Ordinanza n. 351/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, 1)dell’Avviso pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sul sito del Portale InPA recante la pubblicazione delle graduatorie e degli elenchi dei vincitori distinte per Regioni inerenti la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700) in riferimento alle parti di interesse e in particolare per la Regione Puglia; 2) della Graduatoria degli idonei (sebbene non pubblicata) e dell’elenco dei vincitori (codice concorso 2700 TRIB) della Regione Puglia per come pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle entrate e sul portale INPA all’esito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700), con il relativo avviso della presa di servizio da parte dei vincitori con decorrenza 18 dicembre 2025, nelle parti di interesse; 3) dell’Avviso e del relativo elenco contenente gli esiti anonimi rettificati della prova scritta inerente la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali, per come pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 10.11.2025, limitatamente alle parti di interesse; 4) dell’Esito della prova scritta del ricorrente, nonché della prova stessa, nelle parti di interesse; 5) dei verbali di correzione delle prove, sebbene allo stato non conosciuti; 6) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando pubblicato del 11.07.2025, ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente; d.ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto; e. gli avvisi di rinvio dello svolgimento della prova scritta, ove lesivi; f. il diario d’esame, ove lesivo; g. della Nomina della Commissione d’esame, ove lesiva; h. calendario della prova scritta; i. Integrazione della Commissione d’esame, ove lesiva; l. esiti anonimi della prova scritta; m. dell’avviso relativo al questionario n.2, ove lesivo; o. l’elenco rettificato degli esiti della prova scritta, ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente; nonché per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad ottenere il riesame del punteggio assegnato all’esito della prova scritta per i motivi esposti in narrativa e ad essere consequenzialmente ricollocato nella rispettiva graduatoria; con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio della prova scritta per i motivi esposti in narrativa; in ogni caso, con l’ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura concorsuale per 2.700 funzionari giuridico-tributari e graduatoria conclusiva, con contestazione del punteggio della prova scritta
Esito
La controversia
La parte ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta, il relativo punteggio, l'esclusione dalla procedura concorsuale e la graduatoria finale, chiedendo il riesame del punteggio e la conseguente ricollocazione in graduatoria. Sono stati impugnati anche, in via derivata o eventuale, gli avvisi e gli atti della procedura, i verbali di correzione, gli atti di convocazione e scelta delle sedi, gli eventuali contratti stipulati, il bando ove interpretato in senso lesivo, nonché gli atti relativi alla commissione, al calendario, al questionario e agli esiti rettificati. All'udienza camerale la parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare, insistendo per la sollecita trattazione del merito.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia all'istanza cautelare e non ha deciso nel merito né sull'ammissibilità del ricorso. Ha rilevato che il ricorso era stato notificato ad almeno un controinteressato, ma ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria, vincitori e/o idonei, potenzialmente pregiudicati dall'accoglimento delle domande. Considerato l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di reperirne gli indirizzi, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, con specifici contenuti informativi e obblighi di mantenimento online della documentazione. La notificazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza e la prova deve essere depositata entro i successivi dieci giorni, entrambi termini perentori, a pena di improcedibilità. Il merito è stato rinviato all'udienza pubblica del 13 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 41, comma 2, c.p.a.
La notificazione del ricorso deve essere effettuata ad almeno un controinteressato; nel caso concreto tale adempimento risultava effettuato.
art. 49, comma 1, c.p.a.
Quando il contraddittorio non è integro, il giudice dispone l'integrazione nei confronti dei soggetti che potrebbero subire un pregiudizio dall'accoglimento del ricorso.
art. 41, comma 4, c.p.a.
In presenza di un elevato numero di controinteressati e di prevedibili difficoltà nel reperimento degli indirizzi, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami.
art. 27, comma 2, c.p.a.
La notificazione per pubblici proclami è autorizzata secondo le modalità stabilite dal giudice per assicurare la conoscibilità del ricorso ai controinteressati.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
L'inosservanza degli adempimenti prescritti per l'integrazione del contraddittorio e per la prova della notificazione comporta l'improcedibilità del ricorso.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata trattata nella camera di consiglio, ma la parte ricorrente vi ha rinunciato e il giudice ne ha preso atto.
Massime di principio
- Quando un ricorso contro l'esito di una procedura concorsuale può incidere sulla posizione dei vincitori o degli idonei utilmente collocati in graduatoria, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti tali soggetti, anche se il ricorso è stato inizialmente notificato ad almeno un controinteressato.
- L'elevato numero dei controinteressati e la prevedibile difficoltà di reperirne gli indirizzi costituiscono presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 41, comma 4, c.p.a.
- Nella notificazione per pubblici proclami relativa a un ricorso amministrativo devono essere rese disponibili, secondo le indicazioni del giudice, le informazioni essenziali sul processo, gli atti impugnati, i controinteressati, il ricorso introduttivo e il provvedimento di autorizzazione, assicurando il collegamento informatico alla documentazione.
- I termini assegnati dal giudice per effettuare la notificazione per pubblici proclami e per depositare la relativa prova possono essere stabiliti come perentori; la loro inosservanza comporta l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
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