Sentenza del 02/03/2018 n. 2473 - Comm. Trib. Prov. Catania
Ricorso introduttivo - Notificazione a mani - Ricevuta di notifica senza sottoscrizione - Inammissibilità ricorso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La notificazione è stata qualificata come inesistente, non essendo valida la ricevuta priva della sottoscrizione dell'impiegato addetto alla ricezione. La mancata costituzione del Comune non ha sanato il vizio della notifica.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso introduttivo è stato notificato al Comune mediante consegna diretta. La ricevuta di notifica riportava soltanto il timbro dell'ente, senza la sottoscrizione dell'impiegato addetto alla ricezione. Il giudice ha ritenuto insufficiente la mera presenza del timbro, poiché non consente di verificare che l'atto sia stato effettivamente ricevuto da un soggetto abilitato o incaricato alla ricezione.
Norme richiamate
Giurisprudenza della Corte di cassazione, Cass. n. 22576/2004
La notificazione mediante consegna diretta a un ente pubblico richiede una documentazione idonea a dimostrare che l'atto sia stato ricevuto da un soggetto addetto o autorizzato alla ricezione. Il solo timbro dell'ente, privo della sottoscrizione dell'incaricato, non è sufficiente e può determinare l'inesistenza della notifica.
Massime di principio
- Quando un atto processuale viene consegnato direttamente a un Comune o ad altra pubblica amministrazione, la ricevuta deve identificare o comunque attestare l'intervento dell'impiegato addetto alla ricezione, normalmente mediante sottoscrizione.
- Il timbro dell'ente, da solo, non prova necessariamente che la consegna sia avvenuta nelle mani di un soggetto autorizzato; pertanto è opportuno ottenere una ricevuta completa di firma, data e indicazione dell'ufficio o dell'incaricato ricevente.
- La mancata costituzione in giudizio dell'ente destinatario non sana automaticamente una notifica inesistente: occorre distinguere tra vizi sanabili e assenza degli elementi essenziali della notificazione.
- Per evitare l'inammissibilità, la parte notificante deve conservare una prova documentale certa della consegna e utilizzare modalità di notificazione che garantiscano la tracciabilità e la corretta identificazione del destinatario o del suo incaricato.
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