento è stato quindi ritenuto fondato su adeguata istruttoria, motivato, proporzionato e immune da manifesta illogicità, irragionevolezza o contraddittorietà. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 6 l. n. 401/1989

    Costituisce la base normativa del DASPO, misura preventiva amministrativa applicabile in presenza dei presupposti previsti dalla disciplina sulle manifestazioni sportive.

  • art. 6-bis, comma 1, l. n. 401/1989

    Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive …, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile … è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

    Il lancio o l'utilizzo di strumenti per l'emissione di fumo integra la fattispecie rilevante per il DASPO solo quando la condotta crea un concreto pericolo per le persone; tale pericolo va valutato ex ante, con prognosi postuma, e non è escluso dall'assenza di danni effettivi o dall'assenza di interruzione della manifestazione.

  • art. 7 l. n. 241/1990

    La comunicazione di avvio del procedimento, con indicazione dei fatti contestati e possibilità di interlocuzione, è stata ritenuta sufficiente a garantire il diritto di partecipazione e difesa nella fase procedimentale.

  • art. 24 Cost.

    La censura di violazione del diritto di difesa è stata esclusa perché il ricorrente era stato informato dell'avvio del procedimento e aveva potuto interloquire; il mancato accesso ad atti non disponibili per la Questura e coperti da segreto investigativo non ha determinato una lesione del diritto di difesa.

  • art. 6-ter l. n. 401/1989

    È richiamato dal TAR come fattispecie di pericolo astratto, distinta dall'art. 6-bis, che richiede invece l'accertamento di un concreto pericolo per le persone.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Unitamente all'art. 10 del Regolamento UE 2016/679, costituisce il fondamento dell'ordine di oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali e dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • Ai fini dell'applicazione dell'art. 6-bis, comma 1, l. n. 401/1989, il lancio o l'utilizzo di fumogeni durante una manifestazione sportiva richiede un concreto pericolo per le persone, non essendo sufficiente il mero possesso dello strumento, fattispecie riconducibile alla diversa ipotesi di pericolo astratto.
  • Il concreto pericolo richiesto per l'applicazione del DASPO deve essere valutato con giudizio prognostico ex ante, riferito alla situazione esistente al momento della condotta e non alle conseguenze effettivamente verificatesi successivamente.
  • Poiché il DASPO è una misura amministrativa preventiva, la valutazione della pericolosità non richiede l'accertamento della responsabilità penale secondo lo standard dell'oltre ogni ragionevole dubbio, ma può fondarsi su elementi oggettivi e attendibili secondo il criterio del più probabile che non.
  • Il lancio di un fumogeno verso il terreno di gioco può integrare una condotta concretamente pericolosa anche se non si verificano danni alle persone, ritardi, sospensioni o interruzioni della partita; tali eventi rilevano eventualmente come circostanze aggravanti, ma non sono necessari per la sussistenza del pericolo concreto.
  • La comunicazione di avvio del procedimento e la possibilità di presentare osservazioni soddisfano le garanzie partecipative quando l'accesso a ulteriori atti sia precluso perché i documenti non sono nella disponibilità dell'autorità procedente o sono coperti da segreto investigativo.
  • La durata triennale del DASPO può essere ritenuta proporzionata quando l'amministrazione motivi la maggiore gravità del lancio del fumogeno rispetto alla mera introduzione o accensione, valorizzando il contesto della condotta e il rischio per le persone presenti nelle aree interessate.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblica
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoria

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