Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7514/2022 del 08/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'iscrizione a ruolo per crediti previdenziali risultanti da cartelle esattoriali mai notificate; la ricorrente chiedeva l'accertamento dell'infondatezza del credito e/o la declaratoria di prescrizione quinquennale, deducendo l'omessa notifica delle cartelle e quindi la decorrenza della prescrizione.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno ritenuto che, nelle opposizioni che investono il merito della pretesa contributiva (es. infondatezza del credito o prescrizione per mancata notifica), la legittimazione passiva spetta esclusivamente all'ente impositore (INPS) ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 26/02/1999 n.46. Poiché la causa era stata proposta solo nei confronti dell'agente della riscossione (Equitalia/Agenzia delle Entrate - Riscossione), il giudizio non poteva essere proposto per difetto di legittimazione e la sentenza è stata cassata senza rinvio. Le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 24 d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46

    contro l'iscrizione a ruolo il contribuente puo' proporre opposizione ... Il ricorso va notificato all'ente impositore

    Per le opposizioni che investono il merito della pretesa previdenziale (infondatezza del credito o prescrizione), la legittimazione passiva compete all'ente impositore (INPS); l'agente della riscossione non è soggetto legittimato a resistere in luogo dell'ente quando è in discussione il merito del credito.

  • art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999 n. 112

    il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarita' o la validita' degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite

    Nella giurisprudenza tributaria tale norma imponeva all'agente di chiamare l'ente impositore quando la lite non riguarda soltanto la regolarità formale; tuttavia le Sezioni Unite hanno escluso l'estensione automatica di questo principio alla materia previdenziale regolata specificamente dall'art.24 d.lgs. 46/1999.

  • art. 19 d.lgs. n. 112/1999

    Riferito nel ricorso come norma che tutela l'ente impositore dall'eventuale mancata riscossione imputabile al concessionario; tuttavia non è risultato decisivo per stabilire la legittimazione passiva nelle opposizioni in materia previdenziale.

  • art. 1188 cod. civ.

    Richiamato per qualificare l'agente della riscossione come soggetto autorizzato a ricevere il pagamento (adiectus solutionis causa), vincolato alla decisione del giudice ma non titolare del diritto sostanziale contestato.

  • art. 382 cod. proc. civ.

    Norma richiamata a supporto della possibilità di cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta (es. per difetto di legittimazione ad agire o a contraddire).

Massime di principio

  • Se si impugna l'iscrizione a ruolo di crediti previdenziali per motivi che investono il merito della pretesa (infondatezza del credito, prescrizione correlata a mancata notifica), la legittimazione passiva spetta all'ente impositore (INPS) e non all'agente della riscossione.
  • Agire solo contro l'agente della riscossione senza coinvolgere l'ente titolare del credito può comportare il rigetto della domanda per difetto di legittimazione; il vizio può essere rilevato d'ufficio in qualsiasi grado e determina, se insanabile, la cassazione senza rinvio.
  • Se il ricorrente intende far valere la responsabilità o specifiche condotte dell'agente della riscossione (non soltanto il merito del credito), deve formulare precise allegazioni che giustifichino la chiamata in causa dell'agente e/o dell'ente; in mancanza, il processo dovrà essere corretto radicando l'azione nei confronti del soggetto materialmente legittimato (l'ente).
  • Nel dubbio tra questioni di merito della pretesa e questioni formali della procedura di riscossione, è essenziale delimitare chiaramente le censure nel ricorso: se prevale la contestazione del merito previdenziale, l'attore dovrà rivolgersi all'ente impositore; se prevalgono vizi della procedura imputabili all'agente, l'agente può essere chiamato in causa, ma l'onere della chiamata grava sull'agente salvo diversa previsione normativa.
  • Il suggerimento operativo: quando si impugna una cartella previdenziale, notificare o dirigere l'azione contro l'ente impositore (INPS) se si vogliono ottenere pronunce sul merito; in alternativa, se si intende agire solo contro l'agente, dedurre specifiche e circostanziate responsabilità procedurali che giustifichino la partecipazione dell'agente alla lite.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.