Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22479/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (conduttore)

La controversia

La controversia nasce da un ricorso ex art. 702-bis c.p.c. con cui la società proprietaria di alcuni immobili chiedeva la condanna dell'occupante al rilascio immediato dei beni. Il convenuto eccepiva sin dal primo grado l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria prevista dall'art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010. Il Tribunale non decideva su tale eccezione e accoglieva comunque la domanda, condannando il convenuto al rilascio e alle spese. In appello l'eccezione veniva riproposta con motivo specifico; la Corte d'appello rilevava l'omesso esperimento della mediazione, disponeva un rinvio per la sua attivazione, ma poi decideva nel merito rigettando l'impugnazione e confermando la decisione di primo grado. Con il ricorso per cassazione si deduceva violazione degli artt. 5, commi 1-bis e 2, d.lgs. 28/2010 e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che, una volta accertata la mancata attivazione della mediazione da parte dell'originaria attrice nonostante la rimessione in termini, la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità della domanda, invece di decidere nel merito. Si contestava anche il richiamo giurisprudenziale utilizzato per giustificare la rimessione in termini, ritenuto riferibile alla diversa ipotesi in cui l'eccezione non sia stata sollevata o rilevata tempestivamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, poiché l'eccezione di improcedibilità era stata tempestivamente proposta in primo grado e riproposta in appello, il giudice di secondo grado, una volta constatato il mancato esperimento della mediazione obbligatoria dopo la concessione del termine, non poteva confermare la decisione di merito ma doveva dichiarare l'improcedibilità della domanda. La sentenza impugnata è stata quindi cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., dichiarando l'improcedibilità della domanda giudiziale. Ha inoltre posto le spese dell'intero giudizio a carico della parte originariamente attrice/controricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario della parte ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    indica il rito sommario con cui è stata introdotta la domanda di rilascio.

  • art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010

    prevede la mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle controversie rientranti nell'ambito applicativo.

  • art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010

    richiamato insieme al comma 1-bis quale disciplina della condizione di procedibilità e della sua gestione processuale.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare l'omessa pronuncia sull'eccezione di improcedibilità.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4, 5, c.p.c.

    indica i vizi denunciati in cassazione: violazione di legge, nullità processuale e difetto di motivazione.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    consente alla Corte di decidere nel merito, senza rinvio, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 91 c.p.c.

    impone la regola della soccombenza per la liquidazione delle spese, richiamata nella regolazione finale.

Massime di principio

  • Se l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria è stata tempestivamente sollevata dalla parte interessata e riproposta in appello, il giudice di secondo grado, ove accerti che la mediazione non è stata effettivamente svolta, deve dichiarare l'improcedibilità della domanda e non può decidere nel merito.
  • La rimessione in termini per esperire la mediazione obbligatoria ha senso solo finché la condizione di procedibilità possa ancora essere utilmente soddisfatta; se, scaduto il termine assegnato, la parte onerata non attiva il procedimento, l'improcedibilità si consolida.
  • L'omessa pronuncia del primo giudice sull'eccezione di improcedibilità non preclude la deduzione della medesima in appello come specifico motivo di impugnazione.
  • Quando la cassazione riguarda un errore processuale già definitivamente rilevabile dagli atti e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., dichiarando l'improcedibilità della domanda.
  • In tema di mediazione obbligatoria, l'onere di attivazione grava sulla parte che ha proposto la domanda giudiziale; la sua inerzia, dopo l'assegnazione del termine, determina il difetto definitivo della condizione di procedibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.