Sentenza del 23/10/2020 n. 23229 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'avviso di accertamento 2010 che aveva riclassificato il loro immobile da categoria catastale A3 ad A/8, contestando in particolare il difetto assoluto di motivazione dell'atto. Dopo il rigetto in primo grado (CTP di Roma) e il rigetto dell'appello (CTR Lazio) — la quale ha ritenuto che il classamento fosse già stato oggetto di giudicato e, comunque, corretto in base a sopralluogo e documentazione fotografica — i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi denunciando, tra l'altro, omissione di pronuncia su motivi principali, insufficiente motivazione e ultrapetizione in relazione alla condanna alle spese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi tre motivi (ossia non ha rilevato omessa pronuncia rispetto alla censura sulla motivazione dell'accertamento, ritenendo che la decisione implicita ne escludesse il vizio) e ha altresì respinto i motivi quinto e sesto relativi alla motivazione circa la condanna ex art. 96 c.p.c. Tuttavia ha accolto il quarto motivo, constatando che la CTR non si era pronunciata sul motivo di ultrapetizione relativo all'entità della condanna alle spese: la CTP aveva liquidato le spese in Euro 945,71 mentre la CTR le aveva fissate in Euro 2.000, configurando una pronuncia oltre le pretese. Perciò la Cassazione ha cassato la sentenza limitatamente alla condanna alle spese di primo grado e, decidendo nel merito senza nuovi accertamenti (art. 384 c.p.c.), ha liquidato le spese in Euro 946,71. Le restanti spese di lite sono compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e n. 5
Gli articoli sono invocati per denunciare nullità del procedimento per omessa pronuncia (n.4) e per omissione o insufficiente esame delle questioni decisive e della motivazione (n.5). La Corte ha ritenuto infondati i profili relativi all'omessa pronuncia e all'omesso esame quando la decisione implicita risolve la censura, ma ha accolto il vizio riguardante l'omessa pronuncia specifica sull'ultrapetizione.
art. 112 c.p.c.
Richiamato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (petitum): la Corte ha ritenuto che il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni delle parti, e che l'ultrapetizione configura violazione di tale principio.
art. 96 c.p.c.
Norma richiamata in relazione alla condanna per lite temeraria; la CTR ha motivato l'accertamento dei presupposti per la condanna ex art. 96 e la Cassazione ha ritenuto sufficienti le motivazioni sul punto (motivi quinto e sesto respinti).
art. 384 c.p.c.
La Corte ha ritenuto non necessari ulteriori accertamenti di fatto e ha deciso nel merito sulla liquidazione delle spese senza rinviare, ai sensi di questo articolo.
D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a)
Richiamato esclusivamente per spiegare la sottoscrizione del provvedimento da parte del solo Presidente per impedimento dell'estensore, in via formale.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia su un punto specifico non sempre costituisce vizio: se la sentenza affronta questioni che presuppongono la validità della censura e decide in modo incompatibile, ciò può costituire pronuncia implicita di rigetto.
- Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.) vieta al giudice di pronunciare oltre i limiti delle domande e delle eccezioni; la liquidazione delle spese oltre l'importo richiesto o documentato può configurare ultrapetizione suscettibile di cassazione.
- Per condannare alle spese per lite temeraria (art. 96 c.p.c.) è necessario motivare la ricorrenza dei presupposti (mala fede o colpa grave); la mera statuizione senza adeguata motivazione può essere censurata, ma se il giudice motiva adeguatamente la condanna la Cassazione la conferma.
- La Corte di Cassazione può cassare limitatamente a profili di legittimità procedurale (es. ultrapetizione) e, se non sono necessari nuovi accertamenti di fatto, decidere direttamente nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., liquidando le spese.
- In presenza di esito misto del giudizio è frequente la compensazione delle spese; ove invece la cassazione intervenga solo sulla quantificazione delle spese, il giudice di legittimità può rideterminare l'importo in base alla documentazione già in atti.
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