Cassazione Civile, Sentenza n. 21320/2017 del 14/09/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (automobilista disabile)
La controversia
Il resistente aveva proposto opposizione davanti al Giudice di pace contro 21 verbali della Polizia locale, emessi per transiti ripetuti in una zona a traffico limitato nel periodo indicato nel provvedimento con omissione del dato. Il Giudice di pace aveva respinto l’opposizione e confermato le sanzioni; il Tribunale, adito in appello, aveva riformato tale esito. Ha rilevato che il destinatario dei verbali era titolare di un contrassegno speciale per disabili rilasciato il 1° gennaio 2006 e valido fino al 1° gennaio 2011 e che, in base all’art. 11 del D.P.R. n. 503 del 1996, l’accesso era consentito poiché una deliberazione comunale ammetteva nella zona veicoli adibiti al trasporto pubblico, sia pure per prelievo e accompagnamento di persone. Il Tribunale ha inoltre ritenuto che l’obbligo di comunicare il transito entro 48 ore non condizionasse il diritto di accesso, ma servisse a facilitare i controlli ed evitare la notificazione di sanzioni agli aventi diritto. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione dell’art. 11 del D.P.R. n. 503 del 1996, sostenendo che l’ammissione limitata dei veicoli di trasporto pubblico non integrasse la condizione prevista dalla norma; (2) violazione degli artt. 36 e 38 del D.Lgs. n. 285 del 1992, per non avere attribuito efficacia cogente all’obbligo di comunicazione entro 48 ore; (3) vizio di motivazione sull’esclusione della forza cogente di tale obbligo; (4) violazione degli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 285 del 1992 in relazione alla mancata produzione della deliberazione comunale; (5) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per avere posto a carico del Comune la prova della deliberazione che prevedeva la comunicazione, asseritamente pacifica e non contestata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha giudicato infondato il primo motivo: ai fini dell’art. 11 del D.P.R. n. 503 del 1996 è sufficiente che l’accesso alla zona sia consentito anche a una categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto di pubblica utilità; non rileva che l’autorizzazione sia limitata alle operazioni di prelievo e accompagnamento. Ha respinto congiuntamente il secondo e il terzo motivo: la comunicazione prescritta entro le 48 ore successive al transito non rende illegittimo l’accesso dell’avente diritto, ma, essendo successiva al transito, è diretta a agevolare la correttezza e la speditezza dei controlli amministrativi ed evitare sanzioni a utenti legittimati. Il rigetto di tali motivi ha determinato l’assorbimento del quarto e del quinto, relativi alla produzione e alla prova della deliberazione comunale. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 700, di cui Euro 200 per spese vive, oltre accessori e spese forfettarie del 15%.
Norme richiamate
art. 11 D.P.R. n. 503/1996
Nel caso di specie, il fatto che l’autorizzazione ad accedere fosse stata concessa a tali veicoli ai soli fini di prelievo ed accompagnamento e non in maniera incondizionata, non può avere rilevanza per far venir meno il diritto di transito ai possessori del contrassegno speciale.
L’accesso ai veicoli di trasporto pubblico ammesso anche soltanto per il prelievo e l’accompagnamento di persone è sufficiente a consentire il transito nella zona a traffico limitato al titolare del contrassegno speciale per disabili.
art. 12 D.P.R. n. 503/1996
L’accesso concesso ai veicoli adibiti al trasporto pubblico, per qualsiasi motivo questo avvenga, è sufficiente per ritenere legittimo, ai sensi del D.P.R. n. 503 del 1996, art. 11 l’accesso al possessore del contrassegno di cui all’art. 12 stesso decreto.
Il contrassegno previsto dall’art. 12 individua il titolo personale che consente al disabile di beneficiare della disciplina di accesso stabilita dall’art. 11, quando nella zona è ammesso anche l’accesso di una categoria di veicoli adibiti al trasporto pubblico.
artt. 36 e 38 D.Lgs. n. 285/1992
L’obbligo di comunicazione del transito entro le 48 ore successive posto a carico del possessore del contrassegno speciale, come ha giustamente osservato il Tribunale di Busto Arsizio, non può rendere illegittimo l’accesso effettuato da chi ne abbia diritto, ma serve ad evitare di comminare sanzioni a soggetti legittimati all’accesso D.P.R. n. 503 del 1996, ex art. 11.
La comunicazione del transito richiesta dopo l’accesso non costituisce una condizione per l’esercizio del diritto di accesso alla zona a traffico limitato; la sua omissione non rende illegittimo il transito del titolare del contrassegno che ne abbia diritto.
Massime di principio
- Ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. n. 503 del 1996, il titolare del contrassegno speciale per disabili può circolare nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane quando l’accesso sia autorizzato anche a una sola categoria di veicoli adibiti a servizi di trasporto di pubblica utilità; è sufficiente un’autorizzazione limitata al prelievo e all’accompagnamento di persone.
- L’obbligo, imposto al titolare del contrassegno, di comunicare il transito entro un termine successivo all’accesso, se diretto a facilitare i controlli amministrativi e a evitare la notificazione di sanzioni agli aventi diritto, non condiziona la legittimità dell’accesso né trasforma in illecito un transito altrimenti consentito.
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