Cassazione Penale, Sentenza n. 1898/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva violazione di legge (art. 533 c.p.p. e art. 24 Cost.) e manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione con riguardo alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. In particolare si contestava l'affidamento sulla testimonianza di Giuseppe Ambra (iniziata dopo la sentenza di primo grado, con possibile conoscenza preventiva delle dichiarazioni in atti), la presunta circolarità delle dichiarazioni (Gaetano Annunziata e Giovanni Vitale avrebbero appreso da Marino), discrepanze temporali relative agli incontri e alla c.d. "batteria di fuoco", e la mancata valutazione della "frazionabilità" del dichiarato dei collaboratori, elementi che, secondo la difesa, avrebbero introdotto un ragionevole dubbio ai sensi dell'art. 533 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure manifestamente infondate o non consentite in sede di legittimità: la Corte di assise d'appello, giudicando in sede di rinvio, si è conformata ai principi espressi nella sentenza rescindente (richiesta di valutare i riscontri alle dichiarazioni di Marino, Ambra e Annunziata) e ha fornito motivazione coerente e logica. In particolare i giudici di merito hanno valutato positivamente la convergenza delle dichiarazioni e i riscontri indiretti (ruolo apicale degli imputati, assetto organizzativo, esiti delle riunioni, "informazioni di ritorno" su avvenuta esecuzione), hanno escluso la natura esclusivamente circolare delle informazioni e hanno spiegato le conciliazioni temporali ritenute compatibili con i ruoli apicali (non necessariamente presenti fisicamente all'esecuzione). La Suprema Corte ha inoltre ribadito i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione concreta delle prove, potendo verificare solo la coerenza logica della motivazione. Conseguentemente resta confermata la decisione di merito (condanna con ergastolo a carico dell'Abbinante per i reati ritenuti provati nella sentenza di rinvio).
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma che disciplina l'associazione di tipo mafioso; nel caso la sua applicazione riguarda l'imputazione associativa e il ruolo apicale attribuito all'Abbinante; la sentenza dà rilievo al concreto esercizio del potere di comando come elemento indiziario e di riscontro alla chiamata in correità
art. 416-bis.1, comma terzo cod. pen.
Riferimento alla speciale attenuante riservata ai collaboratori di giustizia; la Corte ha considerato la precedente valutazione positiva dell'attendibilità di Ambra (che aveva ottenuto tale attenuante) nel valutare la sua collaborazione, pur ricordando che il giudice di merito può autonomamente motivare discostamenti
art. 533 cod. proc. pen.
Norma sul giudizio in mancanza di prova al di là di ogni ragionevole dubbio (beneficio del dubbio); la difesa invocava la violazione del principio ma la Cassazione ha ricordato che l'inciso rileva in legittimità solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria
art. 24 Cost.
Principio costituzionale del diritto di difesa, richiamato nella doglianza per presunta lesione connessa all'uso delle dichiarazioni dei collaboratori; la Corte ha ritenuto rispettati i criteri di valutazione e motivazione, non ravvisando lesione
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Norma sul giudizio di attendibilità e riscontri per le dichiarazioni; era oggetto di censura da parte della pubblica accusa verso la motivazione di appello ma la Cassazione ha ritenuto che i giudici di merito abbiano correttamente valutato onere motivazionale e riscontri
art. 195 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla chiamata come teste di Armando Ciccarelli; usata in sede di merito per acquisire dichiarazioni a riscontro
art. 23, comma 8, DL 137/2020
Norma procedurale richiamata per la trasmissione delle conclusioni scritte della Procura Generale; qui la PG ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La valutazione dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia spetta al giudice di merito; la Cassazione può intervenire solo se la motivazione è illogica, contraddittoria o carente rispetto ai criteri legali.
- Il principio della "libertà dei riscontri" consente l'utilizzo di prove anche indirette e di varia natura purché estranee alle dichiarazioni da confermare (evitando la circolarità) e valutate con logica unitaria.
- La "frazionabilità" del dichiarato (attendibilità parziale) è ammessa, ma richiede motivazione puntuale sul perché alcune parti della narrazione siano ritenute valide e altre no; non basta un'asserzione generica.
- Il fatto che un collaboratore abbia iniziato la collaborazione dopo una precedente fase processuale non invalida automaticamente le sue dichiarazioni; il giudice deve valutare se le dichiarazioni hanno autonomia e riscontri esterni.
- Nei casi di mandati generici impartiti da capi mafiosi, un grado di indeterminatezza del mandato non impedisce di ritenere la responsabilità del mandante se il quadro probatorio complessivo (ruolo apicale, riunioni, informazioni di ritorno, contesto) lo supporta.
- Il giudice di rinvio deve conformarsi e motivare in relazione allo schema o alle indicazioni contenute nella sentenza di annullamento; può però compiere autonoma valutazione purché eviti i vizi denunciati dalla Cassazione.
- In Cassazione il sindacato non può ripetere il confronto probatorio di merito; le doglianze sull'apprezzamento concreto delle fonti sono inammissibili salvo che emergano vizi logico-giuridici della motivazione.
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