Sentenza del 12/02/2020 n. 3389 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A seguito di verifica fiscale (p.v.c. 25/05/2008) l'Agenzia contestava per l'anno 2004 ricavi occultati derivanti dalla vendita di appartamenti: la società, che aveva optato per la trasparenza ex art. 116 T.U.I.R., vedeva attribuito un maggior reddito d'impresa di Euro 295.455,00 pro-quota ai soci ai fini IRPEF; venivano altresì determinati maggiori imponibili ai fini IRAP e IVA. L'accertamento si fondava su documenti (compromessi/preliminari di vendita), dichiarazioni degli acquirenti su pagamenti 'in nero', controscritture che indicavano un prezzo effettivo superiore e contratti di mutuo bancario per importi maggiori rispetto ai rogiti notarili. I contribuenti impugnavano l'atto deducendo, tra l'altro, l'inattendibilità e la contraddittorietà delle dichiarazioni degli acquirenti, l'irrilevanza indiziaria dei preliminari e la prevalenza della perizia di parte.
La decisione
La CTR ha confermato l'accertamento ritenendo i fatti provati per gli elementi documentali e indiziari (preliminari, controscritture, dichiarazioni degli acquirenti e mutui) che, nel loro complesso, costituivano presunzioni semplici «gravi, precise e concordanti». La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso degli appellanti, ritenendo inammissibili o infondati gli undici motivi proposti: non è sussistita la necessità di sospendere il giudizio per la definizione agevolata chiesta da un unico socio (autonomia dei giudizi riuniti), e le censure sulla motivazione della CTR cadevano nel divieto di riesame del merito in cassazione. È stata confermata la valutazione presuntiva del giudice di merito, esclusa la rilevanza probatoria della perizia di parte rispetto al quadro probatorio amministrativo. I ricorrenti sono condannati alle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle entrate (Euro 7.300,00 più spese prenotate a debito). Sentenza rigettata; ricorso cassazione integralmente respinto.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), art. 116
Norma sulla trasparenza fiscale: la società optante vede i redditi imputati direttamente ai soci; il maggior reddito d'impresa accertato alla società è quindi imputato ai soci ai fini IRPEF.
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39
art. 39, comma 12, lett. d)
Norma sulla definizione agevolata (condono): uno dei soci si è avvalso della definizione, con conseguente stralcio del relativo appello; la Corte ha precisato che la richiesta di definizione di un unico partecipante non sospende automaticamente i giudizi degli altri ricorrenti riuniti.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 4 e 5
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5
Fondamento delle censure in cassazione per vizio di motivazione e omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha ritenuto le doglianze inesistenti o comunque riconducibili a valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità.
Codice civile, art. 2727
Principio sulle presunzioni: il giudice può fondare la decisione su presunzioni semplici purché i presupposti siano gravità, precisione e concordanza; la CTR ha usato tali presunzioni a partire dai preliminari, dalle controscritture e dalle dichiarazioni degli acquirenti.
Massime di principio
- In giudizio tributario la valutazione degli elementi probatori (compromessi, controscritture, mutui, dichiarazioni degli acquirenti) può legittimare accertamenti basati su presunzioni semplici se gli indizi risultano complessivamente gravi, precisi e concordanti.
- La riunione formale di più processi non elimina l'autonomia delle singole posizioni: la definizione agevolata o la sospensione riguardante un solo partecipante non sospende automaticamente i giudizi degli altri ricorrenti riuniti.
- In Cassazione non è consentito il riesame del merito o una rivalutazione atomistica delle prove; le doglianze dirette a ottenere una diversa valutazione dei fatti sono, di norma, inammissibili se il giudice del merito ha adeguatamente motivato la decisione.
- La perizia di parte ha limitata efficacia se contrasta con un quadro probatorio amministrativo documentale coerente; il contribuente deve proporre elementi probatori solidi e specifici per far venir meno le presunzioni gravemente fondate.
- Se il fisco documenta incongruenze tra prezzi indicati nei preliminari e nei rogiti, sostenute da altri riscontri (mutui, controscritture, dichiarazioni degli acquirenti), il contribuente ha l'onere di fornire prove documentali convincenti per confutare l'accertamento.
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