Sentenza del 26/01/2015 n. 1295 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, che aveva annullato gli avvisi di accertamento e liquidazione ICI relativi agli anni 2001, 2002 e 2003. L'unico motivo di ricorso riguardava la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della Legge n. 212/2000 e dell'art. 59, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n. 446/1997. In particolare, il Comune sosteneva che gli avvisi fossero validi anche senza l'allegazione della deliberazione della Giunta comunale che aveva determinato i valori venali minimi dei terreni edificabili, poiché tale atto, avente contenuto normativo o comunque generale, era conoscibile tramite la pubblicazione prevista dalla legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune, ritenendo fondato l'assunto secondo cui l'obbligo di allegazione previsto dall'art. 7 dello Statuto del contribuente riguarda soltanto gli atti necessari a rendere comprensibili le ragioni dell'accertamento, inclusi i relativi presupposti di fatto. Sono invece esclusi gli atti irrilevanti e quelli a contenuto normativo, anche secondario, come deliberazioni e regolamenti comunali, quando siano legalmente conoscibili attraverso la pubblicazione. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata e la causa è stata rinviata ad altra sezione della medesima Commissione, che dovrà riesaminare la controversia e decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 (Statuto dei diritti del contribuente)
Obbligo di allegazione o riproduzione nell'atto impositivo degli atti richiamati.
L'obbligo riguarda gli atti necessari a rendere comprensibili le ragioni dell'accertamento, comprese quelle di fatto. Non si estende agli atti irrilevanti né agli atti normativi o regolamentari legalmente conoscibili mediante pubblicazione.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera g)
Determinazione dei valori venali minimi dei terreni edificabili per zone omogenee ai fini ICI.
La deliberazione comunale che individua valori venali di riferimento per le aree edificabili costituisce un atto generale o normativo secondario, la cui mancata allegazione all'avviso non determina di per sé l'illegittimità dell'accertamento, se l'atto è conoscibile tramite le formalità di pubblicazione.
Cassazione, ordinanza 25 luglio 2012, n. 13105
Principio richiamato dalla sentenza.
È stata esclusa la necessità di allegare all'avviso ICI la deliberazione della Giunta comunale che determina i valori degli immobili o delle aree edificabili, trattandosi di atto conoscibile per effetto della pubblicazione.
Cassazione, sentenza 17 ottobre 2008, n. 25371
Precedente richiamato a sostegno della distinzione tra atti da allegare necessariamente e atti generali o normativi conoscibili mediante pubblicazione.
Cassazione, sentenza 26 marzo 2014, n. 7044
Precedente richiamato per un principio analogo in materia di TARSU, relativo all'esclusione dall'obbligo di allegazione degli atti normativi o regolamentari legalmente conoscibili.
Massime di principio
- L'atto impositivo deve consentire al contribuente di comprendere concretamente le ragioni della pretesa fiscale; perciò devono essere allegati o riprodotti gli atti individuali e gli elementi di fatto indispensabili alla sua difesa.
- Non è normalmente necessario allegare deliberazioni, regolamenti e altri atti generali o normativi dell'ente impositore, purché siano stati regolarmente pubblicati e siano quindi legalmente conoscibili.
- La mancata allegazione di un atto richiamato nell'avviso non comporta automaticamente l'illegittimità dell'accertamento: occorre verificare se quell'atto sia indispensabile per comprendere la pretesa oppure se abbia natura generale e sia accessibile tramite pubblicazione.
- Nel caso di valori fiscali determinati con criteri generali per categorie o zone omogenee, la deliberazione comunale può fungere da parametro di riferimento senza dover essere necessariamente allegata all'avviso, salvo ulteriori circostanze che ne rendano indispensabile la conoscenza per la difesa del contribuente.
- La cassazione con rinvio non determina necessariamente la vittoria definitiva del Comune sul merito dell'imposta: stabilisce soltanto che l'annullamento fondato sulla mancata allegazione della deliberazione non era corretto; il giudice di rinvio dovrà esaminare gli eventuali ulteriori profili della controversia.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 26 gen 2015Sentenza del 26/01/2015 n. 1276 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 26 gen 2015Sentenza del 26/01/2015 n. 1277 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 26 gen 2015Sentenza del 26/01/2015 n. 1278 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 26 gen 2015Sentenza del 26/01/2015 n. 1284 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 26 gen 2015Sentenza del 26/01/2015 n. 1285 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 26 gen 2015Sentenza del 26/01/2015 n. 1293 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →