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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19317/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente era stata condannata per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in qualità di legale rappresentante della "Italian Laundry Service s.r.l.", per la distrazione di un autocarro e per la sottrazione/occultamento delle scritture contabili. Il ricorso denunciava: (i) la mancata specifica valutazione del dolo specifico richiesto per la fattispecie di bancarotta documentale relativa a sottrazione/occultamento delle scritture; (ii) l'errata motivazione sulla bancarotta patrimoniale, che aveva dato rilievo a elementi irrilevanti (es. altre presunte proprietà della società) senza valutare l'effettiva idoneità della distrazione contestata a creare un pregiudizio concreto alle ragioni creditorie, tenuto conto del minimo valore dei beni non rinvenuti (un solo autocarro).

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato una commistione e confusione tra le due ipotesi alternative di bancarotta documentale (quella che richiede dolo specifico per sottrazione/occultamento e quella che richiede dolo generico per omessa o irregolare tenuta della contabilità) e la completa carenza di motivazione sulla sussistenza del dolo specifico. Quanto alla bancarotta patrimoniale, la Corte ha evidenziato l'assenza di accertamenti sul valore e sulla pericolosità concreta della distrazione dell'autocarro, nonché l'uso di elementi non pertinenti al capo di imputazione. Per tali carenze motivazionali la sentenza impugnata è stata annullata e il procedimento rinviato per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.

    Norme richiamate come criterio di censura nel ricorso per vizio di motivazione e per violazione di legge; hanno consentito alla Corte di esaminare i profili di carenza motivazionale e la violazione nella valutazione degli elementi di fatto e di diritto

  • art. 216, comma 1, n. 1, legge fallimentare

    Richiamato in relazione alla bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione): la norma configura il reato di distrazione di beni dal patrimonio sociale, la cui rilevanza penale dipende dall'idoneità del depauperamento a creare un pericolo concreto per le ragioni creditorie

  • art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare

    Richiamato in relazione alla bancarotta fraudolenta documentale; la giurisprudenza citata e la sentenza evidenziano che la norma contiene due ipotesi alternative: sottrazione/distruzione/falsificazione/occultamento (che richiede dolo specifico finalizzato a procurare un ingiusto profitto o recare pregiudizio ai creditori) e la tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione (che richiede dolo generico)

  • art. 219, legge fallimentare

    Norma richiamata tra le disposizioni di legge oggetto del ricorso; nel testo non vi è un'interpretazione dettagliata, ma fa parte del quadro normativo delle fattispecie fallimentari contestate

  • art. 43, cod. pen.

    Richiamato nel ricorso ma non sviluppato in modo analitico nella motivazione della sentenza; dal testo non emerge una valutazione specifica dell'applicazione della norma

Massime di principio

  • Nelle ipotesi di bancarotta documentale è fondamentale distinguere le due fattispecie alternative: sottrazione/occultamento (richiede dolo specifico diretto a procurare un ingiusto profitto o recare pregiudizio ai creditori) e la tenuta irregolare della contabilità che renda impossibile la ricostruzione (richiede dolo generico). L'accusa deve indicare e provare quale delle due fattispecie si pretende realizzata.
  • Quando viene contestata la sottrazione o l'occultamento delle scritture contabili, il giudice deve motivare in ordine al dolo specifico: non è sufficiente rilevare la mera impossibilità di ricostruire il patrimonio; occorre valutare l'elemento intenzionale (finalità di profitto o di arrecare danno ai creditori).
  • Per la bancarotta patrimoniale distrattiva non basta provare l'atto di depauperamento: il giudice deve anche accertare, ex ante, la consistenza e il valore economico dei beni distratti al fine di valutare la loro idoneità a recare un pregiudizio concreto alle ragioni creditorie.
  • La prova della distrazione può essere desunta dalla mancata indicazione della destinazione dei beni da parte dell'amministratore, ma il giudice non può ignorare deduzioni difensive specifiche che consentano di individuare la destinazione o il recupero dei beni; tali deduzioni devono essere valutate e motivate.
  • Non si può estendere il capo di imputazione con argomentazioni basate su beni o circostanze non formalmente contestati: il giudizio deve rimanere ancorato all'oggetto dell'accusa e alle evidenze effettivamente dedotte in giudizio.
  • Se la motivazione è carente su elementi essenziali (es. elemento psicologico per la documentale; valore e pericolosità concreta per la patrimoniale), la sentenza è soggetta ad annullamento e rinvio per nuovo esame.
  • Quando il bene controverso è datato o potenzialmente privato di valore economico significativo, il giudice deve accertare e motivare la valutazione sul suo valore attuale prima di ritenere configurata la bancarotta patrimoniale per distrazione.

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