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Decreto ministeriale

Decreto ministeriale n. 326 del 07/12/2023

Risorse derivanti dagli accordi di programma ex articolo 15, del D.Lgs 422/97, sottoscritti dal Ministro dei Trasporti pro tempore e le singole regioni a statuto ordinario - Decreto di riparto a seguito dello svincolo delle risorse oggetto delle procedure di pignoramento Longarini Edoardo - POS 62/2015- Decreto n. 6089/2013 del Tribunale di Roma.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti326

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto assegna alle Regioni a statuto ordinario le risorse disponibili sul capitolo 7288 del bilancio MIT per completare gli interventi previsti dagli accordi di programma ex articolo 15 del d.lgs. 422/1997 relativi alle ferrovie regionali. Poiché le somme disponibili non coprono l’intero fabbisogno nazionale, il provvedimento stabilisce criteri di priorità per l’utilizzo dei fondi e ripartisce le assegnazioni regionali fino all’importo residuo disponibile di euro 499.038.503,27. Il decreto indica inoltre che le future risorse destinate alle ferrovie regionali dovranno tenere conto di un ulteriore fabbisogno programmato pari a euro 49.680.316,69 e rinvia ai successivi provvedimenti dirigenziali per l’impegno delle somme.

Assegnazione alle Regioni a statuto ordinario delle risorse per il completamento degli interventi previsti dagli accordi di programma ex art. 15 d.lgs. 422/1997 sulle ferrovie regionali

Assegnazione di risorse per il completamento degli accordi di programma sulle ferrovie regionali

Il decreto assegna alle Regioni a statuto ordinario le risorse iscritte sul capitolo 7288 del bilancio del MIT per portare a completamento gli interventi previsti dagli accordi di programma stipulati ai sensi dell’articolo 15 del d.lgs. 422/1997. Il provvedimento si inserisce nel quadro del trasferimento di funzioni e risorse in materia di servizi ferroviari locali disciplinato dagli articoli 8, 12 e 15 del d.lgs. 422/1997 e prende atto dell’intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni il 6 dicembre 2023.

Base normativa e ricostruzione delle risorse

Il decreto richiama innanzitutto il sistema degli accordi di programma previsto dal d.lgs. 422/1997: gli articoli 8 e 12 hanno reso necessario un accordo di programma con ciascuna Regione a statuto ordinario per il trasferimento delle funzioni amministrative e programmatorie sui servizi ferroviari di interesse locale, mentre l’articolo 15 disciplina gli investimenti, includendo interventi, mezzi di trasporto, materiale rotabile, tempi di realizzazione, soggetti attuatori, risorse e modalità di erogazione.

Le somme oggetto del decreto derivano da risorse in origine depositate su conti di tesoreria infruttiferi intestati al MIT ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della legge n. 166/2002, con vincolo di destinazione alle singole Regioni. Tali somme erano state in parte aggredite nella vicenda esecutiva relativa al cosiddetto "lodo Longarini"; a seguito del provvedimento di svincolo del G.E. del 5 maggio 2022 sono state disaccantonate e, con nota MEF n. 13452 del 24 gennaio 2023, risultano versate all’entrata del bilancio dello Stato e poi iscritte sui pertinenti capitoli con decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 222667/2022.

Disponibilità finanziaria e fabbisogno complessivo

Per il capitolo 7288, destinato alle somme da assegnare agli accordi di programma ex articolo 15 del d.lgs. 422/1997, la disponibilità iniziale è pari a euro 500.793.205,00. Il decreto segnala tuttavia che il programma nazionale complessivo di investimento richiede euro 584.334.579,22, importo superiore alle risorse disponibili. Dopo l’erogazione "in conto sospeso" di euro 1.754.701,73, intervenuta per effetto di sentenze del TAR Veneto in relazione agli interventi della Regione Veneto, il residuo disponibile sul capitolo 7288 è pari a euro 499.038.503,27.

Criteri di priorità per l’allocazione delle risorse

Poiché le somme disponibili non consentono la copertura integrale dell’intero fabbisogno, il decreto definisce un ordine di priorità nell’utilizzo delle risorse complessive attualmente disponibili:

  • copertura dell’importo già anticipato dagli enti regionali per interventi già contrattualizzati alla data del 31 dicembre 2022;
  • copertura degli interventi già contrattualizzati alla data del 31 dicembre 2022;
  • copertura degli interventi programmati negli accordi di programma ma non ancora contrattualizzati, oppure contrattualizzati dopo il 31 dicembre 2022.

Assegnazione alle Regioni a statuto ordinario

L’articolo 1 dispone l’assegnazione alle Regioni a statuto ordinario delle somme necessarie a completare gli interventi previsti dagli accordi di programma ex articolo 15 del d.lgs. 422/1997, nei limiti delle risorse del capitolo 7288. La tabella 1 riporta, per ciascuna Regione, il valore dell’accordo a carico dello Stato, l’importo già erogato, il residuo da erogare per la chiusura dell’accordo di programma e l’importo totale da impegnare.

Le Regioni interessate sono: Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. Le risorse della colonna H della tabella 1 sono oggetto di successivo impegno con provvedimenti dirigenziali.

Fabbisogno per eventuali futuri finanziamenti

L’articolo 2 individua, ai fini di futuri finanziamenti destinati alle ferrovie regionali, un fabbisogno prioritario complessivo di euro 49.680.316,69. La tabella 2 distribuisce tale fabbisogno tra le Regioni in relazione alla quota di programmato da utilizzare per coprire interventi già contrattualizzati o da finanziare con successivi stanziamenti.

Modalità di erogazione e decorrenza operativa

L’articolo 3 prevede che l’erogazione delle risorse assegnate avvenga secondo le modalità istruttorie già previste dagli accordi di programma ex articolo 15 del d.lgs. 422/1997. Il decreto non introduce un nuovo regime procedimentale, ma rinvia alla disciplina convenzionale e amministrativa già vigente per ciascun accordo di programma regionale.

Punti principali

Base normativa e finalità

Il decreto si fonda sugli articoli 8, 12 e 15 del d.lgs. 422/1997, che disciplinano il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative e programmatorie in materia di servizi ferroviari di interesse locale e la stipula di specifici accordi di programma per gli investimenti. La finalità è consentire il completamento del programma di interventi già previsto dagli accordi di programma sottoscritti con le Regioni a statuto ordinario.

Origine e disponibilità delle risorse

Le risorse derivano da somme inizialmente accantonate sui conti di tesoreria infruttiferi intestati al MIT, poi disaccantonate a seguito del provvedimento di svincolo del G.E. del 5 maggio 2022 e infine versate all’entrata del bilancio dello Stato. Con decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 222667/2022 sono state iscritte sui pertinenti capitoli di bilancio, tra cui il capitolo 7288 destinato agli accordi di programma ex art. 15 d.lgs. 422/1997, per euro 500.793.205,00.

Criteri di priorità per l’utilizzo delle somme

Poiché le risorse sul capitolo 7288 non sono sufficienti a coprire il completamento dell’intero programma di investimento nazionale, pari ad euro 584.334.579,22, il decreto stabilisce un ordine di priorità: prima la copertura dell’importo già anticipato dagli enti regionali per interventi già contrattualizzati al 31 dicembre 2022; poi la copertura degli interventi già contrattualizzati alla stessa data; infine la copertura degli interventi programmati ma non ancora contrattualizzati o contrattualizzati dopo il 31 dicembre 2022.

Effetti della vicenda Longarini e residuo disponibile

Il decreto richiama la procedura esecutiva relativa al cosiddetto "lodo Longarini" e prende atto che, per effetto di sentenze del TAR Veneto, è stato già erogato "in conto sospeso" l’importo di euro 1.754.701,73 per interventi della Regione Veneto. Dopo tale erogazione, il residuo disponibile sul capitolo 7288 è indicato in euro 499.038.503,27.

Riparto delle risorse alle Regioni

L’articolo 1 approva la tabella di riparto delle risorse alle Regioni a statuto ordinario, indicando per ciascuna Regione il valore dell’accordo a carico dello Stato, l’importo già erogato, il residuo da erogare per la chiusura dell’accordo di programma e la quota di importo totale da impegnare. Le somme della colonna H della tabella 1 saranno impegnate con successivi provvedimenti dirigenziali.

Fabbisogno per futuri finanziamenti

L’articolo 2 individua, ai fini di eventuali futuri finanziamenti destinati alle ferrovie regionali, un fabbisogno prioritario complessivo pari ad euro 49.680.316,69, suddiviso tra le Regioni nella tabella 2. Tale fabbisogno riguarda la quota di programmato necessaria a coprire interventi già contrattualizzati o comunque da finanziare in prospettiva.

Modalità di erogazione

L’articolo 3 stabilisce che l’erogazione delle risorse assegnate avverrà secondo le modalità istruttorie previste dagli accordi di programma ex articolo 15 del d.lgs. 422/1997. Il decreto è adottato previa intesa della Conferenza Stato-Regioni del 6 dicembre 2023.

Come è indicizzato

Materieferroviefinanziamenti e contributitrasporto pubblico localeopere pubbliche e infrastrutture

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