Cassazione Penale, Sentenza n. 00957/2026 del 12/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduce vizio di motivazione della Corte di appello per non aver tenuto conto del suo buon comportamento processuale e per aver affermato l'assenza di elementi idonei ad attenuare la prognosi di pericolosità e il pericolo di recidiva.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato e inammissibile. Il Tribunale del riesame ha confermato la custodia cautelare in carcere già disposta, ritenendo concreto il pericolo di recidiva: il reato di spaccio (hashish e cocaina) è stato commesso il 16 maggio 2024 durante la detenzione domiciliare, con ritrovamento di sostanze, materiali per il confezionamento, bilancini e denaro nell'abitazione; vi è stata condanna in primo grado (23 ottobre 2024) e conferma in appello (17 aprile 2025). Il tribunale ha ritenuto che il mero decorso del tempo non fosse sufficiente a dimostrare una prognosi favorevole, rilevando la recidiva reiterata infra-quinquennale, la mancata documentazione del percorso di disintossicazione e il fatto che il domicilio richiesto si trovi nello stesso Comune ove sono stati commessi i reati. All'esito, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ex art. 616 c.p.p. e disposto il versamento, in via equitativa e considerata l'assenza di colpa grave, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma penale che disciplina i delitti relativi agli stupefacenti; è stata richiamata in quanto il reato contestato riguarda il traffico/detenzione di sostanze stupefacenti, elemento centrale per valutare la pericolosità e la prognosi di recidiva.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina l'onere delle spese del procedimento per il ricorrente; applicata per imputare al ricorrente le spese processuali a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Principio costituzionale richiamato per giustificare la possibilità di disporre, in via equitativa e in assenza di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità, un versamento alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Il semplice decorso del tempo non è sufficiente a ottenere la sostituzione della custodia cautelare se permangono elementi concreti di pericolo di recidiva.
- La commissione di un reato grave (es. spaccio) durante la detenzione domiciliare aggrava la valutazione sulla pericolosità e indebolisce la richiesta di misura meno afflittiva.
- La presenza in abitazione di sostanze, strumenti per il confezionamento e denaro costituisce un indicatore rilevante di continuità criminosa e rischio di reiterazione.
- La documentazione di un concreto e verificabile percorso di disintossicazione o di riabilitazione è rilevante e deve essere comprovata dal ricorrente per mitigare la prognosi di pericolosità.
- La localizzazione del domicilio richiesto nello stesso ambito territoriale dove sono stati commessi i fatti può essere considerata un elemento che mantiene il rischio di reiterazione.
- In sede di impugnazione di carattere valutativo (motivazione dei fatti o valutazione della prova) il giudice di legittimità limita la propria sindacabilità e non può sostituirsi alla valutazione del merito fatta dal giudice di merito.
- In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese e, in via equitativa, a versamenti alla Cassa delle Ammende se non sussiste colpa grave nella proposizione del ricorso.
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