Ordinanza n. 4422/2026 - Roma, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. -OMISSIS-, pronunciata in data 22 gennaio 2025 e pubblicata il 24 gennaio 2025, dal Tribunale di -OMISSIS-, Ufficio del Giudice del Lavoro, nella persona della Dott.ssa -OMISSIS-, in accoglimento della domanda spiegata da -OMISSIS-, nel giudizio recante il n. -OMISSIS- RGLP.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o incompleta esecuzione della sentenza del giudice del lavoro del 22 gennaio 2025
Esito
La controversia
È stato proposto ricorso per ottemperanza della sentenza pronunciata dal Tribunale, Ufficio del Giudice del Lavoro, che aveva accolto la domanda del privato. Nel giudizio di ottemperanza, il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito. Dagli atti emerge che la scuola avrebbe adottato il decreto autorizzativo di spesa del 9 febbraio 2026 in esecuzione della sentenza e avrebbe provveduto al pagamento delle spese legali mediante ordinativi del 24 gennaio 2025. Il TAR ha ritenuto tuttavia necessario acquisire chiarimenti sull’effettivo stato dell’esecuzione, con particolare riferimento alle attività già compiute o ancora in corso, finalizzate all’integrale adempimento della sentenza.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza. Ha disposto un incombente istruttorio a carico del Ministero, che dovrà depositare una relazione di chiarimenti sui fatti oggetto del giudizio e sulle attività poste in essere o in corso di espletamento per l’integrale esecuzione della sentenza, entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell’ordinanza. La trattazione è stata rinviata all’udienza camerale del 16 settembre 2026. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione rappresenta di avere compiuto alcuni atti esecutivi ma non risulta ancora verificata l’integrale esecuzione del titolo, il giudice può disporre un’istruttoria acquisendo dall’amministrazione una relazione dettagliata sulle attività già svolte e su quelle ancora in corso.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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