Cassazione Civile, Ordinanza n. 24975/2022 del 19/08/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (società immobiliare)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso dalla proprietaria di un immobile confinante per ottenere la demolizione di impianti e sopraelevazioni realizzati sul fabbricato del vicino, asseritamente in violazione delle distanze legali e urbanistiche. Il proprietario convenuto ha resistito sostenendo di avere eseguito le opere in base a titoli edilizi e che, in ogni caso, la disciplina applicabile fosse quella previgente, meno rigorosa, poiché i lavori sarebbero stati ultimati prima dell’entrata in vigore del nuovo piano regolatore generale. Dopo un primo ciclo di giudizio, la Cassazione ha cassato con rinvio per errata distribuzione dell’onere della prova circa l’ultimazione dei lavori dopo l’entrata in vigore della disciplina più severa. Nel giudizio di rinvio, la Corte territoriale ha ritenuto che non fosse provata l’ultimazione dopo tale data, ma ha ugualmente accolto la domanda della proprietaria confinante, ritenendo applicabile la disciplina urbanistica previgente come integrata dalle norme del d.m. 1444/1968 e comunque ravvisando la violazione delle distanze tra fabbricati e pareti finestrate. Il ricorrente principale ha quindi impugnato la sentenza di rinvio deducendo: violazione del divieto di domande nuove in appello per avere la Corte accolto un appello incidentale che avrebbe introdotto un diverso criterio di distanza; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; erronea applicazione dell’art. 9 d.m. 1444/1968 e dell’art. 873 c.c.; ultrapetizione quanto all’integrale conferma della demolizione; e erronea regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La società resistente ha proposto a sua volta ricorso incidentale, contestando l’inammissibilità dei nuovi mezzi istruttori nel rinvio e l’erronea ricostruzione della disciplina urbanistica applicabile, sostenendo che, se le prove fossero state ammesse, sarebbe risultata confermata l’ultimazione dei lavori dopo il 17 febbraio 1987.
La decisione
Prima della decisione sul merito del ricorso per cassazione, entrambe le parti hanno depositato atti di rinuncia rispettivamente al ricorso principale e al ricorso incidentale, con reciproca accettazione. La Corte ha quindi dichiarato estinto il giudizio di legittimità ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., rilevando che era venuto meno l’interesse delle parti alla definizione della controversia. In conseguenza delle rinunce reciproche non sono state regolate le spese del giudizio di cassazione e non è stato applicato l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
È richiamato nel primo motivo per sostenere il divieto di domande nuove in appello; la questione è poi superata dalla rinuncia al ricorso.
art. 112 c.p.c.
È richiamato nei motivi del ricorso principale come parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di ultrapetizione.
art. 2697 c.c.
Nella precedente sentenza di cassazione la Corte aveva affermato che l’onere di provare la mancata ultimazione delle opere al momento dell’entrata in vigore della disciplina più rigorosa gravava sul proprietario che chiedeva la demolizione.
art. 873 c.c.
È evocato come disciplina codicistica delle distanze tra costruzioni, in contrapposizione alla normativa urbanistica più restrittiva.
art. 9 d.m. 2 aprile 1968, n. 1444
È richiamato come fonte integrativa/sostitutiva delle distanze legali; la causa verte sulla sua applicabilità alle costruzioni in zona A e sulle distanze tra fabbricati e pareti finestrate.
art. 390 c.p.c.
In combinato con l’art. 391 c.p.c. fonda la declaratoria di estinzione del giudizio a seguito di rinuncia al ricorso e accettazione della controparte.
art. 391 c.p.c.
In combinato con l’art. 390 c.p.c. consente la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità a seguito di rinuncia reciproca.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude l’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato per effetto delle rinunce.
art. 21 delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del 1979
È richiamato dalle parti come disciplina urbanistica previgente per le zone A e per i nuclei di antica formazione, in tema di distanze tra volumi edificati preesistenti.
art. 3.2.2., punto 5, delle norme tecniche di attuazione al piano regolatore generale del 1982
È richiamato per la disciplina urbanistica applicabile alle opere secondo la Corte di rinvio e nel ricorso incidentale.
Massime di principio
- Quando, dopo la fissazione dell’udienza di cassazione, le parti depositano rinuncia al ricorso principale e al ricorso incidentale con reciproca accettazione, il giudizio di legittimità deve essere dichiarato estinto.
- La rinuncia reciproca al ricorso e al ricorso incidentale comporta il venir meno dell’interesse alla decisione e impedisce la regolazione delle spese del giudizio di cassazione, secondo quanto affermato nel caso deciso.
- In una controversia sulle distanze edilizie, la corretta individuazione della disciplina applicabile dipende dal momento di ultimazione delle opere strutturali; tuttavia, nel caso concreto tale tema processuale è rimasto assorbito dall’estinzione del giudizio.
- La disciplina delle distanze tra costruzioni può derivare non solo dall’art. 873 c.c., ma anche dalle norme urbanistiche locali e, ove ne ricorrano i presupposti, dall’art. 9 del d.m. n. 1444/1968, con conseguente possibile sostituzione della normativa comunale incompatibile.
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