Cassazione Civile, Ordinanza n. 30676/2022 del 18/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Agenzia fiscale)
La controversia
La controversia riguarda una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972 per il recupero di IVA ritenuta dovuta e non versata. La società contribuente aveva ottenuto in appello l’annullamento della pretesa in una precedente fase, poi cassata con rinvio; nel giudizio di rinvio la CTR ha escluso la nullità della cartella per omesso invio delle comunicazioni di irregolarità, ma ha nuovamente accolto l’appello della contribuente, ritenendo detraibile un’eccedenza IVA maturata in anni precedenti e riportata in dichiarazione, nonostante la mancata presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno intermedio. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 19 e 30 d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la mancata presentazione della dichiarazione annuale impedisse la detrazione per difetto di continuità temporale e per impossibilità di controllo dell’effettivo utilizzo del credito; 2) violazione degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, 54-bis d.P.R. n. 633/1972 e 2697 c.c., per non avere la CTR verificato in concreto la sussistenza del credito IVA, che restava contestata dall’Ufficio e non poteva presumersi consolidata dal solo mancato controllo automatizzato.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la mancata o tardiva presentazione della dichiarazione IVA non comporti, di per sé, l’indetraibilità dell’eccedenza già riportata, purché la detrazione sia esercitata entro la cornice biennale prevista dalla disciplina applicabile e siano rispettati i requisiti sostanziali del diritto alla detrazione. Ha invece accolto il secondo motivo, osservando che la CTR non aveva svolto alcuna verifica concreta sulla sussistenza del credito IVA e sui relativi fatti costitutivi, pur essendo tale verifica necessaria perché il credito era stato specificamente contestato dall’Agenzia. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, per l’accertamento in fatto della reale esistenza del credito e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Consente il controllo automatizzato della dichiarazione; la controversia richiede comunque, quando il credito è contestato, la verifica in concreto della sua sussistenza e dei suoi fatti costitutivi.
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
Norma sul controllo automatizzato IVA; non esonera il giudice dall’accertare l’effettiva esistenza del credito se contestata dall’Ufficio.
art. 19 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato dall’Agenzia per sostenere l’indetraibilità del credito in caso di mancata dichiarazione intermedia; la Corte ne esclude l’interpretazione rigida proposta dal ricorrente.
art. 30 d.P.R. n. 633/1972
Rilevante per il principio di continuità temporale dei periodi d’imposta invocato dall’Agenzia, ma non ostativo alla detrazione se il credito è riportato e utilizzato nei termini.
art. 2697 c.c.
Il contribuente deve provare i fatti costitutivi del credito IVA; il giudice non può riconoscere la detrazione senza accertamento in concreto quando la sussistenza del credito è contestata.
art. 28, comma 4, d.P.R. n. 633/1972
"ratione temporis" vigente
La decadenza opera solo se il credito o l’eccedenza non viene indicato nella prima dichiarazione utile; non basta la sola omissione della dichiarazione annuale intermedia.
art. 8, comma 3, d.P.R. n. 322/1998
La detrazione deve essere esercitata entro il termine previsto per la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.
art. 6, comma 5, Statuto del contribuente
Richiamato nel contesto della precedente cassazione sul mancato invio delle comunicazioni di irregolarità; nel giudizio in esame la CTR aveva già escluso la nullità della cartella per tale profilo.
Massime di principio
- In materia di IVA, la mancata presentazione della dichiarazione annuale di un periodo intermedio non comporta automaticamente la perdita del diritto alla detrazione dell’eccedenza già emersa e riportata, se il contribuente esercita il diritto entro il termine decadenziale applicabile e conserva i requisiti sostanziali della detrazione.
- Quando il credito IVA è specificamente contestato dall’Amministrazione finanziaria, il giudice tributario deve verificare in concreto la sua esistenza e i relativi fatti costitutivi; non è sufficiente affermarne la detraibilità in astratto o presumere il consolidamento del credito dal solo mancato controllo automatizzato.
- Nel processo tributario, l’onere di provare i fatti costitutivi del credito grava sul contribuente, sicché il riconoscimento della detrazione presuppone la dimostrazione che gli acquisti siano stati effettuati da soggetto passivo, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili.
- Le norme sul controllo automatizzato e sulla decadenza dalla detrazione vanno lette in chiave non formalistica: la tutela della neutralità dell’IVA impedisce che omissioni meramente dichiarative travolgano il diritto sostanziale, ma solo se il credito risulti effettivamente esistente e tempestivamente esercitato.
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