Cassazione Penale, Sentenza n. 25438/2024 del 27/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 c.p.p.), sostenendo che non fosse stata chiarita la data del furto contestato (20/04/2010 vs 26/06/2012) e, conseguentemente, chiedeva che si rilevasse la prescrizione del reato già al momento della sentenza di appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello di Firenze, nel giudizio di rinvio, avesse definitivamente chiarito che la data corretta del furto era il 26/06/2012 (e non il 20/04/2010), avendo posto a fondamento la documentazione di perquisizione/sequestro e decreto di convalida, la denuncia-querela e la valutazione dei testimoni la cui indicazione del 20/04/2010 era dovuta a domanda fuorviante del P.M. Perciò non sussiste violazione del principio di correlazione; il ricorso è stato ritenuto reiterativo delle stesse censure già respinte in sede di merito e manifestamente infondato. Per dichiaratoria di inammissibilità è stata condannata la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. L'eccezione di prescrizione non è stata esaminata per inammissibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 521 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione al principio di correlazione tra accusa e sentenza; la Corte ha ritenuto applicata correttamente la correlazione dopo la precisazione della data del reato al 26/06/2012.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021
Richiamata per il principio per cui sono inammissibili i motivi di cassazione che riproducono pedissequamente le censure già proposte in appello senza affrontare puntualmente le argomentazioni con cui tali censure sono state confutate.
Massime di principio
- Se la data del reato è incerta, il giudice valuta la documentazione (verbali di perquisizione/sequestro, decreti di convalida, denuncia-querela) e la coerenza logica delle testimonianze per determinare la data corretta.
- Dichiarazioni di testimoni influenzate da domande fuorvianti possono essere ritenute inattendibili se contrastano con elementi documentali e con la logica dei fatti (es. presenza del testimone nel giorno indicato).
- In Cassazione sono inammissibili i ricorsi che si limitano a ripetere le stesse censure già valutate nei gradi precedenti senza confutare specificamente la motivazione del giudice che le ha respinte.
- Quando la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso per motivi procedurali, non si procede all'esame delle eccezioni di merito (ad es. prescrizione).
- La parte soccombente in caso di inammissibilità può essere condannata al pagamento delle spese e a una somma a favore della Cassa delle ammende; pertanto, rilevanza strategica nel valutare la proponibilità di ricorso privo di nuovo fondamento.
- Per la difesa: è necessario affrontare puntualmente, in motivi nuovi o con argomentazioni specifiche, le ragioni giuridiche e fattuali con cui i giudici di merito hanno motivato il rigetto, e produrre o evidenziare elementi documentali concreti che ritengono sostanziare un diverso accertamento della data o della fattispecie.
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