Sentenza n. 2219/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 3636/2023 del 31/10/2023 del 31/10/2023 emessa dal Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro che aveva riconosciuto il beneficio della Carta Docente per gli anni scolastici 2018/19-2022/23
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, passata in giudicato e notificata al Ministero, con la quale era stato riconosciuto il beneficio economico di euro 500,00 annui mediante la Carta Docente, per complessivi euro 2.000,00. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. Il ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, pur costituito, non ha contestato l'esistenza né l'ammontare del credito e non ha fornito indicazioni sull'adempimento. In via preliminare, il ricorrente ha sostenuto, con argomento accolto dal Collegio, che la sentenza e il certificato di passaggio in giudicato, essendo documenti nativi digitali estratti dal fascicolo telematico, non necessitavano di asseverazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, accertando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, ritualmente notificata e non eseguita dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha rilevato che il Ministero non aveva contestato il credito nell'an e nel quantum né aveva dedotto o documentato l'avvenuto pagamento. Ha quindi ordinato al Ministero di effettuare integralmente il pagamento dovuto entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato sin d'ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, con facoltà di delega, stabilendo un ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Ha invece respinto la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo manifestamente eccessiva e afflittiva la penalità in rapporto all'esiguità del debito, alle difficoltà dell'adempimento connesse ai vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario del ricorrente.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale condanna al pagamento di un'ulteriore somma di denaro ai sensi del comma 4, lett. e)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare una penalità di mora; quest'ultima può essere negata quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative valutate concretamente.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento
Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione, senza adempimento, è configurabile l'inottemperanza rispetto a una condanna pecuniaria passata in giudicato.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “carta elettronica”
Costituisce il fondamento normativo del beneficio economico riconosciuto dal titolo giudiziale posto in esecuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, l'inottemperanza può essere accertata quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 e l'amministrazione non abbia effettuato il pagamento, neppure parziale.
- Quando l'amministrazione, costituita in giudizio, non contesta né l'esistenza né l'ammontare del credito e non fornisce prova dell'adempimento, il giudice può ordinare il pagamento integrale del dovuto entro un termine assegnato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- Nel giudizio di ottemperanza, la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica e può essere negata quando, valutate concretamente le condizioni del debitore pubblico, l'importo del debito e le difficoltà normative e finanziarie dell'adempimento, essa risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva.
- I documenti nativi digitali estratti dal fascicolo telematico, inclusi la sentenza e il certificato di passaggio in giudicato, non necessitano di asseverazione.
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