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Sentenza

Sentenza n. 2223/2026 - Catania, Sezione 5

Giustizia amministrativa202601447

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti di rigetto di sedici domande di nulla osta nell’ambito dei decreti flussi per l’ingresso di lavoratori extracomunitari

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva presentato sedici richieste di nulla osta per lavoro subordinato. Lo Sportello unico aveva comunicato i motivi ostativi all’accoglimento, consistenti, tra l’altro, nella mancanza di idoneità abitativa o alloggio del lavoratore, nella scadenza del DURC, nella scadenza del documento di identità del datore di lavoro e, per alcune istanze, nell’illeggibilità della copia del passaporto del lavoratore. Le comunicazioni indicavano espressamente la possibilità di presentare osservazioni e documenti entro dieci giorni dal ricevimento, con avvertimento che, in mancanza, sarebbe seguito il rigetto. Non essendo intervenuta l’integrazione documentale, le istanze venivano respinte il 29 e 30 marzo 2025. Il ricorrente deduceva, in primo luogo, la violazione della legge n. 241/1990, sostenendo che l’omessa indicazione della data di redazione o sottoscrizione delle comunicazioni dei motivi ostativi avrebbe impedito l’esercizio della partecipazione procedimentale e il calcolo del termine per presentare osservazioni. In secondo luogo deduceva la violazione dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990, affermando che la mancata indicazione della data avrebbe impedito di verificare una asserita carenza in astratto del potere amministrativo. Il ricorso straordinario originariamente proposto era stato dichiarato inammissibile perché rivolto contro provvedimenti di autorità statali, con salvezza della possibilità di riproporre la domanda dinanzi al TAR ai sensi dell’art. 11 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendolo anzitutto irricevibile per tardività. I provvedimenti erano stati conosciuti il 29 e 30 marzo 2025, mentre il ricorso straordinario era stato notificato il 28 luglio 2025, oltre il termine decadenziale di sessanta giorni previsto per l’azione di annullamento dinanzi al giudice amministrativo, scaduto il 28-29 maggio 2025. La riproposizione del ricorso dinanzi al TAR ai sensi dell’art. 11 c.p.a. non consente di superare le preclusioni e decadenze già maturate. Il Collegio ha escluso anche l’errore scusabile, poiché la tardività era riconducibile alle scelte difensive del ricorrente e il parere del CGA aveva espressamente richiamato la salvezza delle decadenze. Nel merito, il primo motivo è stato comunque ritenuto infondato: il termine di dieci giorni per le osservazioni decorre dalla ricezione della comunicazione dei motivi ostativi, non dalla data di redazione o sottoscrizione della stessa. Le comunicazioni indicavano sia la facoltà di presentare osservazioni e documenti sia il termine decorrente dal ricevimento; inoltre era incontestata la ricezione il 18 marzo 2025. L’omessa indicazione della data di redazione della comunicazione non integra quindi un vizio del provvedimento finale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e difetto di specificità, poiché il ricorrente richiamava indistintamente la carenza in astratto e in concreto del potere senza indicare quale concreto difetto di attribuzione sussistesse, né quale fosse il nesso tra la data di sottoscrizione dei preavvisi e la validità dei dinieghi. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi 1.500 euro oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

    Il termine per presentare osservazioni e documenti decorre dalla ricezione della comunicazione dei motivi ostativi, sicché non è necessaria l’indicazione della data di redazione o sottoscrizione della comunicazione.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    Il richiamo alla carenza in astratto del potere deve essere accompagnato dall’indicazione specifica della norma attributiva asseritamente mancante e del concreto vizio dedotto; una censura generica non è idonea a integrare un motivo di ricorso.

  • art. 11 c.p.a.

    ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute

    La riproposizione della domanda dinanzi al giudice munito di giurisdizione conserva gli effetti processuali e sostanziali nei limiti previsti dalla norma, ma non sana le decadenze già maturate per la tardiva proposizione dell’azione davanti al giudice competente.

  • art. 29 c.p.a.

    L’azione di annullamento deve essere proposta entro il termine decadenziale di sessanta giorni dalla conoscenza dell’atto impugnato.

  • art. 40, comma 1, lett. d), e comma 2, c.p.a.

    I motivi di ricorso devono essere specifici e indicare in modo concreto le violazioni dedotte; mere affermazioni probabilistiche o petizioni di principio determinano l’inammissibilità della censura.

  • art. 60 c.p.a.

    Il giudice può definire il giudizio con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare, previo avviso alle parti.

  • art. 56 c.p.a.

    La tutela cautelare monocratica richiede l’allegazione di una situazione di estrema gravità e urgenza.

Massime di principio

  • Ai fini dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, il termine di dieci giorni per presentare osservazioni e documenti decorre dalla ricezione della comunicazione dei motivi ostativi; l’omessa indicazione della data di redazione o sottoscrizione della comunicazione non impedisce l’esercizio della partecipazione procedimentale quando il termine sia individuato con riferimento al ricevimento.
  • La riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione ai sensi dell’art. 11 c.p.a. non sana le preclusioni e le decadenze già maturate, poiché la translatio iudicii non può eludere i termini decadenziali stabiliti per la proposizione dell’azione davanti al giudice competente.
  • L’errore scusabile non è riconoscibile quando la tardività dipenda da una scelta difensiva della parte e non sussista obiettiva incertezza normativa o giurisprudenziale circa il giudice competente e il termine applicabile.
  • La censura di carenza in astratto o in concreto del potere è inammissibile per difetto di specificità quando non individui la concreta assenza del potere amministrativo, la norma attributiva asseritamente mancante o il nesso tra il vizio dedotto e l’atto impugnato.
  • La sentenza in forma semplificata può essere pronunciata nella camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare quando le parti siano state avvisate della possibile definizione immediata del giudizio, anche se il difensore di una parte non presenzi alla discussione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimentoTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereNullità del provvedimento

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