Cassazione Penale, Sentenza n. 22246/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Lancione e Mercorella hanno impugnato la sentenza d'appello che confermava le condanne per delitti connessi al fallimento della Siderplast s.r.l. Lancione contestava: (i) la qualificazione di bancarotta impropria da operazioni dolose per il sistematico omesso versamento di tributi (sostenendo che si tratti al più di grave inadempimento e non di operazione dolosa, con carenza dell'elemento soggettivo e della prova della destinazione delle somme), (ii) la qualificazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva per la cessione dell'opificio senza pagamento (contestando l'accertamento del dolo e la mancanza di prova dello stato d'insolvenza al momento della cessione), (iii) la configurazione di bancarotta documentale fraudolenta anziché semplice (sosteneva negligenza dovuta all'inattività della società), e (iv) il trattamento sanzionatorio (diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale). Mercorella contestava: (i) la natura distrattiva della compravendita e la prova del mancato pagamento del prezzo (sosteneva efficacia probatoria della quietanza notarile e carenza di acquisizione di estratti-conti alternativi), (ii) la mancata riqualificazione dei fatti in ricettazione prefallimentare anziché bancarotta distrattiva, (iii) il diniego delle attenuanti generiche e (iv) la determinazione e motivazione della pena principale e accessoria.
La decisione
La Corte di Cassazione, con decisione del 23/04/2026, ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha confermato la sentenza d'appello che aveva ridotto solo le pene accessorie in misura corrispondente alla pena principale ma aveva mantenuto le condanne: per Lancione anni 3 di reclusione (bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta impropria da operazioni dolose) e per Mercorella anni 2 e mesi 4 (bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva, in concorso). La Corte ha ritenuto legittima la qualificazione delle omissioni tributarie come "operazioni dolose" quando risultano sistematiche, durature e frutto di scelta gestionale, idonee a prevedibilmente aggravare l'esposizione debitoria; ha ritenuto provata la distrazione patrimoniale per la cessione dell'opificio senza riscontro di pagamento e supportata da indizi convergenti (assenza di accrediti, falsificazione contabile, distruzione documentale, connessioni societarie). Ha altresì ritenuto corretta la valutazione del dolo concorsuale per Mercorella quale amministratrice dell'acquirente. Quanto alla bancarotta documentale, ha ritenuto che l'omessa consegna e la distruzione delle scritture, unite al quadro complessivo, dimostrassero il dolo e non mera trascuratezza. Sul piano sanzionatorio la Corte ha ritenuto congrua la negazione delle attenuanti generiche e il diniego della sospensione condizionale della pena, nonché non manifestamente illogica la determinazione delle pene accessorie. Infine ha dichiarato alcune doglianze inammissibili per travisamento della prova introdotte per la prima volta in cassazione (art. 606 c.3 c.p.p.).
Norme richiamate
Regio Decreto n. 267/1942 (Legge Fallimentare), art. 223, comma 2, n. 2
R.D. 267/1942, art. 223, comma 2, n. 2
Le "operazioni dolose" possono consistere anche nel sistematico e consapevole inadempimento di obbligazioni tributarie e previdenziali; non è richiesto il dolo specifico diretto al fallimento, ma la coscienza e volontà di porre in essere operazioni intrinsecamente pericolose per la salute economica della società e la prevedibilità del dissesto.
Regio Decreto n. 267/1942 (Legge Fallimentare), art. 216
Norma richiamata nella qualificazione dei reati in concorso e negli schemi di bancarotta; la dottrina e giurisprudenza orientano sull'ambito delle fattispecie distrattive e ricettazione prefallimentare.
Regio Decreto n. 267/1942 (Legge Fallimentare), art. 232, comma 3, n. 2
R.D. 267/1942, art. 232, comma 3, n. 2
La riqualificazione in ricettazione prefallimentare non è ammissibile quando l'operazione integra partecipazione causale concorsuale al meccanismo distrattivo: la bancarotta distrattiva si distingue dalla mera ricezione consapevole.
Codice Civile, art. 2700
L'atto pubblico prova fino a querela di falso le dichiarazioni rese innanzi al pubblico ufficiale; tuttavia la quietanza notarile non prova automaticamente l'effettivo trasferimento delle provviste, che resta questione di valutazione probatoria complessiva.
Codice Penale, art. 41
Si applica il principio del concorso causale: il contributo di un'operazione dolosa all'aggravamento del dissesto è rilevante anche se non unica causa del fallimento.
Codice Penale, artt. 132 e 133
Criteri per la determinazione della pena e per la personalizzazione della pena; la valutazione sulle attenuanti generiche e sulla rideterminazione delle pene accessorie rientra nella discrezionalità del giudice di merito se motivata adeguatamente.
Codice Penale, art. 163
Limiti alla concessione della sospensione condizionale della pena; nel caso di pene detentive superiori ai limiti previsti, la sospensione può essere negata.
Codice di Procedura Penale, art. 606, comma 3
Cod. proc. pen. art. 606, comma 3
Motivi basati su travisamento della prova introdotti per la prima volta in cassazione sono inammissibili se non già dedotti e trattati in appello; la parte non può sollevare fatti nuovi per la valutazione della prova in sede di legittimità.
Codice Penale, art. 110
Concorso di persone nel reato: per gli extranei che concorrono nella bancarotta patrimoniale è sufficiente la volontarietà del contributo nella consapevolezza del depauperamento del patrimonio sociale.
Codice Penale, art. 62-bis, comma 3
Cod. pen. art. 62-bis, comma 3
L'incensuratezza può perdere rilevanza quando manchino elementi di segno positivo; il giudice può ritenere l'incensuratezza recessiva rispetto ad altri fatti ostativi al riconoscimento delle attenuanti.
Massime di principio
- Il sistematico e duraturo omesso versamento di tributi può costituire "operazione dolosa" ai fini della bancarotta impropria se rappresenta una scelta gestionale finalizzata a "autofinanziamento" o risparmio illecito, non servendo la mera esistenza dell'iato temporale tra omissioni e fallimento a escluderne la rilevanza penale.
- La cessione di un bene sociale senza riscontro di pagamento (assenza di accrediti, mancanza di movimenti bancari coerenti, dispositivi contabili falsificati) e accompagnata da distruzione/omessa consegna della contabilità può integrare bancarotta patrimoniale distrattiva; la presenza di ipoteca sul bene non esclude automaticamente la natura distrattiva.
- La semplice presenza di un'annotazione o quietanza notarile non fa impossibile, di per sé, l'accertamento contrario: l'atto pubblico prova le dichiarazioni rese ma non l'effettivo trasferimento di risorse che resta oggetto di valutazione probatoria complessiva.
- L'omessa tenuta o consegna delle scritture contabili non integra automaticamente bancarotta documentale dolosa; occorre valutare la modalità, la consistenza e la finalità dell'omissione. Tuttavia, la reiterazione, la connessione con altre operazioni distrattive e la falsificazione contabile possono dimostrare il dolo.
- Per l'extraneus concorrente è sufficiente la consapevolezza del contributo al depauperamento patrimoniale (non la conoscenza dello stato di insolvenza): il ruolo e i rapporti societari con la fallita sono elementi valutabili come prova del dolo concorsuale.
- In sede di cassazione sono preclusi i rilievi sul travisamento della prova sollevati per la prima volta se non dedotti in appello; la ricostruzione probatoria di merito non è sindacabile se adeguatamente motivata.
- La determinazione della pena e il riconoscimento delle attenuanti rientrano nella discrezionalità motivata del giudice di merito; il rigetto delle attenuanti e la modifica delle pene accessorie possono coesistere senza contraddizione se fondati su valutazioni distinte.
- La qualificazione in ricettazione prefallimentare richiede che la condotta si limiti a ricevere beni sottratti alla garanzia: quando invece sussiste una partecipazione causale o un accordo distrattivo con l'amministratore, la fattispecie pertinente è la bancarotta distrattiva.
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