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Sentenza

Sentenza n. 1703/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600733

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, Sezione lavoro, n. 1597/2025, relativa all’accredito della carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, Sezione lavoro, n. 1597/2025, passata in giudicato e ritualmente notificata al Ministero. La sentenza aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare sulla carta elettronica del docente l’importo di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per complessivi 1.500 euro, oltre interessi legali o rivalutazione secondo i criteri indicati dall’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, dalla maturazione del diritto fino all’effettiva attribuzione. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione e chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la rifusione delle spese. Il Ministero si è costituito senza dimostrare l’avvenuta esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, accertando che la sentenza posta in esecuzione era stata notificata, era passata in giudicato, era decorso il termine di legge per adempiere e non risultava ottemperata. Ha quindi dichiarato l’obbligo del Ministero di conformarsi al giudicato e di provvedere al pagamento delle somme dovute entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato fin d’ora, per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Responsabile pro tempore della DGOSV quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario competente del medesimo ufficio; il commissario dovrà adempiere entro ulteriori 60 giorni dalla richiesta della ricorrente e riferire al TAR tramite PAT. È stata respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché le somme dovute producono già gli interessi previsti dal titolo esecutivo. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 600 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per l’eventuale seguito di competenza.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza; il TAR li applica per accertare l’inottemperanza al giudicato e imporre all’Amministrazione l’adempimento, anche mediante nomina preventiva di un commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lett. e), d.lgs. n. 104/2010

    Consente la condanna al pagamento di una penalità di mora; nel caso concreto la relativa domanda è stata respinta perché il credito riconosciuto dal titolo produce già interessi.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    È richiamato quale disposizione rilevante per il decorso del termine di legge assegnato all’Amministrazione per provvedere al pagamento.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    È richiamato dal giudicato quale criterio per la determinazione degli interessi legali o della rivalutazione dovuti dalla maturazione del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.

  • d.m. n. 55/2014 e successive modifiche

    È stato utilizzato analogicamente come parametro per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, avuto riguardo ai minimi tariffari delle procedure esecutive mobiliari.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la previa notificazione del titolo, il suo passaggio in giudicato, il decorso del termine legalmente previsto per l’adempimento e la mancata esecuzione consentono al giudice amministrativo di dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al giudicato e di fissare un termine per adempiere.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta condizionato all’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione, indicando il soggetto, l’eventuale facoltà di delega, il termine per l’esercizio dei poteri sostitutivi e l’obbligo di relazione al giudice.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando il titolo esecutivo prevede già la produzione di interessi sulle somme dovute, non ravvisandosi la necessità di un’ulteriore misura coercitiva nel caso concreto.
  • Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza dell’Amministrazione inadempiente e possono essere liquidate, in assenza di una specifica voce parametrica, facendo analogico riferimento ai minimi tariffari delle procedure esecutive mobiliari.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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