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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19039/2026 del 26/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario avverso la sentenza della V Sezione della Corte di Cassazione (12/02/2025) che aveva rigettato i precedenti ricorsi di Franchi Fernando e Roberta per contestate condotte di manipolazione del mercato. Il ricorrente articola due censure principali: 1) errore di fatto nella valutazione della condotta manipolativa, sostenendo che gli acquisti furono sporadici e l'incremento del prezzo fu solo dello 0,46%, e che le condizioni di mercato non erano mutate; la finalità delle operazioni sarebbe stata diversa dalla manipolativa; 2) contestazione della riconducibilità al ricorrente dei comunicati stampa redatti dalla società CHL e critica dell'analisi del loro contenuto.

La decisione

Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dall'istituto dell'art. 625‑bis c.p.p.: la Corte ha ritenuto che non sia stato dimostrato un errore di fatto 'ictu oculi' o una omissione percettiva decisiva, ma piuttosto una riproposizione di valutazioni di merito già esaminate e motivate dalla V Sezione. La Corte ha inoltre osservato che la questione delle condizioni di mercato e l'attribuzione dei comunicati erano state affrontate e motivate in sede di merito e di legittimità, pertanto il ricorso tendeva a sindacare nuovamente valutazioni di fatto e di merito non sindacabili in questa sede. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile CONSOB, liquidate in complessivi euro 3.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 625‑bis c.p.p.

    Strumento di rimedio limitato alle ipotesi di 'sviamento' del giudizio: è ammesso solo per errori di fatto evidenti ictu oculi, per l'esclusione incontrovertibile della verità di un fatto o per omissione di esame di motivo decisivo; non consente un nuovo sindacato sulle valutazioni di merito o interpretative.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma invocata per la condanna alla misura pecuniaria in caso di ricorso dichiarato inammissibile; la Corte ha determinato la sanzione in euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 16103 del 27/3/2002, ric. Basile; Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni; Sez. III n. 47316 del 1/6/2017)

    Richiamati principi consolidati sull'interpretazione dell'art. 625‑bis: il ricorso straordinario non può trasformarsi in nuovo esame di merito; occorre errore percettivo decisivo o incontestabile falsità dei fatti per rimuovere il giudicato.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625‑bis c.p.p. è ammissibile solo per errori di fatto macroscopici e incontestabili o per omissioni percettive di motivi decisivi; non può essere usato per rimettere in discussione valutazioni di merito o interpretazioni già motivate.
  • La contestazione della qualificazione della condotta (es. manipolazione di mercato) richiede, per poter valere in sede straordinaria, la dimostrazione di un errore fattuale immediatamente evidente e non una semplice diversa valutazione percentuale dell'andamento del prezzo.
  • La imputazione di comunicati o altri atti a una persona fisica, quando rilevante penalmente, necessita di prove dirette o ricollegamenti processuali solidi; semplici argomentazioni alternative senza elementi probatori nuovi non sono idonee in sede di ricorso straordinario.
  • Chi propone un ricorso straordinario deve evitare la riproposizione di ragionamenti già esaminati: ciò espone al rigetto per inammissibilità e a sanzioni per spese e ammende.
  • La Corte di legittimità, nel controllo della motivazione, può accertare la coerenza e la logicità della ricostruzione di merito, ma non può sostituirsi ai giudici di merito se non nei ristretti limiti previsti dall'art. 625‑bis.

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