Ordinanza n. 1985/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione ottava, n. 5470 del 9 ottobre 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. VIII, che aveva deciso sulle impugnazioni del diniego comunale di autorizzazione paesaggistica semplificata e dei pareri della Soprintendenza relativi all'intervento sull'immobile
Esito
La controversia
Il proprietario ha appellato la sentenza del TAR contestando: la qualificazione dell'immobile come ricadente nel percorso dell'Appia Antica, sostenendo che esso si trovi invece lungo un tratto dell'Appia realizzato negli anni Trenta e distinto dall'antico percorso; l'affermazione dell'esistenza, nelle vicinanze del manufatto, di un reticolo di canali di bonifica del Fiume Garigliano, ritenuta inesatta; la limitazione del parere favorevole della Soprintendenza alla demolizione delle sole murature interne, perché non visibili nel contesto paesaggistico. Secondo l'appellante, anche le murature perimetrali avrebbero dovuto essere considerate non visibili, in quanto occultate da un rivestimento esterno realizzato con tipologie tradizionali e risalenti all'epoca del fabbricato; inoltre, la conservazione delle murature perimetrali avrebbe comportato un maggiore rischio sismico. Il giudizio riguarda il diniego comunale di autorizzazione paesaggistica semplificata e i pareri della Soprintendenza, inizialmente negativo sull'intervento di demolizione e ricostruzione e successivamente favorevole, con chiarimenti, sull'adeguamento sismico.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha definito l'appello nel merito. Ha ritenuto necessario acquisire dal Ministero della Cultura - Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le Province di Caserta e Benevento chiarimenti documentati sui principali punti controversi, riguardanti in particolare la collocazione dell'immobile rispetto al percorso dell'Appia Antica, l'esistenza del reticolo dei canali di bonifica e la portata della distinzione tra murature interne e perimetrali ai fini della demolizione e ricostruzione. Ha quindi disposto gli incombenti istruttori, assegnando alla Soprintendenza il termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione via PEC dell'ordinanza per il deposito della documentazione. La prosecuzione è stata rinviata a un'udienza pubblica da fissarsi con separato provvedimento; nessuna decisione è stata adottata sull'annullamento degli atti o sulla fondatezza dei motivi d'appello.
Norme richiamate
art. 146 d.lgs. 42/2004
La disposizione è richiamata quale base normativa dell'istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata e dei pareri espressi dalla Soprintendenza; l'ordinanza non ne fornisce un'interpretazione definitiva.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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