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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22594/2017 del 27/09/2017

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (coniuge acquirente)

La controversia

I coniugi avevano celebrato matrimonio concordatario il 20 luglio 1985 e, davanti al ministro del culto officiate e a due testimoni, avevano dichiarato per iscritto di scegliere il regime di separazione dei beni. L’atto di matrimonio era stato trasmesso e trascritto nei registri dello stato civile, ma senza l’annotazione della scelta; questa fu apposta soltanto il 15 ottobre 2001, su richiesta del marito e dopo la separazione. Il 16 dicembre 1993 la moglie aveva acquistato un terreno, dichiarando nell’atto notarile di trovarsi in comunione legale. L’ex marito aveva chiesto che la compravendita fosse dichiarata simulata quanto all’indicazione della moglie quale acquirente, sostenendo di avere pagato il prezzo con i proventi della propria attività imprenditoriale e di essere proprietario esclusivo; in subordine, aveva chiesto l’accertamento della proprietà comune quale comunione de residuo. Il Tribunale di Teramo, sezione distaccata di Atri, il 15 maggio 2008 aveva respinto la domanda, ritenendo provato l’acquisto con denaro della moglie in regime di separazione dei beni. La Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza del 9 aprile 2015, aveva accolto l’appello e ritenuto applicabile la comunione legale, valorizzando la mancanza dell’annotazione della scelta nell’atto di matrimonio. La moglie ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 162 e 163 c.c. e dell’art. 8 della L. n. 121/1985, oltre a vizi motivazionali, sostenendo che la scelta scritta del regime di separazione resa davanti al ministro del culto fosse valida nei rapporti interni tra i coniugi nonostante la mancata annotazione e contestando la rilevanza della successiva dichiarazione notarile di comunione; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, assumendo che in appello il marito avesse chiesto soltanto la dichiarazione di simulazione o, in subordine, della comunione de residuo; con il terzo ha dedotto violazione dell’art. 2909 c.c. e omessa motivazione, invocando un giudicato interno sulla statuizione di primo grado relativa al regime di separazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso e ha accolto, per quanto di ragione, il primo motivo, assorbendo il secondo e il terzo. Ha stabilito che la scelta scritta del regime di separazione dei beni resa dai coniugi, alla presenza di due testimoni, davanti al ministro del culto cattolico officiante, è valida nei rapporti interni tra i coniugi anche se non annotata a margine dell’atto di matrimonio trascritto; l’annotazione è invece necessaria per l’opponibilità ai terzi. La dichiarazione unilaterale della moglie davanti al notaio circa la sussistenza della comunione non poteva modificare il regime patrimoniale né incidere sulla validità della scelta comune. Cassata la sentenza d’appello, la Corte ha deciso nel merito senza rinvio, rigettando la domanda dell’ex marito e precisando che, nei rapporti interni, le parti erano in regime di separazione dei beni. Ha compensato le spese di ogni grado per la complessità e la relativa novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 162 c.c.

    E’ da ritenere dunque che la scelta di regime di separazione, espressa in forma scritta, alla presenza di due testimoni, davanti al ministro del culto cattolico officiante, ancorchè non annotata nell’atto di matrimonio trascritto nei registri dello stato civile, nei rapporti interni tra i coniugi mantenga la sua validità.

    La scelta del regime di separazione può essere resa nell’atto di matrimonio anche davanti al ministro del culto cattolico officiante e, sebbene non annotata nei registri dello stato civile, resta valida nei rapporti interni tra i coniugi. L’annotazione è necessaria per l’opponibilità ai terzi.

  • L. n. 121/1985, art. 8

    Sussiste, anche al riguardo, una sorta di delega dello Stato italiano al sacerdote officiante che svolge il ruolo dell’ufficiale dello stato civile, e dunque una funzione pubblica.

    La dichiarazione dei coniugi di scelta del regime patrimoniale può essere inserita nell’atto del matrimonio canonico con effetti rilevanti nell’ordinamento civile, poiché il ministro del culto officiante svolge, a tal fine, una funzione pubblica equiparabile a quella dell’ufficiale dello stato civile.

  • art. 112 c.p.c.

    Il motivo relativo alla corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stato assorbito dall’accoglimento del primo motivo e non è stato deciso nel merito.

  • art. 2909 c.c.

    La deduzione relativa al giudicato interno è stata assorbita dall’accoglimento del primo motivo e non è stata decisa nel merito.

Massime di principio

  • La scelta del regime di separazione dei beni resa per iscritto dai coniugi, alla presenza di due testimoni, davanti al ministro del culto cattolico officiante nell’atto di matrimonio concordatario, è valida nei rapporti interni tra i coniugi anche se non è stata annotata a margine dell’atto di matrimonio trascritto.
  • L’annotazione a margine dell’atto di matrimonio della scelta del regime patrimoniale è necessaria per rendere tale scelta opponibile ai terzi, ma la sua omissione non determina l’invalidità della scelta nei rapporti interni tra i coniugi.
  • La dichiarazione unilaterale di un coniuge resa davanti al notaio in occasione di un acquisto non può modificare il regime patrimoniale scelto congiuntamente dai coniugi; la modifica richiede il consenso di entrambi e le forme previste dall’art. 162 c.c.

Come è indicizzato

MaterieSeparazione
RamiFamiglia
IstitutiNullità

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