Cassazione Penale, Sentenza n. 19039/2026 del 26/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario avverso la sentenza della V Sezione della Corte di Cassazione (12/02/2025) che aveva rigettato i precedenti ricorsi di Franchi Fernando e Roberta per contestate condotte di manipolazione del mercato. Il ricorrente articola due censure principali: 1) errore di fatto nella valutazione della condotta manipolativa, sostenendo che gli acquisti furono sporadici e l'incremento del prezzo fu solo dello 0,46%, e che le condizioni di mercato non erano mutate; la finalità delle operazioni sarebbe stata diversa dalla manipolativa; 2) contestazione della riconducibilità al ricorrente dei comunicati stampa redatti dalla società CHL e critica dell'analisi del loro contenuto.
La decisione
Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dall'istituto dell'art. 625‑bis c.p.p.: la Corte ha ritenuto che non sia stato dimostrato un errore di fatto 'ictu oculi' o una omissione percettiva decisiva, ma piuttosto una riproposizione di valutazioni di merito già esaminate e motivate dalla V Sezione. La Corte ha inoltre osservato che la questione delle condizioni di mercato e l'attribuzione dei comunicati erano state affrontate e motivate in sede di merito e di legittimità, pertanto il ricorso tendeva a sindacare nuovamente valutazioni di fatto e di merito non sindacabili in questa sede. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile CONSOB, liquidate in complessivi euro 3.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 625‑bis c.p.p.
Strumento di rimedio limitato alle ipotesi di 'sviamento' del giudizio: è ammesso solo per errori di fatto evidenti ictu oculi, per l'esclusione incontrovertibile della verità di un fatto o per omissione di esame di motivo decisivo; non consente un nuovo sindacato sulle valutazioni di merito o interpretative.
art. 616 c.p.p.
Norma invocata per la condanna alla misura pecuniaria in caso di ricorso dichiarato inammissibile; la Corte ha determinato la sanzione in euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 16103 del 27/3/2002, ric. Basile; Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni; Sez. III n. 47316 del 1/6/2017)
Richiamati principi consolidati sull'interpretazione dell'art. 625‑bis: il ricorso straordinario non può trasformarsi in nuovo esame di merito; occorre errore percettivo decisivo o incontestabile falsità dei fatti per rimuovere il giudicato.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625‑bis c.p.p. è ammissibile solo per errori di fatto macroscopici e incontestabili o per omissioni percettive di motivi decisivi; non può essere usato per rimettere in discussione valutazioni di merito o interpretazioni già motivate.
- La contestazione della qualificazione della condotta (es. manipolazione di mercato) richiede, per poter valere in sede straordinaria, la dimostrazione di un errore fattuale immediatamente evidente e non una semplice diversa valutazione percentuale dell'andamento del prezzo.
- La imputazione di comunicati o altri atti a una persona fisica, quando rilevante penalmente, necessita di prove dirette o ricollegamenti processuali solidi; semplici argomentazioni alternative senza elementi probatori nuovi non sono idonee in sede di ricorso straordinario.
- Chi propone un ricorso straordinario deve evitare la riproposizione di ragionamenti già esaminati: ciò espone al rigetto per inammissibilità e a sanzioni per spese e ammende.
- La Corte di legittimità, nel controllo della motivazione, può accertare la coerenza e la logicità della ricostruzione di merito, ma non può sostituirsi ai giudici di merito se non nei ristretti limiti previsti dall'art. 625‑bis.
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