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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12889/2021 del 13/05/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La controversia riguarda un contratto di locazione finanziaria: il tribunale aveva accertato l'illegittima applicazione di interessi e oneri e aveva condannato UBI Leasing a ricalcolare e restituire somme (circa €70.269,17). In primo grado il giudice ritenne che il tasso indicato nel contratto corrispondesse al TAN ma mancasse l'indicazione corretta del tasso di leasing/TIR richiesto dalle istruzioni di vigilanza, applicando la sanzione sostitutiva prevista dall'art. 117 TUB (sostituzione del tasso convenuto con quello legale/di legge). UBI Leasing ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello denunciando violazione dell'art. 117 TUB e delle Istruzioni della Banca d'Italia (sostendo che il tasso era indicato o comunque determinabile per relationem nelle clausole contrattuali, art. 5) nonché errori di interpretazione del TAN vs TIR; deduceva altresì violazione dell'art. 1362 c.c. per errata interpretazione della clausola.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo in parte e ha cassato la sentenza della Corte d'Appello, ritenendo che i giudici di merito non abbiano adeguatamente verificato i presupposti per applicare la sanzione sostitutiva di cui all'art. 117, comma 7, TUB. In particolare la Corte ha rilevato che non è chiaro se la difformità riscontrata derivi (a) da un tasso realmente non indicato/determinabile nel contratto (giustificando la sanzione), (b) da opacità della rappresentazione del costo dovuta alla periodicità delle rate (trasparenza economica) o (c) dall'applicazione di un tasso diverso in fase di esecuzione (che non integra i presupposti dell'art. 117 comma 7). Perciò la sentenza è annullata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Torino in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese; il secondo motivo è stato ritenuto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 117 TUB (d.lgs. n. 385/1993)

    «i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora»

    La Corte interpreta l'art.117 come prevedente una sanzione sostitutiva (comma 7) applicabile solo se sussistono i presupposti previsti dai commi 4 e 6: mancanza di indicazione del tasso o clausole nulla/di rinvio vietato. Prima di applicare la sanzione il giudice deve accertare se il tasso sia effettivamente indeterminato/indeterminabile o se la discrepanza derivi da altra causa (opacità o esecuzione diversa).

  • Istruzioni della Banca d'Italia (circ. n. 228/1999 e circ. n. 229/1999, aggiornamento 25/07/2003) e Disposizioni di trasparenza 29/07/2009

    Le istruzioni definiscono i contenuti informativi obbligatori per il leasing (tasso di leasing/TIR, modalità di calcolo) e sono state richiamate per valutare se il tasso indicato fosse conforme o comunque determinabile. La Corte ha ritenuto che, se il contratto non fornisce una conoscenza effettiva del costo (per es. per la periodicità delle rate), possa configurarsi opacità rilevante ai fini della sanzione, ma il giudice deve verificare concretamente la determinabilità.

  • art. 1284 c.c.

    Richiamato come principio che gli interessi possono derivare anche da fonti primarie o secondarie; la Corte lo usa per motivare che il concetto di interessi comprende anche tassi imposti da normative o istruzioni.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Norma di rito che disciplina il motivo di cassazione per violazione di legge; la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione di norme civili e di vigilanza.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato nella censura di interpretazione contrattuale (secondo motivo): la ricorrente sosteneva che la clausola contenente i criteri di calcolo consentisse la determinazione del tasso per periodicità mensile; la Corte ha ritenuto il secondo motivo assorbito dopo l'accoglimento del primo.

  • Giurisprudenza nazionale e comunitaria (Cass. e Corte di Giustizia UE, sentenza 21/12/2016)

    La Corte richiama la giurisprudenza sulla determinabilità per "relationem" del tasso e la sentenza CGUE sul principio di trasparenza economica, riconoscendone rilievo di ordine pubblico: la trasparenza economica può giustificare il sindacato di legittimità sul contenuto contrattuale e indurre l'applicazione della sanzione se il costo complessivo non era comprensibile dall'utilizzatore.

Massime di principio

  • La sanzione sostitutiva ex art. 117 TUB (integrazione cogente del tasso) è applicabile solo se sussiste uno dei presupposti previsti nei commi 4 e 6: mancanza/invalidità dell'indicazione del tasso o clausole rinvianti vietate; il giudice deve accertare concretamente questi presupposti prima di sostituire il tasso.
  • La semplice discrepanza tra il tasso effettivamente applicato e quello pattuito in fase di esecuzione non giustifica l'applicazione della sanzione sostitutiva: quella è una questione esecutiva/contrattuale distinta dall'assenza o indeterminazione del tasso nel contenuto obbligatorio del contratto.
  • Quando il contratto indica un tasso nominale (TAN) ma le rate hanno periodicità infra-annuale, il giudice deve verificare se il tasso di leasing/TIR sia comunque determinabile (anche con calcoli complessi) sulla base di criteri e elementi oggettivi riportati in contratto o richiamabili (determinabilità per relationem). Se è determinabile senza discrezionalità, la sanzione non si applica.
  • L'opacità informativa (mancata trasparenza economica) che impedisca all'utilizzatore di conoscere il costo reale dell'operazione può giustificare l'intervento sanzionatorio: il giudice deve valutare se la rappresentazione contrattuale sia stata sostanzialmente fuorviante rispetto al prezzo pubblicizzato o percepito dal consumatore.
  • Il giudice non può limitarsi a constatare una "minima differenza" numerica tra tassi: deve motivare se tale differenza incide sulla determinabilità del tasso o sulla trasparenza del contratto e quindi sui presupposti di legge per la correzione.
  • In caso di dubbio, la valutazione spetta al giudice di merito che deve compiere accertamenti tecnici e finanziari (anche perizia) per stabilire se il tasso sia effettivamente indeterminato o semplicemente applicato in modo difforme.

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