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Sentenza

Sentenza n. 5612/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma sia quanto al ricorso n. 8575 del 2025 sia quanto al ricorso n. 7751 del 2025, per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Sede staccata di Lecce, Sez. II, 30 luglio 2025 n. 1275, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202507751

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 30 luglio 2025 n. 1275, che aveva annullato l’autorizzazione comunale per l’installazione di una stazione radio base

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (residenti vicini)

Prevale il privato

La controversia

Le società Inwit e Vodafone hanno impugnato la sentenza del TAR che aveva annullato il provvedimento unico comunale del 18 aprile 2024 n. 24, rilasciato ai sensi dell’art. 44 del Codice delle comunicazioni elettroniche per l’installazione di una stazione radio base in Contrada Tre Tornesi San Carlo. Gli appelli contestavano, anzitutto, la tardività del ricorso di primo grado e la carenza di legittimazione o interesse delle residenti, sostenendo che esse avrebbero conosciuto l’opera già dall’inizio dei lavori, dalla pubblicizzazione dell’istanza o dalle segnalazioni di altri residenti. Nel merito, le società deducevano l’erroneità della sentenza per avere ritenuto operativo l’art. 6 del regolamento comunale sulle installazioni, nonostante la mancata adozione del Piano di installazione comunale previsto dall’art. 8, e per avere imposto una verifica delle aree preferenziali non prevista dalla normativa nazionale. In particolare, sostenevano che i criteri regolamentari fossero meramente preferenziali e non vincolanti e che non spettasse all’operatore dimostrare l’infungibilità del sito prescelto o l’inidoneità di ogni alternativa. Inwit proponeva inoltre appello contro il rigetto del ricorso incidentale, con il quale aveva chiesto l’annullamento dell’art. 6 del regolamento comunale per contrasto con il Codice delle comunicazioni elettroniche, la legge n. 36/2001 e il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche. Il Comune di Martina Franca, con appello incidentale, riproponeva la censura di tardività e contestava l’annullamento del titolo, sostenendo che l’obbligo istruttorio gravasse soprattutto sul proponente e chiedendo, in subordine, la riedizione dell’istruttoria senza caducazione integrale del titolo.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha riunito i due appelli, proposti contro la medesima sentenza, e li ha respinti, respingendo anche l’appello incidentale del Comune. Quanto alla tardività, ha confermato che il ricorso di primo grado era tempestivo: il basamento, realizzato all’interno di una proprietà privata, non era agevolmente visibile; le residenti non avevano visuale diretta sull’area; il cartello di cantiere non riportava gli estremi dell’autorizzazione né il rendering dell’opera; gli elementi richiamati dagli appellanti costituivano meri indizi non sufficienti a dimostrare la concreta conoscenza anteriore dell’opera. Il palo fu eretto l’8 luglio 2024 e il ricorso fu notificato il 7 ottobre 2024, entro il termine decadenziale. Nel merito, il Collegio ha ritenuto che l’art. 6 del regolamento comunale fosse valido, efficace e applicabile anche in assenza del Piano di installazione comunale previsto dall’art. 8, perché già individuava puntualmente criteri di priorità e aree preferenziali. Tali criteri non configurano un divieto assoluto o generalizzato di localizzazione, né rendono automaticamente ostativa la scelta di un sito diverso, ma impongono al Comune un’istruttoria completa e concreta sulla compatibilità del sito proposto e sull’eventuale impossibilità, inidoneità o insufficienza delle localizzazioni preferenziali. L’istruttoria svolta dal Comune è stata ritenuta insufficiente, sicché l’autorizzazione è illegittima. Tuttavia, poiché la stazione radio base era già stata installata, la sentenza non produce effetti demolitori immediati: ha effetti conformativi e impone al Comune di riesercitare il potere sull’istanza originaria, rinnovando il procedimento e integrando l’istruttoria. Il Comune dovrà adottare una nuova autorizzazione, espressa o tacita, oppure rigettare la domanda; solo in quest’ultima ipotesi potrà ordinare la demolizione dell’impianto. Le società appellanti e il Comune sono stati condannati, in solido processualmente ma nella misura di € 3.000 ciascuno, a rifondere alle residenti le spese del grado, complessivamente liquidate in € 9.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 70 c.p.a.

    Consente la riunione facoltativa dei ricorsi connessi quando ciò sia opportuno per economia processuale e prevenzione di giudicati contrastanti.

  • art. 96, comma 1, c.p.c.

    Impone, nel giudizio di appello, la riunione degli appelli proposti contro la medesima sentenza.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    Il termine per l’azione di annullamento decorre dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero dalla scadenza del termine di pubblicazione quando prevista.

  • art. 44 d.lgs. 259/2003

    Disciplina il procedimento autorizzatorio per l’installazione delle stazioni radio base; la sua celerità non esclude lo svolgimento degli approfondimenti istruttori necessari.

  • art. 8, comma 6, l. 36/2001

    I comuni possono adottare un regolamento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge [...] per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio.

    I Comuni possono stabilire criteri localizzativi e siti preferenziali, ma non introdurre limiti generalizzati; i criteri devono essere interpretati in modo compatibile con la normativa statale.

  • art. 6 del Regolamento comunale per l’installazione, il monitoraggio e il controllo degli impianti di telecomunicazioni

    È una norma autoesecutiva e vincolante per l’istruttoria comunale, anche in assenza del Piano di installazione comunale previsto dall’art. 8; individua criteri di priorità e aree preferenziali, senza imporre un divieto assoluto di localizzazione altrove.

  • art. 8 del Regolamento comunale per l’installazione, il monitoraggio e il controllo degli impianti di telecomunicazioni

    Prevede il Piano di installazione comunale, ma la sua mancata adozione non rende inefficaci i criteri già puntualmente fissati dall’art. 6.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Richiama nel processo amministrativo la disciplina delle spese processuali.

Massime di principio

  • La piena conoscenza dell’atto lesivo, idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione, richiede la percezione o la concreta percepibilità dell’esistenza del provvedimento e della sua lesività, ma non la conoscenza integrale del provvedimento o degli atti endoprocedimentali.
  • Nelle controversie relative a titoli abilitativi edilizi o assimilabili, il dies a quo decorre dall’inizio dei lavori quando si contesta l’an della trasformazione, mentre decorre dal completamento dei lavori o dal raggiungimento di uno stadio che renda percepibili dimensioni e caratteristiche dell’opera quando si contesta il quomodo, salva la prova anche presuntiva di una conoscenza anteriore concreta.
  • Un regolamento comunale che individui puntualmente criteri di priorità e aree preferenziali per la localizzazione delle stazioni radio base è efficace e vincolante per l’istruttoria comunale anche se il piano attuativo o piano antenne previsto dal regolamento non è stato adottato.
  • I criteri comunali di localizzazione delle stazioni radio base sono legittimi se operano come criteri preferenziali e non introducono divieti assoluti o limitazioni generalizzate; la scelta di un sito diverso da quelli preferenziali resta possibile, ma deve essere preceduta da una motivata istruttoria sulla compatibilità del sito proposto e sull’impossibilità, inidoneità o insufficienza delle localizzazioni preferenziali.
  • Nel procedimento autorizzatorio per una stazione radio base, l’amministrazione non può limitarsi a un mero scambio documentale, ma deve svolgere verifiche puntuali e analitiche sugli interessi coinvolti e sui criteri localizzativi che essa stessa si è imposta.
  • Quando l’annullamento del titolo autorizzatorio interviene dopo la realizzazione dell’impianto, il giudice può limitare gli effetti alla conformazione del successivo esercizio del potere, imponendo la riedizione del procedimento senza ordinare l’immediata demolizione; la demolizione potrà seguire solo un nuovo diniego legittimamente adottato.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioTitoli abilitativi ediliziInvalidità del provvedimentoTermini e notificazione del ricorso
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàDifetto di istruttoriaEffetto conformativo e riedizione del potere

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