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Sentenza

Sentenza n. 559/2026 - Palermo, Sezione 2

per l'accertamento: - della illegittimità del parziale silenzio serbato dall’intimata Amministrazione su un’istanza di accesso presentata dai ricorrenti il 24 ottobre 2025;

Giustizia amministrativa202600007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio parziale serbato sull’istanza di accesso agli atti della procedura di assunzione, inclusi i verbali dei criteri di selezione, dei colloqui e la documentazione relativa al controinteressato

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (gestore servizio pubblico)

La controversia

I ricorrenti, inseriti nell’elenco di mobilità interaziendale previsto dalla legge regionale n. 20/2016, avevano partecipato a una procedura di assunzione per posti di operaio di primo e secondo livello. Dopo essere stati assunti al primo livello, ritenevano di possedere titoli ed esperienza utili per il secondo livello e sospettavano che altri partecipanti, privi dei requisiti necessari, fossero stati invece inquadrati a quel livello. Per verificare i criteri di selezione, il rispetto del merito e della par condicio, presentavano un’istanza di accesso il 24 ottobre 2025. L’amministrazione trasmetteva parte della documentazione, ma non i verbali relativi ai criteri di selezione, ai colloqui e la documentazione concernente il controinteressato. A seguito del mancato riscontro alla richiesta integrativa, i ricorrenti impugnavano il silenzio serbato dall’amministrazione. Nel corso del giudizio dichiaravano tuttavia che i tentativi di bonario componimento avevano avuto esito positivo e rinunciavano al ricorso.

La decisione

Il Collegio ha rilevato che la rinuncia non era stata ritualmente notificata né all’amministrazione né al controinteressato; mancavano quindi i presupposti formali per dichiarare l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84, comma 3, c.p.a. La dichiarazione depositata in atti, tuttavia, costituiva idoneo elemento per ritenere sopravvenuta la carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. Applicando il consolidato orientamento secondo cui la rinuncia irrituale può essere valutata come dichiarazione di sopravvenuta carenza d’interesse, il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile. Le spese sono state dichiarate irripetibili.

Norme richiamate

  • art. 24, comma 4, l.r. n. 20/2016

    Richiamato quale fondamento dell’inserimento dei ricorrenti nell’elenco di mobilità interaziendale.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Individua, insieme all’art. 84, comma 3, c.p.a., i presupposti formali per la dichiarazione di estinzione del giudizio.

  • art. 84, comma 3, c.p.a.

    Richiede la notificazione della rinuncia alle altre parti ai fini dell’estinzione del giudizio.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di desumere dalla dichiarazione di rinuncia irrituale la sopravvenuta carenza di interesse e di dichiarare improcedibile il ricorso.

  • art. 84, commi 1 e 3, c.p.a.

    La rinuncia non notificata alla controparte è irrituale e non produce l’estinzione, ma può essere valutata come manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso amministrativo, per produrre l’estinzione del giudizio, deve rispettare i requisiti formali previsti dal codice del processo amministrativo, tra cui la notificazione alle altre parti ai sensi dell’art. 84, comma 3, c.p.a.
  • La rinuncia irrituale, perché non notificata alle controparti, non determina l’estinzione del giudizio; tuttavia può essere valutata dal giudice, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., quale dichiarazione idonea a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse e comportare l’improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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