Cassazione Civile, Sentenza n. 22080/2017 del 22/09/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente creditore)
La controversia
Il ricorrente aveva proposto opposizione contro una cartella di pagamento notificata il 17 febbraio 2012, per complessivi 133 euro, relativa a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada. Deduceva di non avere ricevuto la notificazione dei verbali di accertamento e sosteneva, tra l’altro, che mancasse il titolo esecutivo e che il credito sanzionatorio si fosse estinto. Il Giudice di pace di Roma aveva dichiarato inammissibile l’opposizione; il Tribunale di Roma, con sentenza depositata il 27 febbraio 2014, aveva rigettato l’appello e confermato la decisione, rilevando la tardività dell’opposizione e l’inapplicabilità dell’art. 615 c.p.c. Con un unico motivo il ricorrente denunciava falsa applicazione degli artt. 23 e seguenti della legge n. 689/1981 e ingiusta disapplicazione dell’art. 615 c.p.c., sostenendo che l’opposizione all’esecuzione fosse proponibile autonomamente e senza limiti temporali per contestare la mancanza del titolo esecutivo dovuta all’omessa notificazione dei verbali. Nel ricorso affermava inoltre che in primo grado aveva dedotto la prescrizione della sanzione e l’indebita applicazione delle maggiorazioni previste dall’art. 27 della legge n. 689/1981.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso. Hanno stabilito che, quando il destinatario della cartella deduce che questa costituisce il primo atto conosciuto perché il verbale è stato omesso, invalidamente o tardivamente notificato, il rimedio è l’opposizione prevista dall’art. 7 del d.lgs. n. 150/2011, da proporre entro trenta giorni dalla notificazione della cartella, non l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. L’omissione o il vizio della notificazione non impedisce la formazione del titolo esecutivo: incide sulla fattispecie sostanziale della pretesa sanzionatoria e va fatto valere con l’impugnazione del verbale. Poiché il Tribunale aveva accertato la tardività dell’opposizione e tale accertamento non era stato censurato, la conferma dell’inammissibilità era corretta; la Corte ha soltanto corretto la motivazione, sostituendo il richiamo agli artt. 23 e seguenti della legge n. 689/1981 con quello all’art. 7 del d.lgs. n. 150/2011. Il motivo è stato dichiarato infondato quanto alla pretesa esperibilità dell’art. 615 c.p.c. e inammissibile quanto alle doglianze su prescrizione e maggiorazioni, perché il ricorso non riportava adeguatamente gli atti e le ragioni delle eccezioni, non indicava compiutamente le norme pertinenti e non denunciava l’omessa pronuncia del giudice di merito. Spese del giudizio di legittimità compensate per il contrasto giurisprudenziale. È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 201, comma 5, d.lgs. 285/1992
La norma, letteralmente interpretata, delinea un fatto estintivo di quell’obbligo che, come si è detto, sorge a carico del trasgressore per effetto della commissione dell’illecito amministrativo.
La mancata notificazione del verbale nel termine previsto estingue l’obbligo di pagamento della sanzione; non determina l’inesistenza del titolo esecutivo, ma attiene alla fattispecie sostanziale della pretesa sanzionatoria.
art. 203, comma 3, d.lgs. 285/1992
Stando al testo dell’art. 203 C.d.S., nonchè al testo dell’art. 204 bis C.d.S. (ed, oggi, del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7), perchè il verbale di accertamento costituisca “titolo esecutivo” è sufficiente l’omesso ricorso alla tutela amministrativa e l’omesso pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore, poichè la somma da iscrivere a ruolo è predeterminata per legge.
Il verbale può acquistare efficacia esecutiva in presenza dell’omesso ricorso amministrativo e del mancato pagamento in misura ridotta; l’omessa o irregolare notificazione non impedisce di per sé la formazione del titolo, pur potendone viziare il procedimento.
art. 7 d.lgs. 150/2011
L’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 7 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada.
L’opposizione contro la cartella, fondata sull’omessa o invalida notificazione del verbale e sulla conseguente mancata conoscenza della sanzione, deve essere proposta con il rimedio speciale dell’art. 7, non con l’opposizione all’esecuzione.
art. 7, comma 6, d.lgs. 150/2011
Se l’interessato non è stato posto in condizioni di fruire di questa azione, la stessa dovrà essere esercitata nel termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, non potendo operare la decadenza se non a seguito della conoscenza dell’atto sanzionatorio da impugnare.
Quando la cartella è il primo atto che consente di conoscere la sanzione, il termine per proporre l’opposizione decorre dalla sua notificazione ed è di trenta giorni.
art. 615 c.p.c.
Così, col primo, come detto, potranno essere dedotti tutti i fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale di accertamento, tra cui evidentemente la prescrizione ai sensi dell’art. 209 C.d.S. e della L. n. 689 del 1981, art. 28 richiamato (quando la cartella di pagamento sia stata notificata oltre i cinque anni dalla violazione).
L’opposizione all’esecuzione resta utilizzabile per far valere fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale, come la prescrizione, ma non per contestare l’omessa o invalida notificazione del verbale quale vizio originario della pretesa.
art. 617 c.p.c.
Tuttavia, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l’irregolarità della sequenza procedimentale dà luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l’interessato abbia avuto conoscenza legale.
L’omessa notificazione dell’atto presupposto può essere dedotta come vizio derivato dell’atto esecutivo successivo mediante opposizione agli atti esecutivi, nel termine di venti giorni dalla conoscenza legale del primo atto.
art. 366, nn. 4 e 6, c.p.c.
Su entrambe le questioni il ricorso è redatto in violazione dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 4 e n. 6 poichè non riporta adeguatamente il contenuto degli atti introduttivi dei due gradi di merito nè indica con completezza e pertinenza le norme di diritto su cui le dette doglianze si fondano.
Le censure relative a questioni non esaminate nei gradi di merito devono essere articolate nel ricorso con specifica indicazione degli atti rilevanti e delle norme invocate; la carenza comporta l’inammissibilità.
art. 112 c.p.c.
Ancora, va evidenziato che il giudice non si è pronunciato nè sull’una nè sull’altra questione, senza che il ricorrente abbia avanzato la censura di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ. e art. 360 cod. proc. civ., n. 4.
Se il giudice di merito non si è pronunciato su una questione dedotta, il ricorrente deve denunciare specificamente l’omessa pronuncia; in mancanza, la censura non può essere utilmente esaminata.
art. 360, n. 4, c.p.c.
Ancora, va evidenziato che il giudice non si è pronunciato nè sull’una nè sull’altra questione, senza che il ricorrente abbia avanzato la censura di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ. e art. 360 cod. proc. civ., n. 4.
L’omessa pronuncia del giudice di merito deve essere fatta valere con il corrispondente motivo di ricorso per cassazione.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Quando il destinatario di una cartella di pagamento per sanzioni stradali deduce che il verbale di accertamento non gli è stato notificato, o è stato notificato invalidamente o tardivamente, deve proporre l’opposizione prevista dall’art. 7 del d.lgs. n. 150/2011, non l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.; se la cartella è il primo atto che gli consente di conoscere la sanzione, l’opposizione va proposta entro trenta giorni dalla sua notificazione.
- La notificazione tempestiva del verbale è elemento costitutivo della fattispecie sanzionatoria e condizione del mantenimento della pretesa dell’amministrazione; la sua omissione o tardività estingue l’obbligo di pagamento, ma non impedisce la formazione del titolo esecutivo.
- L’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. resta esperibile per fatti estintivi sopravvenuti alla definitività del verbale, tra cui la prescrizione, e per pretese concernenti fatti successivi all’emissione del verbale che non potevano essere contestati con l’opposizione tipica.
- Se la medesima azione è formulata come opposizione all’esecuzione, il giudice deve qualificarla in base al petitum e alla causa petendi dedotti dalla parte.
- L’omessa notificazione dell’atto presupposto può essere dedotta come vizio derivato dell’atto esecutivo successivo mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., nel termine di venti giorni dalla conoscenza legale del primo atto.
- Il ricorso per cassazione che censura questioni non esaminate nei gradi di merito deve indicare specificamente il contenuto degli atti rilevanti e le norme invocate; quando si lamenta l’omessa pronuncia, occorre formulare la relativa censura.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 27 set 2017Cassazione Civile, Sentenza n. 22594/2017 del 27/09/2017
- Sentenza civile · 14 set 2017Cassazione Civile, Sentenza n. 21320/2017 del 14/09/2017
- Sentenza civile · 9 ott 2017Cassazione Civile, Sentenza n. 23601/2017 del 09/10/2017
- Sentenza civile · 27 ott 2017Cassazione Civile, Sentenza n. 25577/2017 del 27/10/2017
- Sentenza civile · 10 nov 2017Cassazione Civile, Sentenza n. 26635/2017 del 10/11/2017
- Sentenza civile · 16 nov 2017Cassazione Civile, Sentenza n. 27258/2017 del 16/11/2017
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →