Cassazione Civile, Ordinanza n. 20155/2021 del 15/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato tre avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2007, 2008 e 2009, ai fini IVA, IRES e IRAP, sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza. Secondo l'Ufficio, la società aveva posto in essere un meccanismo fraudolento finalizzato alla creazione di costi fittizi e crediti IVA inesistenti, mediante interposizione fittizia nei servizi di pulizia e facchinaggio resi ai clienti, con impiego di soci lavoratori di società consorziate. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente; la CTR aveva invece rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo, in sintesi, che in mancanza di azione penale e per effetto della modifica dell'art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993, fosse venuto meno l'ostacolo alla deducibilità dei costi. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) omessa pronuncia della CTR sul motivo d'appello relativo alla ripresa IVA; 2) carenza di motivazione e violazione delle norme processuali tributarie, per avere la CTR affermato senza adeguata motivazione la deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette; 3) violazione delle norme sul processo tributario e dell'art. 112 c.p.c., per avere la CTR annullato gli avvisi invece di rideterminare il reddito, una volta valutata la natura dei costi contestati.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando inammissibile il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha affermato che la CTR aveva omesso di pronunciarsi sulla ripresa IVA e, soprattutto, che, una volta qualificata la fattispecie come operazioni soggettivamente o oggettivamente inesistenti, il giudice di merito avrebbe dovuto verificare l'incidenza dei costi dedotti alla luce dei requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, procedendo alla rideterminazione del reddito imponibile anziché all'annullamento integrale dell'atto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
impone al giudice di pronunciarsi su tutti i motivi di impugnazione e la sua violazione integra omessa pronuncia.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione è censurabile in cassazione solo nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
consente la denuncia di nullità della sentenza e del procedimento per vizi processuali.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
come riformulato, riduce il sindacato di legittimità al minimo costituzionale della motivazione.
art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992
richiamato unitamente all'art. 36 del medesimo decreto quale parametro della motivazione della sentenza tributaria.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
richiede una motivazione sufficiente della sentenza tributaria.
art. 2 d.lgs. 546/1992
richiamato tra le norme processuali violate nel terzo motivo.
art. 35, comma 3, d.lgs. 546/1992
richiamato tra le norme processuali violate nel terzo motivo.
art. 277 c.p.c.
richiamato per sostenere che il giudice avrebbe dovuto rideterminare il reddito invece di annullare l'atto.
art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993
nella formulazione vigente e nel regime transitorio è applicabile anche ai fatti anteriori, ove più favorevole, salvo definitività dei provvedimenti, e consente la deducibilità dei costi per operazioni soggettivamente inesistenti nei limiti dei requisiti generali dei costi.
art. 8, comma 1, d.l. 16/2012
"ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi"
ha portata retroattiva e impone di considerare l'effetto dei costi non deducibili sulla rettifica del reddito.
art. 8, comma 3, d.l. 16/2012
le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai fatti anteriori, ove più favorevoli, salvo i provvedimenti divenuti definitivi.
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
i costi restano deducibili solo se rispettano i requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia su un motivo di appello integra nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. quando dal testo della decisione risulti la totale mancanza di esame del punto devoluto.
- Nel processo civile e tributario, il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è ormai confinato alle sole anomalie motivazionali estreme, non essendo più consentito censurare la mera insufficienza o inadeguatezza della motivazione.
- In materia di imposte sui redditi, la disciplina introdotta dall'art. 8 del d.l. 16/2012, come interpretata dalla Corte, opera retroattivamente se più favorevole e richiede comunque di verificare la concreta deducibilità dei costi secondo i requisiti generali del TUIR.
- Per le operazioni soggettivamente inesistenti, la mera consapevolezza dell'acquirente non esclude automaticamente la deducibilità dei costi: occorre verificare se i costi siano effettivi, inerenti e fiscalmente determinabili.
- Anche quando il giudice ritenga non deducibili taluni costi, non può limitarsi all'annullamento integrale dell'accertamento, ma deve rideterminare il reddito imponibile tenendo conto della parte di costi che resta fiscalmente rilevante.
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