Cassazione Penale, Sentenza n. 15581/2022 del 21/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che, in accoglimento dell'appello del Procuratore della Repubblica, aveva ripristinato la custodia cautelare in carcere applicata in precedenza, ritenendo invece che dovesse essere confermata la sostituzione con gli arresti domiciliari disposta dal G.I.P. e che non fosse più attuale il pericolo di reiterazione. La difesa contestava la valutazione prognostica della pericolosità, sostenendo che i fatti per i quali si procede erano anteriori ad altri reati per i quali era poi stata disposta la misura meno afflittiva, che il ricorrente era da tempo sottoposto ad arresti domiciliari senza violazioni e che non sussistevano occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato il ripristino della custodia cautelare in carcere valorizzando la gravità e la continuità delle condotte, i precedenti specifici, la successiva vicenda cautelare e condanne recenti, nonché la contiguità a circuiti criminali e il possesso di materiale pericoloso. La Corte ha inoltre rilevato che la nozione di "attualità" del pericolo non richiede l'imminenza o l'esistenza di occasioni prossime, ma valuta la persistenza del periculum libertatis sulla base del complesso della condotta e della personalità dell'indagato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; la Cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di legge.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma richiamata per indicare il potere del Tribunale di pronunciare sull'appello avverso provvedimenti cautelari; nel caso è il riferimento formale per l'ordinanza del Tribunale della Libertà.
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
La Corte interpreta la nozione di "attualità" del pericolo di reiterazione non come imminenza o come necessità di provare "occasioni prossime" per la commissione di nuovi reati, ma come continuità del periculum libertatis nel tempo, valutabile sulla base del complesso delle condotte e della personalità dell'indagato.
legge 16 aprile 25, n. 47
Richiamata come fonte della modificazione normativa che incide sulla lettura dell'art. 274 c.p.p.; nella sentenza è citata per spiegare la portata della nozione di attualità del pericolo.
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione agli adempimenti esecutivi successivi alla decisione, ossia per le operazioni da svolgere a cura della Cancelleria.
Corte Costituzionale, n. 186 del 2000
Citata in riferimento alla possibilità di condannare il ricorrente al pagamento di una somma per l'irritualità o temerarietà dell'impugnazione; usata per giustificare la sanzione a carico del ricorrente.
art. 2 reg. esec. cod. proc. pen.
Richiamato dalla pronuncia nell'ordine alla Cancelleria per gli adempimenti consequenziali; riferimento operativo per l'esecuzione del provvedimento.
Massime di principio
- La "attualità" del pericolo di reiterazione ai fini cautelari non richiede la prova di una imminente occasione di reato: può essere valutata come persistenza di un pericolo nel tempo in base alla gravità, alla continuità delle condotte e alla personalità dell'indagato.
- Precedenti penali specifici, condotte recenti e ricadute successive in reati dello stesso genere costituiscono elementi idonei a giustificare misure cautelari più afflittive, anche se il soggetto è stato per un periodo sottoposto ad una misura meno grave.
- La mera decorrenza del tempo sotto una misura meno afflittiva (es. arresti domiciliari) e l'assenza di violazioni non bastano automaticamente a rendere inidonea la custodia cautelare in carcere; occorrono elementi concreti e nuovi che contrastino la valutazione del pericolo.
- In sede di gravame il giudice di merito può riaffermare la maggiore rigidità della misura se ritiene che non siano sopravvenuti elementi tali da modificare la prognosi cautelare; tale valutazione ha natura di merito e richiede motivazione logica e coerente.
- Ricorsi insufficientemente fondati o con esposizione generica possono essere dichiarati inammissibili e comportare conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e somme a favore della cassa delle ammende).
- Per ottenere la modifica di un provvedimento cautelare è preferibile allegare elementi nuovi, concreti e specifici (mutamenti di situazione, prova di ravvedimento effettivo, dissociazione da contesti criminali) capaci di incidere sulla prognosi di pericolosità.
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