Cassazione Penale, Sentenza n. 6819/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di rescissione del giudicato relativa alla sentenza penale di primo grado (Tribunale di Prato 12/09/2022, divenuta definitiva 28/12/2022) con cui Wang Jinwen è stato condannato per guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. c cod. strada) a 7 mesi di arresto e 4.000 euro di ammenda. Il ricorrente contestava la nullità della dichiarazione di assenza e delle notifiche (vocatio in iudicium e avviso ex art. 415-bis) eseguite presso lo studio dell'avv. Nicolosi, sostenendo che la successiva elezione di domicilio presso il difensore non avrebbe revocato espressamente la precedente dichiarazione di domicilio presso la residenza e che, quindi, non sarebbe stata dimostrata la effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha confermato che le notifiche presso lo studio del difensore erano rituali perché la nuova elezione di domicilio, comunicata all'autorità, prevale sulla precedente dichiarazione senza necessità di una revoca esplicita. Ha ritenuto che sussistessero indici sufficienti di conoscenza effettiva del procedimento da parte dell'imputato: nomina del difensore con elezione di domicilio, rilascio di procura speciale per la definizione del giudizio con rito alternativo e richiesta, nell'interesse dell'imputato, della sospensione con messa alla prova (art. 464-bis); in particolare l'interlocuzione dell'UEPE che comunicò il mancato interesse dell'imputato a proseguire la messa alla prova è stata considerata prova della consapevolezza del procedimento. Alla luce di ciò la dichiarazione di assenza e la celebrazione del processo in assenza sono state ritenute legittime.
Norme richiamate
art. 629-bis cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata come titolo del ricorso (ricorso ex art. 629-bis). Non oggetto di interpretazione sostanziale nella motivazione, ma mera indicazione del rimedio impugnatorio.
art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada
Norma penale che disciplina la guida in stato di ebbrezza; è il reato per il quale l'imputato è stato condannato in primo grado (pena comminata 7 mesi e 4.000 euro).
art. 157 e ss. cod. proc. pen.
Norme sulle notificazioni e sulle elezioni di domicilio: la giurisprudenza citata ritiene che la successiva elezione di domicilio, se comunicata all'autorità procedente, prevalga sulla precedente dichiarazione senza necessità di revoca espressa.
art. 415-bis cod. proc. pen.
Prevede l'avviso di conclusione delle indagini; nel caso le notifiche di avviso e del decreto di citazione a giudizio sono state effettuate regolarmente presso il domicilio eletto (studio del difensore), contribuendo a desumere la conoscenza legale del procedimento.
art. 420-bis cod. proc. pen.
Salvo quanto previsto dall'articolo 420 ter, il giudice procede altresì in assenza dell'imputato che nel corso del procedimento abbia dichiarato o eletto domicilio ovvero sia stato arrestato, fermato o sottoposto a misura cautelare ovvero abbia nominato un difensore di fiducia, nonché nel caso in cui l'imputato assente abbia ricevuto personalmente la notificazione dell'avviso dell'udienza ovvero risulti comunque con certezza che o stesso è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo
La Corte ha applicato la versione post-2014 dell'art. 420-bis: la celebrazione in assenza richiede elementi idonei a dimostrare la conoscenza effettiva del procedimento e la volontarietà dell'assenza. Non bastano presunzioni meramente formali; occorre valutare indici concreti ed effettivi (es. elezione di domicilio reale, nomina effettiva del difensore, comportamenti che evidenziano consapevolezza).
art. 420-ter cod. proc. pen.
Richiamato nel testo dell'art. 420-bis come deroga; non sviluppato nel dettaglio, ma rilevante nel contesto delle esclusioni previste dalla normativa sulle assenze.
art. 420-quinquies cod. proc. pen.
Norma richiamata nel ragionamento giurisprudenziale sul blocco del procedimento in caso di incertezza sulla conoscenza della citazione; indica alternative e sospensioni possibili se non è certa la conoscenza dell'imputato.
art. 464-bis cod. proc. pen.
Norma sulla messa alla prova: la richiesta presentata dal difensore e l'interlocuzione con l'UEPE sono state utilizzate dalla Corte come indice probante della effettiva conoscenza e partecipazione dell'imputato al procedimento.
Massime di principio
- La nuova elezione di domicilio, se ritualmente comunicata all'autorità, prevale sulla precedente dichiarazione di domicilio senza necessità di revoca espressa: le notifiche effettuate presso il domiciliatario sono pertanto valide.
- Per procedere al giudizio in assenza ai sensi dell'art. 420-bis occorre non una mera conoscenza legale presunta, ma indici concreti di conoscenza effettiva del procedimento da parte dell'imputato (es. elezione "seria" di domicilio, nomina effettiva di difensore, rilasci di procure speciali, atti processuali compiuti dal difensore nell'interesse dell'imputato).
- La nomina di un difensore con procura speciale per definire il giudizio o la richiesta di misure alternative (es. messa alla prova) possono costituire elementi forti indicativi della consapevolezza del procedimento da parte dell'imputato, specialmente se seguiti da interlocuzioni (es. UEPE) che mostrino contatti o risposte dell'imputato.
- Il giudice deve valutare la complessiva sintomaticità dei comportamenti dell'imputato nel corso del processo per accertare la volontarietà dell'assenza: non è ammesso ricorrere automaticamente a presunzioni formali, ma è richiesto un accertamento di fatto sull'effettività della conoscenza.
- Se si contesta la validità delle notifiche o l'assenza di conoscenza effettiva, la difesa dovrebbe produrre elementi concreti che dimostrino la mancata comunicazione al domicilio effettivamente conosciuto dall'imputato (assenza di contatti con il difensore, mancata interlocuzione con l'UEPE, assenza di procure riferibili temporalmente alla citazione ecc.).
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