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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27472/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 223, comma 2, n. 2, della legge fallimentare, sostenendo che mancasse l'elemento soggettivo del dolo: Benincasa afferma di essere stata, fino al 2010, una mera testa di legno e che il vero dominus fosse Pasquale Gisario, responsabile delle sistematiche omissioni dei pagamenti tributari e contributivi. Contestava la valutazione probatoria relativa alla testimonianza di Diaferia e riteneva che la sua condotta, alla peggio, fosse colposa e non dolosa. Proponeva come elementi esimenti la minore partecipazione gestionale prima del 2010, le istanze di autotutela promosse solo dopo il 2010 e il finanziamento personale della società.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto gravare sulla ricorrente la prova della non partecipazione alla gestione dolosa e ha confermato le valutazioni dei giudici di merito che avevano ritenuto dimostrato il ruolo effettivo e continuativo di Benincasa nella gestione della societa' e la volontà dolosa di cagionare il fallimento con omissioni sistematiche di versamenti tributari e contributivi per complessivi euro 1.132.814,29 (passivo complessivo euro 1.145.286,32). La decisione di merito e quella di primo grado formano una "doppia conforme" ed erano adeguatamente motivate: sono state valorizzate la testimonianza della dipendente, la relazione del curatore (che individuava Benincasa come vero amministratore), la presentazione delle dichiarazioni fiscali da parte dell'imputata e la consegna al curatore di contabilità e bilanci. La Corte ha altresì escluso che la qualifica professionale della ricorrente potesse limitare la responsabilità al solo profilo colposo. Conseguentemente, la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • legge fallimentare, art. 223, comma 2, n. 2

    Norma che punisce chi cagiona il fallimento mediante operazioni dolose. La Corte ha ritenuto integrato il dolo sulla base della gestione effettiva dell'amministratrice e delle omissioni sistematiche di pagamenti tributari e contributivi.

  • codice di procedura penale, art. 238-bis

    Norma richiamata nel motivo di ricorso in relazione alla motivazione; la Corte ha però ritenuto la motivazione dei giudici di merito adeguata e non viziata ai sensi delle regole di motivazione e impugnazione disciplinate dal rito.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso: applicata dalla Corte al rigetto del ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • La qualifica formale (es. amministratore) e gli atti materiali (presentazione dichiarazioni, consegna contabilità, rapporti con il curatore) sono elementi rilevanti per dimostrare l'effettivo esercizio dei poteri e la responsabilità dolosa.
  • Le decisioni di primo grado e di appello che si saldano tra loro (doppia conforme) formano un unico corpo logico-argomentativo che limita il sindacato della Cassazione sulla valutazione di fatto.
  • La contestazione della credibilità di una teste richiede elementi concreti e motivati che dimostrino travisamento o vizi logici; la mera qualificazione del rapporto tra teste e terzi non basta a ribaltare la valutazione di merito.
  • Per distinguere responsabilità dolosa da colposa in omissioni di pagamenti tributari/contributivi occorre valutare la consapevolezza e volontà di provocare il dissesto, non solo la professionalità dell'autore.
  • In sede di cassazione il gravame deve evidenziare vizi logico-giuridici o travisamento probatorio specifici; l'impugnazione centrata su valutazioni alternative dei fatti è generalmente inidonea a produrre annullamento.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione è usuale l'applicazione dell'art. 616 c.p.p. che comporta la condanna alle spese processuali.

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