Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 4422/2026 - Roma, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. -OMISSIS-, pronunciata in data 22 gennaio 2025 e pubblicata il 24 gennaio 2025, dal Tribunale di -OMISSIS-, Ufficio del Giudice del Lavoro, nella persona della Dott.ssa -OMISSIS-, in accoglimento della domanda spiegata da -OMISSIS-, nel giudizio recante il n. -OMISSIS- RGLP.

Giustizia amministrativa202511654

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o incompleta esecuzione della sentenza del giudice del lavoro del 22 gennaio 2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

È stato proposto ricorso per ottemperanza della sentenza pronunciata dal Tribunale, Ufficio del Giudice del Lavoro, che aveva accolto la domanda del privato. Nel giudizio di ottemperanza, il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito. Dagli atti emerge che la scuola avrebbe adottato il decreto autorizzativo di spesa del 9 febbraio 2026 in esecuzione della sentenza e avrebbe provveduto al pagamento delle spese legali mediante ordinativi del 24 gennaio 2025. Il TAR ha ritenuto tuttavia necessario acquisire chiarimenti sull’effettivo stato dell’esecuzione, con particolare riferimento alle attività già compiute o ancora in corso, finalizzate all’integrale adempimento della sentenza.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza. Ha disposto un incombente istruttorio a carico del Ministero, che dovrà depositare una relazione di chiarimenti sui fatti oggetto del giudizio e sulle attività poste in essere o in corso di espletamento per l’integrale esecuzione della sentenza, entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell’ordinanza. La trattazione è stata rinviata all’udienza camerale del 16 settembre 2026. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La norma è richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione rappresenta di avere compiuto alcuni atti esecutivi ma non risulta ancora verificata l’integrale esecuzione del titolo, il giudice può disporre un’istruttoria acquisendo dall’amministrazione una relazione dettagliata sulle attività già svolte e su quelle ancora in corso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.