Sentenza del 12/06/2015 n. 436 - Comm. Trib. Prov. Parma
IVA - operazione soggettivamente inesistente - diritto alla detrazione - esercizio - presupposto - ignoranza incolpevole della frode - è tale. Sponsorizzazione - fattura emessa da soggetto terzo - ignoranza incolpevole della frode - non sussiste - diritto alla detrazione - non consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa dell’Amministrazione finanziaria è stata ritenuta fondata: il contribuente non ha dimostrato la propria estraneità alla frode né la propria ignoranza incolpevole. Di conseguenza, non è stato riconosciuto il diritto alla detrazione dell’IVA relativa alle fatture di sponsorizzazione emesse dal soggetto diverso da quello che aveva effettivamente svolto la prestazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il diritto del contribuente di detrarre l’IVA indicata in fattura da un soggetto rivelatosi diverso da quello che aveva effettivamente svolto la prestazione. In caso di operazione soggettivamente inesistente, la detrazione è ammessa solo se il contribuente dimostra di essere estraneo alla frode e di non sapere, né poter sapere usando l’ordinaria diligenza, di partecipare a un’operazione fraudolenta. Nel caso concreto, la documentazione fotografica prodotta per provare la sponsorizzazione raffigurava la pubblicità effettuata da un’associazione diversa da quella che aveva emesso le fatture. Tale incongruenza costituiva un elemento idoneo a escludere l’ignoranza incolpevole della frode.
Norme richiamate
Art. 19 del D.P.R. 633/1972
Il diritto alla detrazione dell’IVA presuppone che l’imposta sia relativa ad acquisti effettivamente effettuati nell’esercizio dell’attività economica e che il contribuente non sia coinvolto, consapevolmente o colpevolmente, in una frode fiscale.
Art. 2 del D.Lgs. 74/2000
La norma riguarda l’utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e rileva quale riferimento al fenomeno fraudolento sottostante alla contestazione.
Cassazione, sentenza n. 6378/2006
Richiamata a sostegno dei principi relativi alla detrazione dell’IVA in presenza di fatture riferite a operazioni inesistenti.
Cassazione, sentenza n. 23074/2012
Richiamata per il principio secondo cui il contribuente deve dimostrare la propria estraneità alla frode e l’ignoranza incolpevole degli elementi fraudolenti dell’operazione.
Corte di giustizia dell’Unione europea, 6 luglio 2006, causa C-439/04
Il diritto alla detrazione può essere negato quando, alla luce di elementi oggettivi, risulta che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un’operazione connessa a una frode IVA.
Massime di principio
- In presenza di un’operazione soggettivamente inesistente, la mera regolarità formale della fattura non basta a conservare il diritto alla detrazione dell’IVA.
- Il contribuente deve verificare che il soggetto indicato in fattura coincida effettivamente con quello che ha eseguito la prestazione e deve conservare documentazione coerente e riconducibile a tale soggetto.
- Incongruenze evidenti tra contratto, fattura, prestazione effettiva e documentazione probatoria possono dimostrare che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode.
- L’onere di provare l’estraneità alla frode e l’ignoranza incolpevole ricade sul contribuente quando l’Amministrazione contesta l’inesistenza soggettiva dell’operazione.
- Per le sponsorizzazioni, è opportuno verificare l’identità dell’associazione o dell’operatore che emette la fattura, l’effettiva esposizione pubblicitaria e la corrispondenza tra contratto, materiali promozionali e soggetto beneficiario.
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