Cassazione Penale, Sentenza n. 15752/2022 del 22/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza del 28/11/2019 della Corte di appello di Genova sostenendo l'intervenuta remissione di querela in relazione ai capi A) e C) (due fatti di truffa), e produce le remissioni formalizzate da Colombo Adriano, Svirska Olena e Lucyna Josefa Marek
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che le remissioni di querela siano inefficaci rispetto ai capi A) e C) perché i reati erano procedibili d'ufficio per la contestazione della recidiva qualificata (circostanza aggravante). La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (tra cui la sentenza n. 3585/2020) e ha osservato che, alla data dei fatti (aprile 2013 e gennaio 2014), l'art. 640, comma terzo, c.p. rendeva la truffa procedibile d'ufficio se ricorreva una circostanza aggravante come la recidiva qualificata. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
art. 649-bis cod. pen.
Richiamato nella discussione sull'ambito applicativo, ma la Corte ha rilevato che la procedibilità d'ufficio nel caso in esame non deriva dall'art. 649-bis bensì dalla natura della recidiva qualificata come circostanza del reato
art. 640, comma terzo, cod. pen.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante
All'epoca dei fatti (2013-2014) la presenza della recidiva qualificata rientrava fra le circostanze che rendevano la truffa procedibile d'ufficio, facendo così venir meno l'efficacia della remissione di querela
art. 2 cod. pen.
Richiamato ma non ritenuto necessario per risolvere la questione; la procedibilità d'ufficio discendeva dalla natura della recidiva qualificata già vigente al tempo del fatto
Sezioni Unite, sent. n. 3585 del 24/09/2020 (dep. 29/01/2021)
Ha chiarito che la recidiva qualificata è una circostanza del reato che incide anche sulla procedibilità; pertanto non è necessario invocare la nuova normativa per spiegare la procedibilità d'ufficio nei fatti anteriori alla sua entrata in vigore
Precedenti della Corte di Cassazione (Sez. U. Grassi, Calibé, Indelicato, Filosofi, Sez. U. n. 20808/2018 e la sentenza Paolini come orientamento contrastante)
La giurisprudenza consolidata (eccetto l'orientamento Paolini) considera la recidiva come circostanza del reato con effetti anche sulla procedibilità; la pronuncia in esame si inserisce in questa linea giurisprudenziale
Massime di principio
- La remissione di querela è inefficace quando il reato è procedibile d'ufficio: verificare sempre se sussistono circostanze aggravanti che trasformano la procedibilità
- La recidiva qualificata è da considerare una circostanza del reato che può rendere procedibile d'ufficio la fattispecie anche se il fatto è stato commesso prima dell'entrata in vigore di nuove norme (es. art. 649-bis)
- In casi di contestazione di recidiva qualificata è necessario accertare la data dei fatti e l'articolazione normativa vigente allora: la normativa anteriore poteva già prevedere la procedibilità d'ufficio in presenza di aggravanti
- Se si fa leva sulla remissione di querela come strategia difensiva, verificare preliminarmente l'assenza di circostanze che la rendano inefficace; altrimenti il ricorso che si basa solo su remissioni inefficaci rischia di essere dichiarato inammissibile
- Quando la procedibilità deriva da circostanze legate alla persona (es. recidiva) o ad aggravanti, l'attenzione difensiva dovrebbe concentrarsi anche sulla contestazione della sussistenza o dell'applicazione della recidiva, oltre che sulla documentazione della remissione
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